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Ordinanza — n. 34226/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming tax crime prescription due to inadmissible prior grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the ground of prescription was previously rejected as inadmissible. The appellant argued that the tax crime committed in 2013 had expired, but the Court held that partial res judicata prevents raising new defenses for crimes already adjudicated. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: When a ground for appeal is declared inadmissible, the partial res judicata established prevents the raising of new defenses like prescription for the same crimes, and such omissions are only correctable if based on a perceived judicial error.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal prescription of crime partial res judicata inadmissible grounds continuing offense judicial error court costs sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 c.p.p.
Art. 625-bis c.p.p.
Va solo aggiunto che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625- bis cod.
Corte cost. sent. n. 186/2000
art. 625- bis cod. proc. pen
Va solo aggiunto che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023
Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020
solo a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un errore percettivo dell'organo giudicante (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLMI PIERLUIGI nato a ORZINUOVI il 16/11/1975 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di Pierluigi Olmi propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 1876 del 22.11.2023 (depositata il 16.1.2024), deducendo l'errore di fatto costituito dalla omessa dichiarazione di prescrizione del reato fiscale contestato al capo 1), commesso in data 30.9.2013 (relativamente alla dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2012).

2. Il proposto ricorso deve essere d'ufficio dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

3. Difatti, la dedotta prescrizione non poteva comunque essere rilevata, in quanto il motivo riguardante il reato di cui si invoca l'intervenuta estinzione era stato dichiarato inammissibile, per cui, nel caso, è stato applicato l'insegnamento secondo cui, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783 — 01), 4.

Va solo aggiunto che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. solo a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un errore percettivo dell'organo giudicante (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065 — 01); nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a prospettare l'intervenuto decorso - nelle more del giudizio di cassazione - del termine di prescrizione decennale del reato indicato, con decorrenza dal 30.9.2023 (termine di presentazione del modello Unico del 2013), senza specificare sulla base di quale svista della Corte si sarebbe determinato l'invocato errore di fatto.5.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così