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Sentenza — n. 32792/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding suspended sentence due to no prior request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Bianchini Gennaro against the Second Instance Court's reduction of his sentence. The appellant argued the second-instance judgment was null for failing to explicitly address the possibility of granting a suspended sentence, despite the reduced term theoretically allowing it. The court ruled that since the appellant did not request the suspended sentence during the first or second instance proceedings, he cannot now complain about its non-granting on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 163 e 164 cod. pen.: An appellant cannot complain via cassation regarding the appellate court's failure to grant a suspended sentence if they did not request such benefit in the prior proceedings.

Parole chiave

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suspended sentence lack of motivation cassation appeal appellate court procedural request pene condizionali revoca della sospensione condizionale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 163 cod. pen.
Art. 164 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI GENNARO nato a TEANO il 12/04/1983 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11.1.2024 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito di rito abbreviato, con sentenza del 24.4.2021, aveva ritenuto Bianchini Gennaro colpevole del reato di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod.pen., in esso assorbita la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. condannandolo, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod, pen. equivalente all'aggravante contestata ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione oltre che alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ed al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede salvo la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 ciascuna, esclusa, invece, l'aggravante di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod.pen. ha rideterminato la pena in anni due di reclusione eliminando altresì la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

2. Il fatto, come ricostruito dalla sentenze di merito, ha ad oggetto un sinistro stradale verificatosi alle ore 23 circa del 19.11.2016 allorché Bianchini Gennaro, alla guida dell'autovettura Lancia Y tg. BC875WF, che portava come passeggero Colucci Mario, mentre percorreva ad alta velocità la Via Santa Maria Capua Vetere con direzione Caserta verso Capua, giunto all'altezza del quadrivio Caputo, perdeva il controllo del mezzo impattando contro il marciapiede della rotatoria e finendo la corsa contro il palo dell'illuminazione pubblica ivi ubicato che si piegava.

La P.G., giunta sul posto, notava il conducente del veicolo in evidente stato di agitazione e con un forte alito vinoso e, richiesto di sottoporsi all'alcoltest, lo stesso rifiutava. Il passeggero Colucci Mario, ferito a seguito dell'impatto, veniva trasportato all'Ospedale di Caserta e giudicato con prognosi riservata con referto medico datato 20.11.2026 ed a seguito di trasferimento in altre strutture decedeva presso la Clinica Villa Fiorita in data 22.8.2017. Il consulente tecnico nominato dal Pubblico ministero accertava che la morte del Colucci era stata determinata da complicanze di un politrauma a seguito del sinistro stradale nonché da complicanze dirette delle lesioni stesse sicché trovava rapporto diretto di causalità con il sinistro verificatosi. 2 )F 3.

Avverso la pronuncia d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod. proc.pen. in relazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. per mancanza anche grafica della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si assume che l'impugnata sentenza é nulla per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante la rideterminazione della pena finale in anni due di reclusione che avrebbe potuto consentira l'applicazione del beneficio de quo (non avendo tuttavia l'imputato potuto proporre un motivo di appello sul punto avuto riguardo all'entità della pena irrogata in primo grado).

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo é infondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376).

Più in generale, si é altresì di recente affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge ed una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado. (Fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata la 3 »5 circostanza attenuante del risarcimento del danno) (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Rv. 276596).

Ebbene, nella specie, per stessa ammissione del ricorrente, non è stato proposto né motivo di appello né istanza nel giudizio di secondo grado. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento