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Sentenza — n. 34225/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34225/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., in data 31/01/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, riqualificato il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 1)ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,ha disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma di denaro in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, artt. 240 cod. pen, art. 85-bis d.P.R. 309/90, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 34225/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, Savin), il ricorso è fondato.

Parole chiave

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confisca penale privazione illegittima della libertà azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento possesso illecito di stupefacenti abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
309,ha disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma di denaro in sequestro.
artt. 240 cod. pen
Il difensore di Iredia Johnbull propone ricorso, limitatamente a detta confisca, formulando due motivi: con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90(Sez.
art. 240 cod. pen
283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IREDIA JOHNBULL nato il 15/05/1980 avverso la sentenza del 31/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., in data 31/01/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, riqualificato il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 1)ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,ha disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma di denaro in sequestro.

2. Il difensore di Iredia Johnbull propone ricorso, limitatamente a detta confisca, formulando due motivi: con il primo, deduce erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90; con il secondo, lamenta l'apparenza della motivazione relativamente alla disposta confisca.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348, Savin), il ricorso è fondato.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento è stata emessa il 31/01/2024, in data successiva alla modificaintrodotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del dl. 15 settembre 2023, n. 123 (legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 tra i delitti presupposto della confisca "per sproporzione"ex art. 240-bis cod. pen.,la quale, pertanto, troverebbe in ipotesi applicazione. Ciò in quanto,ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (cfr.

Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024, Alvaro Aquino HanryBalmore, Rv. 286103; Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 2024, Osawaru Matthew (CUI 051MRIH), Rv. 285602). Tanto premesso, va riaffermato che,in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, contestato all'imputato, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90(Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022,Donato Carmelo,Rv. 283248), non essendo consentita, con riguardo a tale reato, la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.Ne consegue che, in relazione al reato di (sola) detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'anzidetto art. 73, può procedersi alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, anche quando si tratti di ipotesi di «lieve entità», di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-bis cod. pen., ovvero si tratti di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.

Nel caso di specie, la motivazione a sostegno della disposta confisca disattende i principi sinora richiamati, laddove afferma che, «trattandosi di somma riconducibile alle condotte poste in essere dall'imputato in materia di stupefacenti, tenuto conto delle modalità della condotta, ricorrono i presupposti per applicare il combinato disposto degli artt. 85bis DPR 309/90 e 240 bis c.p.». In tal modo non solo preternnette qualsiasi considerazione sulla ricorrenza delle condizioni necessarie per disporre la confisca di cui all'art. 240-biscod. pen., ma lascia intendere, in termini peraltro del tutto generici, la sussistenza di un profitto, inconferente, per le ragioni sopra espresse, con il reato contestato.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Macerata, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro e rinvia, per un nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Macerata, in diversa composizione fisica. Così deciso in data 8 maggio