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Sentenza — n. 32971/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32971/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dell'editto. Richiamata la motivazione del Tribunale per il riesame sul punto (p. 4), si sottopone la stessa a censura, in quanto non avrebbe proceduto alla valutazione complessiva, che si imporrebbe nel caso di specie, di tutti i possibili indici di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza che possa attribuirsi ad alcuno, nemmeno al dato ponderale, aprioristicamente rango prevalente; peraltro, i giudici di merito avrebbero trascurato sia l'assenza di denaro in casa sia il comportamento collaborativo dell'indagato, che ha consegnato ai Carabinieri la droga, ed avrebbero solo apoditticamente affermato (alla p.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32971/2024 — snpen · Corte di Cassazione: in fatto di lieve entità. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con il tema della verifica circa la effettiva funzionalità in concreto dell'arma, peraltro rinvenuta - si sottolinea - con il caricatore vuoto. 2.3. Tramite l'ultimo motivo il ricorrente censura violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, nel contempo, manifesta illogicità in relazione alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura individuata all'esito di una valutazione che sarebbe erronea ed illegittima, in quanto solo parziale, da P parte dei giudici di merito delle circostanze di fatto e della personalità dell'indagato. Indimostrato sarebbe il passaggio (alla p.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti porto abusivo di armi dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione alla legge sulle armi atto sessuale con un detenuto partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 12 - 28 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VATRANO IVAN nato a CATANZARO il 25/11/1988 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del Tribunale per il riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'Avvocato Antonio LOMONACO, del Foro di CATANZARO, in difesa di IVAN VATRANO, che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 12 - 28 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 19 febbraio 2024, convalidato l'arresto effettuato in flagranza dalla polizia giudiziaria, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad Ivan Vatrano, che è indagato per i reati di detenzione a fine di cessione di 48,72 grammi di cocaina e di 5,16 grammi di hashish, con recidiva specifica (capo n. 1), e di detenzione illegale di arma da sparo clandestina, con recidiva (capo n. 2), fatti entrambi contestati come commessi il 16 febbraio 2024.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Ivan Vatrano, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sotto il profilo della mancata applicazione, ed insufficienza della motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di lieve entità in relazione al capo n.

1) dell'editto. Richiamata la motivazione del Tribunale per il riesame sul punto (p. 4), si sottopone la stessa a censura, in quanto non avrebbe proceduto alla valutazione complessiva, che si imporrebbe nel caso di specie, di tutti i possibili indici di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, senza che possa attribuirsi ad alcuno, nemmeno al dato ponderale, aprioristicamente rango prevalente; peraltro, i giudici di merito avrebbero trascurato sia l'assenza di denaro in casa sia il comportamento collaborativo dell'indagato, che ha consegnato ai Carabinieri la droga, ed avrebbero solo apoditticamente affermato (alla p.

4) l'esistenza di collegamenti dell'indagato con la criminalità mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e di omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata in via subordinata, di riqualificare il reato di cui capo n.

2) in fatto di lieve entità. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con il tema della verifica circa la effettiva funzionalità in concreto dell'arma, peraltro rinvenuta - si sottolinea - con il caricatore vuoto. 2.3. Tramite l'ultimo motivo il ricorrente censura violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, nel contempo, manifesta illogicità in relazione alla adeguatezza e alla proporzionalità della misura individuata all'esito di una valutazione che sarebbe erronea ed illegittima, in quanto solo parziale, da P parte dei giudici di merito delle circostanze di fatto e della personalità dell'indagato. Indimostrato sarebbe il passaggio (alla p.

4) circa il collegamento dell'indagato con ambienti criminali del territorio calabrese. Inoltre, risulterebbe solo apparente la verifica circa la personalità dell'indagato, di estremo rilievo nella valutazione sulla proporzionalità ed adeguatezza della misura prescelta: in particolare, nell'escludere la possibilità di concessione degli arresti domiciliari, si è omesso, ad avviso della Difesa, di tenere conto del comportamento collaborativo avuto nel corso della perquisizione, del mancato rinvenimento di somme di denaro e della scarsa furbizia dimostrata da Ivan Vatrano nella custodia della droga. Si chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. E' stata domandata dalla Difesa 1'8 maggio 2024 la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del reato di cui al capo n.

1) dell'editto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il Tribunale (alla p.

4) valorizza - con motivazione non illogica e non incongrua - la quantità di droga, la presenza di bilancini ed i probabili collegamenti con ambienti criminali, sottolineando in special modo il possesso di arma con matricola abrasa. 1.2. In relazione al secondo motivo, con il quale si censura l'omesso riconoscimento, quanto al capo n. 2), del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, la prospettazione difensiva è meramente ipotetica ed "esplorativa"; inoltre, non si confronta in alcun modo con quanto riferito dai Carabinieri (se ne dà atto sia a p. 3 dell'ordinanza impugnata sia a p. 3 del provvedimento genetico) e cioè che la pistola è risultata ai Militari essere ben oleata e pronta all'uso e che le pallottole, benchè non inserite nell'arma, erano custodite insieme all'arma stessa. 1.3.

In relazione, infine, al terzo motivo, con cui si censura la proporzionalità e l'adeguatezza della misura prescelta e la valutazione, che sarebbe solo parziale, delle circostanze di fatto e della personalità dell'indagato, in realtà il Tribunale, con motivazione non illogica e non incongrua (p. 4), valorizza la gravità dei fatti, i plurimi precedenti specifici dell'indagato, la presenza di arma con matricola abrasa, indice di collegamenti con ambienti criminali, ed afferma la indispensabilità della misura di rigore, escludendo gli arresti domiciliari in quanto stimati inidonei per difetto e anche perché i reati contestati sono stati commessi proprio in casa. 1.4.

L'impugnazione, complessivamente valutata, prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

3. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui