Italian Supreme Court dismisses appeal allowing appellate court to revoke suspended sentence ex officio when new obstacles appear.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appellant's cassation appeal challenging the appellate court's revocation of a suspended sentence. The appellant argued that the appellate court violated the principle of *ne reformatio in peius* by revoking the benefit without verifying if statutory obstacles existed at the time of the original grant. The court ruled that the appellate court has the power to revoke the benefit ex officio when new obstacles emerge, provided they were not known to the first-instance judge, and ordered the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The appellate court may revoke a suspended sentence ex officio upon the emergence of statutory obstacles not previously known, without violating the prohibition of worsening the appellant's position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOZZA ELISABETTA nato a BARGA il 24/05/1979 avvero la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16.1.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiaro Dozza Elisabetta colpevole del reato dell'art. 624 bis cod.pen. a lei ascritto e concesse le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. la aveva condannata alla pena sospesa di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 420,00 di multa, revocando tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado.
2. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 597, comma 3, cod.proc.pen. ed il connesso vizio di motivazione. Si assume che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in un caso di appello della sola imputata e senza verificare che il giudice di primo grado avesse la documentale conoscenza di cause ostative ex art. 164, comma 4, cod.pen. ovvero se all'atto della concessione del beneficio risultassero documentalmente precedenti penali ostativi.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. La difesa dell'imputata ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato. Con riguardo al potere di revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado da parte del giudice di appello, in presenza di impugnazione del solo imputato, la giurisprudenza di legittimità, secondo un diffuso orientamento, ha ritenuto che il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al quarto comma dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc pen., dal giudice 2 dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero (cfr., tra le tante:
Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429, nonché Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113 e Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponto, Rv. 225699). Il giudice di appello ripete il proprio potere di revocare di ufficio i benefici, ivi compreso quello della sospensione condizionale della pena, dalla disciplina dettata per la materia di esecuzione, e, segnatamente, dall'art. 674, comma 1- bis, cod. proc. pen. Infatti, la disciplina relativa al processo di cognizione non solo non contiene alcuna disposizione che autorizzi la revoca di ufficio della sospensione condizionale, ma, addirittura, prevede, nell'ambito della disciplina del divieto di reformatio in peius, all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che, «[q]uando appellante è il solo imputato, il giudice non può [...] revocare benefici [...]».
Il potere di revoca di ufficio dei benefici, peraltro, appare esercitabile negli stessi casi in cui potrebbe essere fatto valere dal giudice dell'esecuzione, per evidenti ragioni di economia processuale. Viene perciò in rilievo il rimedio specificamente previsto dal legislatore per ovviare all'ipotesi di sospensione condizionale della pena concessa in difetto dei presupposti, con l'aggiunta del comma 1-bis nell'art. 674 cod. proc. pen. mediante l'art. 1, comma 2, legge 26 marzo 2001, n. 128. Secondo questa disposizione, «[i]I giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 del codice penale» Secondo le Sezioni Unite, precisamente, in forza del disposto di cui all'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, e, a tal fine, ha l'onere di acquisire, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (così Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381-01). Le Sezioni Unite, inoltre, in motivazione, dopo aver osservato che «il dato (esistente ex actis) del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione, non è suscettibile di essere ricondotto nell'ambito dei nova», hanno rilevato: «la previsione di uno specifico mezzo di impugnazione (col rigoroso regime della perentorietà dei termini e delle forme relative) consente - in virtù del postulato della intrinseca coerenza e logicità dell'ordinamento - di stabilire con nettezza la linea di confine dei nova nel senso che, laddove si configura la acquiescenza, resta simmetricamente esclusa la possibilità di far valere, per 3 )9 vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto con la impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa".
Si é altresì affermato che il giudice di appello può revocare "ex officio" la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, avendo egli l'onere di procedere a una doverosa verifica al riguardo (Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712).
2. Ebbene nel caso di specie il giudice di primo grado aveva motivato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con l'assenza di precedenti penali (e con il corretto comportamento processuale) di talché é evidente che detti precedenti sono emersi solo successivamente alla pronuncia all'esito dell'aggiornamento del certificato del casellario giudiziale.
3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso