Italian Court quashes conviction for refusing blood test at hospital, ruling medical care requirement mandatory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy annulled the second-instance conviction of Giani Usurelu for refusing a blood alcohol test at a hospital. The defendant argued the refusal constituted a crime because he was not hospitalized, while the prosecution contended the refusal violated road safety laws. The court held that the statutory provision for hospital-based testing applies only when a driver is involved in an accident and requires medical care, conditions absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 7, cod. strada; The refusal of a driver to undergo a blood alcohol test at a hospital does not constitute a crime under Article 186, paragraph 7 of the Road Code, as the provision requires the driver to be involved in an accident and subject to medical care.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: USURELU GIANI nato il 06/03/1980 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARILIA DI NARDO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Milano il 6 marzo 2024 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Monza il 1° febbraio 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Giani Usurelu responsabile dei reati di cui al comma 6 ed al comma 7 dell'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi entrambi, in unità di tempo e di azione, il 29 aprile 2019, in conseguenza condannandolo, riconosciuta la continuazione, alle sanzioni, principale ed accessorie, di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e anche vizio di motivazione (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 544, 546, 598 e 598- bis cod. proc. pen., poichè il dispositivo della sentenza di secondo grado, che si allega al ricorso, sarebbe stato adottato il 21 febbraio 2024, cioè ben due settimane prima della date dell'udienza, tenutasi il 6 marzo 2024, con manifesta violazione del diritto di difesa. 2.2.
Con il secondo motivo censura violazione di legge (art. 187, commi 6 e 7, del codice della strada) e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e frutto di travisamento. Infatti, emergendo dall'istruttoria che l'imputato non aveva riportato lesioni e che non aveva alcuna necessità di ricovero, tanto che poi si sarebbe allontanato dall'Ospedale senza alcuna diagnosi, la procedura attivata dalla polizia giudiziaria sarebbe priva di aggancio normativo. Donde la nullità della impugnata sentenza di condanna, avendo Giani Usurelu negato legittimamente il proprio consenso alla sottoposizione ad esami in ambiente ospedaliero, rifiutando di sottoporsi ad una richiesta illegittima.
3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.Va disatteso il primo motivo di impugnazione. Infatti, la data che si legge nel dispositivo, cioè 21 febbraio 2024, appare derivare da una mera svista di carattere materiale, tenuto conto del contenuto degli ulteriori atti (essendo consentito l'accesso diretto al fascicolo, lamentandosi error in procedendo: tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chadid, Rv. 255304), in particolare dei verbali e del timbro, con firma, del Cancelliere sul dispositivo manoscritto, recante la data (esatta) del 6 marzo 2024.
Deve decisamente escludersi, quindi, che la decisione sia stata presa prima dell'udienza, 3. Fondato è, invece, l'ulteriore motivo. Come efficacemente sottolineato dal P.G. di legittimità nella requisitoria scritta, infatti, non avendo il ricorrente riportato lesioni tali da comportare il trasporto o il ricovero in Ospedale, la successiva procedura di prelievo del sangue risulta illegittima, poiché l'art. 186, comma 5, del codice della strada prevede la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», condizioni (l'essere conducente coinvolto in incidente stradale; e la necessità di cure mediche) tassative e che debbono ricorrere congiuntamente.
Deve, quindi, trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale «Non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening", e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali» (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953; in termini, Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, P.M. in proc.
Novelli, Rv. 282302).
4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per