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Sentenza — n. 32957/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds for generic arguments and clerical errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32957/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ivano D'Ascenzo inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for a suspended rather than revoked driver's license and challenged the burden of proof regarding the breathalyzer's calibration. The court rejected these claims, noting the first issue was a mere clerical error in the appellate judgment's reasoning that did not affect the outcome, and the second argument was too generic as the lower court had already provided sufficient legal reasoning and relied on established case law.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments already addressed by the lower court or if it highlights a clerical error in the reasoning that does not alter the operative decision or the appellant did not request its correction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds clerical error driver license suspension breathalyzer calibration guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo quantificare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte Cost.186/2000).
Corte Cost. 186/2000
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo quantificare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte Cost.186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 del 17/05/2023 n. 31843
taratura obbligatoria ( Sez. 4 del 17/05/2023 n. 31843), imponendosi al P.M.
Sez. 4 del 2/02/2022 n. 6949
producendo copia del libretto metrologico dell'etilometro ( Sez. 4 del 2/02/2022 n. 6949).
sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
A fronte di tale apparato motivazionale, sarebbe dunque stato onere del ricorrente, specificare le ragioni di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ASCENZO IVANO nato a ROMA il 20/01/1976 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Rieti, con la quale Ivano D'Ascenzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), 2-bis, (tasso pari a 1,81 g/I alla prima prova e a 1,81 g/I alla seconda, in Poggio Mirteto, il 10 marzo 2019.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte di appello, come anche il Tribunale, aveva disposto la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione della stessa, come previsto dalla norma. Con il secondo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione circa la richiesta di assoluzione dell'imputato per mancata prova della regolarità dell'etilometro. Si sostiene che tale condizione era stata solo affermata e che sarebbe stato onere del Pubblico Ministero fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione a verifiche periodiche tali da garantire l'effettivo buon funzionamento dell'apparecchio.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Giulio Romano, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. il primo motivo deduce, in modo non correlato alla evidenza degli atti del processo, un errore applicativo relativo alla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca, anziché della sospensione, della patente di guida. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe reiterato l'errore compiuto dal Tribunale di Rieti. Tuttavia, dalla lettura della sentenza di primo grado, si evince che, in dispositivo, tale pronuncia ha correttamente disposto la sospensione della patente di guida, mentre solo nella parte motiva ( per un evidente refuso) si indica la revoca, ma accompagnandola alla limitazione temporale di anni uno. Il che rende evidente la natura di mero errore materiale della non corretta indicazione della misura applicata.La sentenza della Corte di appello, posto che di tale errore l'appellante non aveva neppure chiesto la correzione, ha puramente confermato la decisione di primo grado, effettuando altra correzione relativa al cognome dell'imputato.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per genericità. La Corte di appello, pur a fronte dello scarno contenuto del motivo d'impugnazione, ha esposto gli elementi in diritto ed in fatto per i quali ha disatteso la doglianza relativa all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro. Ciò ha fatto mediante ricostruzione storica della vicenda ( testimonianza dell'operatore di P.G. di conferma del buon funzionamento dell'apparecchio e della sottoposizione a revisione) e rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale mediante la cd. taratura obbligatoria ( Sez. 4 del 17/05/2023 n. 31843), imponendosi al P.M. l'onere di di fornire prova dell'omologazione dell'apparecchio e delle revisioni solo laddove l'imputato abbia assolto al proprio onere di allegazione, ad es. producendo copia del libretto metrologico dell'etilometro ( Sez. 4 del 2/02/2022 n. 6949).

A fronte di tale apparato motivazionale, sarebbe dunque stato onere del ricorrente, specificare le ragioni di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ciò, manifestamente, non è accaduto. Il motivo infatti si limita a reiterare in forma del tutto generica gli argomenti attentamente vagliati dalla sentenza impugnata.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma che si stima equo quantificare in Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte Cost.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos