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Sentenza — n. 32788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for failure to notify detained defendant of citation, violating procedural nullity rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment against Arturo Zincone due to a procedural nullity regarding the notification of the citation decree. Zincone, detained for another offense, argued he was unaware of the trial date because the decree was only translated and served after he had already missed the hearing. The court held that when a defendant's detention status is known, notifications must be physically delivered to them in the detention facility, and mere translation or attachment to a translation order does not constitute valid service.

Regesto Legislator

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Art. 601 c.p.p.; Art. 156 comma 4 c.p.p.: When the defendant's detention status is known to the court, citations must be physically delivered to the detainee in the facility; failure to do so renders the proceeding null.

Parole chiave

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procedural nullity notification of citation detained defendant physical delivery art. 601 c.p.p. recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 601 c.p.p.
La Corte limitandosi a disporre solo in data 11/1/2024 e quindi in violazione dei termini di legge ex art. 601 cod.
Art. 156 comma 4 c.p.p.
e ciò per la fondamentale considerazione che a detto soggetto vanno applicate le regole dettate dall'art. 156 comma 4 cod.
Art. 581 comma 1 ter c.p.p.
E' stato costantemente ribadito da questa Corte che all'imputato detenuto per altra causa, la cui condizione sia stata resa nota al giudice che procede non si applica la disposizione dettata dall'art. 581 comma 1 ter cod.
art. 601 cod. proc. pen
La Corte limitandosi a disporre solo in data 11/1/2024 e quindi in violazione dei termini di legge ex art. 601 cod. proc. pen.
art. 156 comma 4 cod. proc. pen
e ciò per la fondamentale considerazione che a detto soggetto vanno applicate le regole dettate dall'art. 156 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024
per le notificazioni al detenuto (Cass. Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024).
Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINCONE ARTURO nato a NAPOLI il 05/12/1977 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella emessa in data 20/6/2023 dal Tribunale di Noia con la quale Arturo Zincone è stato condannato, in relazione a diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata recidiva. 1.1 I fatti oggetto del procedimento sono stati ricostruiti nella sentenza impugnata premettendo che in data 9/9/2022 i Carabinieri della compagnia di Castello Cisterna recatisi nel comune di Brusciano, giunti nei pressi di un complesso popolare, notavano - al civico n. 10 - un viavai di persone e in particolare un individuo che al portone di ingresso si occupava dell'accesso degli avventori.

Altro soggetto non individuato, in quanto datosi alla fuga, filtrava l'ingresso delle persone all'interno dello stabile. Uno dei militari, in borghese, si introduceva nell'edificio confondendosi tra gli acquirenti e bloccava l'odierno ricorrente, addetto alla funzione di pusher che veniva trovato in possesso di cocaina per complessive 140 dosi e droghe leggere per circa 130 dosi oltre che della somma di 1918,00 euro e di un bigliettino manoscritto riportante cifre e nomi.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal procuratore speciale dello Zincone articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare la mancata notifica del decreto di citazione. In particolare la Corte di appello di Napoli, proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 20/6/2023 fissava con decreto di citazione l'udienza per il 12/1/2024. L'imputato, frattanto detenuto presso la Casa di reclusione di Napoli Poggioreale, veniva notiziato dell'udienza solo allorquando gli veniva notificata la relativa traduzione.

Non essendo a conoscenza del processo, rinunciava a presenziare. La Corte era tenuta ad eseguire la notifica presso il carcere e da nessun altro atto è possibile desumere che l'imputato abbia avuto conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza. La Corte limitandosi a disporre solo in data 11/1/2024 e quindi in violazione dei termini di legge ex art. 601 cod. proc. pen. è incorsa in una nullità assoluta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla recidiva. La Corte si è limitata a richiamare i precedenti annoverati dallo Zincone, peraltro assai risalenti, omettendo una motivata disamina sul collegamento tra le pregresse condotte e quella attualmente giudicata.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Lidia Giorgio, ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato ed assorbente il primo motivo di appello.

2. E' stato costantemente ribadito da questa Corte che all'imputato detenuto per altra causa, la cui condizione sia stata resa nota al giudice che procede non si applica la disposizione dettata dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. Pen. e ciò per la fondamentale considerazione che a detto soggetto vanno applicate le regole dettate dall'art. 156 comma 4 cod. proc. pen. per le notificazioni al detenuto (Cass. Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024). Ciò anche in virtù del disposto delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio, con la precisazione che ciò vale anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U. n. 12778 del 27/2/2020 Rv. 278869 - 01).

3. Nel caso in esame non vi è dubbio che lo stato di detenzione dello Zincone fosse noto alla Corte, come si evince dalla circostanza che in data 9/10/2023 i Carabinieri hanno trasmesso il decreto di citazione alla Casa Circondariale di Poggoreale dove lo Zincone si trovava detenuto per altra causa. Tuttavia, non vi è prova che detta notifica sia mai avvenuta a mani dell'imputato.

4. La circostanza che la Corte abbia disposto la traduzione dell'imputato non può considerarsi equipollente alla notifica del decreto, né risulta che il decreto di citazione fosse allegato all'ordine di traduzione.

5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appe