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Sentenza — n. 32799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, upholding trial court's revocation of detention due to lack of stable criminal association evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against the Catanzaro trial court's order revoking Salvatore Tedesco's detention. The trial court found insufficient evidence of a stable criminal relationship between Tedesco and the drug trafficking ring, noting that intercepted conversations did not prove his stable participation. The court affirmed that the lower court correctly applied legal standards regarding the transformation of a buyer-seller relationship into a stable criminal membership.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 74 d.p.r. 309/1990: The appellate court reviews only the adequacy of the trial court's reasoning and cannot substitute its own evaluation of evidence to determine if a buyer's relationship with a supplier has evolved into a stable criminal association.

Parole chiave

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detention revocation criminal association stable relationship prosecutor appeal evidence evaluation inchiesta per reati di droga collaboratore della Securitate cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett.
Art. 74 d.p.r. 309/1990
Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019
Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: TEDESCO SALVATORE nato a CATANZARO il 25/02/1993 avverso l'ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 1 febbraio 2024 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'istanza di riesame proposta da Tedesco Salvatore avverso l'ordinanza del Gip del locale Tribunale del 17.1.2024, disponendo la revoca della custodia cautelare in carcere applicata al medesimo in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1 della contestazione). L'ipotesi accusatoria formulata nell'originaria ordinanza cautelare era quella della sussistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico attivo nel settore delle sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish, con sede e basi logistiche per il deposito, la custodia e l'occultamento nella zona nord di Catanzaro con attività di vendita e di approvvigionamento ad opera degli stessi organizzatori/promotori, Rizza Domenico, Rizza Vincenzo e Riccelli Marco, operante stabilmente nel tempo ed in particolar modo nel 2021, 2022 e tuttora permanente.

Al Tedesco era contestato il ruolo di partecipe al sodalizio con il ruolo di acquirente stabile di armi e di narcotico di cui avrebbe assaggiato i provini prima dell'acquisto ai fini del successivo spaccio. Il giudice del riesame, invece, ha ritenuto che la piattaforma indiziaria a carico del prevenuto risultasse perfettamente coincidente con quella relativa ai reati fine ascritti al medesimo (e non costituenti titolo cautelare) e che detto compendio non fosse idoneo a concretare i gravi indizi di partecipazione al reato associativo.

2. Avverso detta ordinanza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. Si assume che la motivazione del Tribunale del riesame é lacunosa, non tenendo in considerazione gli elementi probatori da cui si ricava con certezza la stabilità del rapporto tra il Tedesco e gli altri associati, in particolare i vertici dell'associazione Rizza Domenico e Riccelli Marco, pur emersi dalla intercettazioni citate dal Tribunale, che tuttavia non li ha percepiti ed analizzati. Inoltre la motivazione é contraddittoria rispetto agli atti di indagine che evidenziano una continuità nelle forniture di sostanza stupefacente che il Tedesco si procura per il successivo smercio. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen..Si assume che l'applicazione data dal Tribunale del riesame all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 con riferimento alla posizione del Tedesco si pone in evidente contrasto con la giurisprudenza di legittimità in quanto, per quanto emerge dalle conversazioni richiamate, lo stesso, lungi dal manifestare una mera disponibilità verso il singolo associato, si é rifornito con continuità dall'associazione facente capo ai Rizza di sostanza stupefacente. Non ha in tal senso rilievo la circostanza che il Tedesco abbia avuto rapporti solo con Rizza e Riccelli e non con altri associati atteso che l'associazione é caratterizzata da un forte controllo dei medesimi che hanno un ruolo apicale.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ).

Del pari va sottolineato, in ordine all'oggetto del procedimento, che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Rv. 275719).2.

Ebbene, nella specie, l'ordinanza impugnata ha in primis svolto un ampio excursus sia sulla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 1) di cui ha tratteggiato la struttura e le finalità, sia della giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ha ritenuto che la piattaforma probatoria relativa al Tedesco sia sovrapponibile a quella sottesa ai reati fine ascritti al ricorrente e che consistono nell'acquisto di una partita di droga e nell'offerta di vendita di armi da parte del Rizza e del Riccelli nonché nella detenzione di una pistola.

Ha argomentato a riguardo il Tribunale che nell'ambito di un ampio compendio intercettivo, i contatti tra il Tedesco ed il Rizza ed il Riccelli, vertici dell'associazione de qua, si evincerebbero solo dalla conversazione in data 15 ottobre 2022, da cui si desume solo che il Tedesco stesse trattando una partita di hashish per conto di altri e che in quella sede per la prima volta gli era stato reso noto il prezzo, e da un ulteriore e breve contatto intercettato il 27 ottobre 2022 da cui non risulta neanche chiaro se vi sia stata una effettiva cessione di droga.

Oltre al fatto che detti contatti non sono di per sé idonei a delineare uno stabile e continuativo rapporto tra il Tedesco ed il sodalizio, l'ordinanza impugnata valorizza un ulteriore elemento a negare l'intraneità del medesimo, ovvero l'affermazione contenuta nella conversazione del 15.10.2022 "speriamo che tiene pure questo qua" pronunciata dal Rizza a proposito del Tedesco che va a suffragare plasticamente l'attuale insussistenza proprio di detto tipo di rapporto. Alla stregua di tale percorso motivatorio, che non si rivela né illogico né in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, il Tribunale ha ritenuto quindi l'insussistenza "allo stato degli atti e salvo ulteriori sviluppi investigativi" di una stabile adesione del Tedesco al sodalizio contestato al capo 1).

3. In conclus