Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32797/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls detention order due to lack of prosecutor request for aggravated custody measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order to replace home detention with prison custody because the prosecutor had not requested the more severe measure. The defense argued the lower court violated the principle of prosecutorial demand by applying a heavier penalty without explicit request. The court ruled that such aggravation requires a specific prosecutor request, rendering the order void without remand.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, lett. b) c.p.p.; Art. 299 c.p.p., comma 4: An aggravation of a personal precautionary measure, such as replacing home detention with prison custody, requires a specific request from the Public Prosecutor; without such request, the order is absolutely void.

Parole chiave

Generato dall'IA
prosecutorial demand precautionary measure aggravation of custody absolute nullity home detention prison custody Italian criminal procedure semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, lett. b) c.p.p.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma lett.
Art. 299 c.p.p., comma 4
299 cod.proc.pen, sotto il profilo dell'aggravamento delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4) 4.
Art. 276 c.p.p.
Il Tribunale del riesame ha osservato che, a fronte dell'appello proposto dal difensore del Diallo per la violazione dell'art. 276 cod.proc.pen.
Art. 274 c.p.p.
299, comma 4, cod.proc.pen., poiché il Giudice aveva fatto riferimento al mutato quadro delle esigenze cautelari ed al principio di adeguatezza di cui all'art. 274 cod .proc.pen 4.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 1 bis
309, art. 73 comma 1 bis per aver detenuto, nel periodo in cui si trovava soggetto alla misura dell'obbligo di dimora, in occasione della perquisizione domiciliare del 10 dicembre 2023 e poi di quella del 18 dicembre 2023, sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr.
art. 310 c.p
art. 276 cod.proc.pen
Il Tribunale del riesame ha osservato che, a fronte dell'appello proposto dal difensore del Diallo per la violazione dell'art. 276 cod.proc.pen.
art. 299 c.p
299 cod.proc.pen, sotto il profilo dell'aggravamento delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4) 4.
art. 178 c.p
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma lett.
art. 291 cod.proc.pen
b), in relazione all'art. 291 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 2948 del 04/12/2008
(Fattispecie in cui il giudice ha disposto la misura custodiale all'esito del giudizio direttissimo, senza che vi fosse una richiesta di aggravamento della misura degli arresti donniciliari da parte del P.M.) Sez. 6, Sentenza n. 2948 del 04/12/2008 dep.
Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017
Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017) 5.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIALLO THIERNO nato il 26/05/2000 avverso l'ordinanza del 05/01/2024 del TRIB. L-IBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI letta la memoria del difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 c.p.p., il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Diallo Thierno avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lagonegro, con cui, in aggravamento della misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne (applicata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990, commesso in Sapri, il 26 ottobre 2023), gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Il GIP del Tribunale di Lagonegro, dopo aver dato atto che il p.m. aveva chiesto l'aggravamento della misura in atto con sostituzione di altra di natura detentiva (indicata negli arresti domiciliari), aveva disposto l'aggravamento della misura a seguito del deferimento di Diallo Thierno in ordine al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 1 bis per aver detenuto, nel periodo in cui si trovava soggetto alla misura dell'obbligo di dimora, in occasione della perquisizione domiciliare del 10 dicembre 2023 e poi di quella del 18 dicembre 2023, sostanza stupefacente del tipo marijuana (gr. 543,5 e gr. 649,7)1 kseguito di tale ultima perquisizione, il Diallo era stato tratto in arresto e, successivamente alla convalida, lo stesso veniva posto agli arresti domiciliari.

3. Il Tribunale del riesame ha osservato che, a fronte dell'appello proposto dal difensore del Diallo per la violazione dell'art. 276 cod.proc.pen. con specifico riferimento alla violazione del principio di tassatività ed alla insussistenza di trasgressioni della ordinanza genetica, stante la diversa disciplina prevista per il mero aggravamento ex art. 299 c.p.p., l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lagonegro aveva solamente errato nell'indicare la disposizione di legge applicata, per cui il ripristino della misura cautelare doveva ritenersi disposto ai sensi dell'art. 299, comma 4, cod.proc.pen., poiché il Giudice aveva fatto riferimento al mutato quadro delle esigenze cautelari ed al principio di adeguatezza di cui all'art. 274 cod .proc.pen 4.

Avverso tale ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando due motivi. 4.1. Con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nel passaggio in cui era stato sovvertito il percorso logico argomentativo e normativo seguito dal GIP nel motivare, ex art. 276 cod.proc.pen., l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare genetica, posto che si era proceduto ad una sorta di interpretazione autentica a fronte della motivazione chiaramente riferita alla ipotesi di cui all'art. 276 cod.proc.pen. 4.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma lett. b), in relazione all'art. 291 cod.proc.pen. con specifico riferimento alla violazione del principio della domanda cautelare, giacché il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ed invece era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

5. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata.

6. Il difensore dell'imputato in data 3 maggio 2024 ha depositato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso assume rilievo preliminare, in grado di assorbire la prima doglianza, ed è fondato.

2. L'aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della misura in carcere, in luogo di quella dell'obbligo della permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne, è stato disposto dal G.I.P. sulla diversa richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura degli arresti domiciliari, a seguito della comunicazione della notizia di reato relativa alla fattispecie di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73i ascritta al prevenuto e posta in essere nel mentre era sottoposto alla misura della permanenza domiciliare.

3. Il Tribunale del riesame ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'aggravamento della misura, previa interpretazione dell'ordinanza del GIP nel senso della correzione di un affermato errore materiale di indicazione della disposizione corretta (art. 276 cod.proc.pen., in luogo di art. 299 cod.proc.pen, sotto il profilo dell'aggravamento delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 4) 4. Tuttavia, in difetto di domanda da parte del p.m., l'aggravamento disposto dal GIP è affetto da nullità assoluta.

In tal senso, la costante giurisprudenza, secondo cui in materia di misure cautelari personali, nell'ipotesi in cui il giudice provveda, ai sensi dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., alla sostituzione di una misura cautelare in atto con altra più grave, ovvero all'aggravamento delle sue modalità di esecuzione, è necessaria la formulazione di una richiesta da parte del P.M., determinandosi altrimenti la nullità assoluta del provvedimento applicativo a norma dell'art. 178, lett. b), cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il giudice ha disposto la misura custodiale all'esito del giudizio direttissimo, senza che vi fosse una richiesta di aggravamento della misura degli arresti donniciliari da parte del P.M.) Sez. 6, Sentenza n. 2948 del 04/12/2008 dep. 2009, Rv. 242857 - 01;

Sez. 4, n. 52540 del 17/10/2017) 5. L'accoglimento del secondo motivo di censura comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare con la stessa applicata.Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter gli atti devono essere mandati alla cancelleria per i relativi adempimenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame di Potenza. Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter gli atti devono essere mandati alla cancelleria per i rel