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Sentenza — n. 32803/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32803/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 13.2.2024, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'istanza di riesame proposta da D'Elia Lorenzo avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 17.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 199, ha annullato l'ordinanza medesima ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del D'Elia al reato associativo di cui al capo 1) dell'incolpazione (afferente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffìco attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento e rivendita ad opera degli stessi organizzatori/promotori, Rizza Domenico, Rizza Vincenzo e Riccelli Marco, operante stabilmente nel tempo ed in particolare modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32803/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l'ordinanza impugnata é palesemente contraddittoria e di conseguenza illogica laddove, da un lato ha riconosciuto la responsabilità del D'Elia per i reati fine (cioé per essersi ripetutamente procurato dall'associazione sostanza stupefacente ai fini del successivo spaccio), dando atto altresì di come il legame del D'Elia con l'associazione fosse solido nel tempo avendo durata triennale, dall'altra, tuttavia, ha ritenuto che il legame del D'Elia con l'associazione non fosse funzionale allo spaccio al minuto dello stupefacente detenuto dall'associazione.

Parole chiave

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partecipazione al reato riabilitazione aiuto all'evasione di detenuti assistenza riabilitativa traffico di cocaina dipendenza da sostanze
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: D'ELIA LORENZO nato a VIBO VALENTIA il 10/08/1977 avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.2.2024, il Tribunale di Catanzaro, accogliendo l'istanza di riesame proposta da D'Elia Lorenzo avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 17.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 199, ha annullato l'ordinanza medesima ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del D'Elia al reato associativo di cui al capo 1) dell'incolpazione (afferente al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffìco attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento e rivendita ad opera degli stessi organizzatori/promotori, Rizza Domenico, Rizza Vincenzo e Riccelli Marco, operante stabilmente nel tempo ed in particolare modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente.

In particolare al D'Elia era contestato il ruolo di partecipe al sodalizio con il ruolo di acquirente di hashish per lo spaccio al minuto. Il giudice del riesame, invece, ha ritenuto che la piattaforma indiziaria a carico del prevenuto non fosse idonea a concretare i gravi indizi di partecipazione del medesimo alla compagine associativa facente capo a Rizza Domenico, mancando la prova della stabile adesione agli scopi associativi e non essendo a tal fine sufficiente la gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati ai capi 22), 23), 24), 25) e 26).

2. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Premesso che al D'Elia era stato contestato di essere partecipe del sodalizio criminoso, il Tribunale del riesame, dopo aver dato della sussistenza dell'associazione de qua, aveva ritenuto che le emergenze probatorie avessero dato sufficiente prova dei reati fine allo stesso contestati ed in particolare dei rapporti frequenti con Riccelli Marco per l'acquisto di sostanza stupefacente. Aveva, tuttavia, escluso che tali elementi fossero sufficienti a ritenere la sua partecipazione al sodalizio, così incorrendo in una grave violazione della norma de qua, valutando requisiti e condizioni non richiesti quali l'importanza per il sodalizio della figura del partecipe, la circostanze che i quantitativi di droga oggetto di cessione fossero modesti e che non vi fosse obbligo di rendicontazione e cessione a credito. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che l'ordinanza impugnata é palesemente contraddittoria e di conseguenza illogica laddove, da un lato ha riconosciuto la responsabilità del D'Elia per i reati fine (cioé per essersi ripetutamente procurato dall'associazione sostanza stupefacente ai fini del successivo spaccio), dando atto altresì di come il legame del D'Elia con l'associazione fosse solido nel tempo avendo durata triennale, dall'altra, tuttavia, ha ritenuto che il legame del D'Elia con l'associazione non fosse funzionale allo spaccio al minuto dello stupefacente detenuto dall'associazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato.

2. L'ordinanza impugnata ha svolto un ampio excursus sia sulla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 1), di cui ha tratteggiato la struttura e le finalità, sia della giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Alla luce di tali coordinate, ha ritenuto che le risultanze acquisite non fossero sufficienti a fondare nei termini della gravità indiziaria la partecipazione del D'Elia al sodalizio de quo, assumendo che la relazione tra l'odierno ricorrente ed il Riccelli può essere inquadrata solo quale rapporto sinallagmatico contrattuale inter partes, e non già come consapevole e volontaria attuazione del programma criminoso dell'organizzazione, non ricorrendo elementi indiziari comprovanti che il gruppo criminale contasse sulla rete di distribuzione di D'Elia quale stabile acquirente dal sodalizio.

Il giudice del riesame ad avvalorare la tesi del mero rapporto sinallagmatico ha valorizzato una serie di circostanze ovvero:1) il fatto che non vi fosse prova che la droga gli venisse ceduta a credito o ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato dall'associazione sul mercato;

2) il fatto che le cessioni fossero di modesta entità risultando in alcune conversazioni che le stesse fossero destinate al consumo personale o a quello da parte di amici;3 ) il fatto che il D'Elia abbia ritenuto di dover confermare al Riccelli di non voler cambiare fornitore nonostante le difficoltà vissute dal sodalizio a causa dei sequestri e dell'arresto del Posca, 4) il fatto che non dovesse rendicontare la sua attività, 5) il fatto che il Riccelli si fosse rifiutato di vendergli altro stupefacente se prima lo stesso non avesse sanato la sua esposizione debitoria.

3. Ebbene, tale interpretazione degli elementi in atti non é in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso) (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450).

Ed inoltre ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso)":

Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023, rv. 285646). Così tracciate le coordinate ermeneutiche, il Tribunale, da un lato non ha valorizzato una serie di elementi atti a comprovare la stabilità del rapporto di fornitura di stupefacente, instauratosi da oltre tre anni con cadenza pressocché plurisettimanale tra il D'Elia ed il sodalizio criminoso, quale emergente anche dalla commissione dei reati fine, conferendo, viceversa rilievo, ad escludere la tesi della partecipazione, sia a requisiti non previsti, quali la asserita "importanza" della figura all'interno del sodalizio, che ad una serie di indici fattuali che, viceversa, nel quadro probatorio complessivo assumono un significato neutro. 3.Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla cancelle