Cassation annuls lower court's refusal to validate arrest based on quasi-flagrancy due to possession of stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed the lower court's order refusing to validate an arrest against Diletti Alessio for aggravated theft. The trial judge had rejected the quasi-flagrancy requirement because the police relied on a victim's video footage rather than direct pursuit or immediate discovery of traces. The Supreme Court overturned this decision, ruling that the arrest was valid because the suspect was caught in possession of stolen items, which constitutes a recognized form of quasi-flagrancy under Article 382 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382 comma 1 cod. proc. pen.; quasi-flagrancy is established when the suspect is caught with traces revealing the recent commission of the crime, validating the arrest despite reliance on third-party information for identification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: DILETTI ALESSIO nato a ROMA il 25/08/1991 avverso l'ordinanza del 01/04/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre avverso l'ordinanza in data 1 aprile 2024 con la quale il Giudice del Tribunale della stessa città non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di Diletti Alessio, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della quasi flagranza in relazione ai reati di furto aggravato, consistiti nella sottrazione di oggetti custoditi all'interno di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Il giudice procedente ha osservato che l'arrestato era stato rintracciato dagli operanti di polizia giudiziaria, i quali avevano ricevuto dalla centrale operativa la segnalazione che un cittadino aveva assistito e ripreso con il proprio cellulare le fasi dei furti posti in essere da un soggetto all'interno di una Fiat Panda e di una Fiat Punto, parcheggiate sulla pubblica via; il testimone, identificato in Scardocci Carlo, raggiunto dagli operanti, mostrava agli stessi i filmati dei furti sulle descritte autovetture, permettendo loro l'individuazione dell'autore.
I militari, subito dopo, iniziavano la ricerca del soggetto ripreso, individuandolo in un'altra strada, mentre si aggirava tra auto in sosta con fare sospetto e, avendolo controllato, trovavano indosso allo stesso oggetti provenienti dai furti precedentemente consumati. Il giudice ha ritenuto che tale sequenza non sia sufficiente ad integrare il requisito della quasi flagranza e, perciò, non ha convalidato l'arresto.
2. Quale unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all'interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen.. Nel ricorso si osserva che la nozione di quasi flagranza si configura sia nell'ipotesi dell'inseguimento subito dopo la commissione del reato, sia nell'ipotesi in cui il soggetto venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato. 1.1 In linea generale, occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore). (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591-01). La Suprema Corte, nel tracciare la corretta ermeneusi del disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., ha avuto modo di precisare che lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni:
a) qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone, dovendosi pertanto escludere da tale ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui; e perciò, l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni;
b) nella evenienza in cui l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso di specie, non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti di Polizia non assistevano ai fatti e pervenivano al rintraccio di Diletti Alessio sulla scorta delle indicazioni di un testimone che mostrava loro il filmato riproducente le fasi dei furti all'interno delle auto. Sussiste, nondimeno, la seconda ipotesi di quasi flagranza, essendo l'indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto.
Ed invero, al momento in cui veniva individuato dagli operanti, il Diletti veniva trovato in possesso di parte della refurtiva prelevata poco prima dalle autovetture in cui erano stati consumati i furti oggetto di contestazione, tracce tangibili della stretta contiguità temporale fra il fatto-reato e la "sorpresa" da parte degli operanti. Ne discende che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura pre-cautelare. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
ciínnulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 21 giugno 20