Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected appellate arguments without new critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without engaging with the specific reasoning of the lower judgment. The appellant challenged the attribution of responsibility for a phone call and the identification of accomplices, claiming contradictions in the appellate court's findings regarding the controlled delivery and the presence of individuals at the location. The court ruled that since the appellate court had already addressed these points with sufficient detail, the cassation appeal failed to meet the requirement of providing a new, critical examination of the contested facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.; Art. 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen.: A cassation appeal is inadmissible if it reiterates grounds already rejected in the second instance without critically confronting the reasoning of the appealed judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERRATORE GIUSEPPE nato a VIBO VALENTIA il 24/10/1973 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.9.2023 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Civitavecchia con sentenza in data 2.10.2018 aveva ritenuto Serratore Giuseppe colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 condannandolo alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione ed Euro 40.000 di multa, applicandogli altresì le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione ed Euro 30.000 di multa.
2. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta in data 1.7.2011 alla Questura di Vibo Valentia dalle autorità spagnole con cui si comunicava l'arrivo presso l'aereoporto di Madrid di cinque colli contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina che facevano parte di un'unica spedizione proveniente dall'Ecuador e diretta a Serratore Giuseppe all'indirizzo di Via Giovanni XXIII 89843, Vibo Valentia, come riportato nella lettera di vettura. Individuato il destinatario dei colli nell'odierno imputato, veniva organizzata una "consegna controllata" dei pacchi che pervenivano il giorno 26.7.2011 presso l'aereoporto di Fiumicino e che successivamente venivano presi in consegna dalla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia.
Nei colli venivano trovati articoli etnici di vario tipo e celati all'interno di vasi, in un'intercapedine, involucri contenenti sostanza polverosa che all'analisi risultava essere cocaina per un peso totale di Kg. 4,5. Il consulente del Pubblico Ministero accertava che si trattava di cocaina con un principio attivo compreso tra il 72% ed il 77% del peso complessivo di gr. 3964,2 da cui si sarebbero potute ricavare n. 20.231 dosi singole medie. Effettuati i controlli e gli accertamenti, previa sostituzione dello stupefacente con del mannitolo, i colli venivano reimmessi nel circuito mediante affidamento al corriere TNT.
La merce veniva quindi ricevuta in data 9.8.2011 da un uomo, poi identificato nell'odierno imputato, il quale provvedeva a firmare il relativo documento di trasporto e che, con l'aiuto di una donna, introduceva alcuni colli nella propria abitazione lasciando gli altri sul balcone che poco dopo copriva con un lenzuolo bianco. Successivamente, ricevuta una telefonata da altra utenza intestata al cognato Bonavita Vito, si allontanava dall'abitazione per poi tornarvi insieme a questi caricando tre pacchi sulla vettura Lancia Libra e recarsi in una masseria del Bonavita Antonio, padre del cognato, ubicata in contrada Valenti.Gli apparati di intercettazione collocati nei colli captavano la voce di di soggetti maschili presenti in loco tra cui Francesco Cortese, Bonavita Vito e Serratore.
Il Serratore poi, sotto osservazione degli operanti, portava presso la masseria gli altri due colli rimasti a casa sua. Gli agenti, postisi sul retro del casolare, alle ore 13 e 45 notavano due persone uscirne ed abbandonare nel terreno limitrofo le piattaforme di polistirolo e compensato contenute nei pacchi; le stesse venivano quindi fermate ed identificate in Serratore e Cortese; successivamente veniva identificato anche Bonavita Antonio. Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità del Serratore in ordine al reato a luiitscritto,essendo stato lui a ricevere i pacchi e poi a trasportarli presso la masseria nonché a provvedere alla loro apertura.
L'impianto motivatorio della sentenza d'appello veniva integralmente recepito dalla sentenza d'appello, tranne che in punto di trattamento sanzionatorio.
3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. con riferimento al certo coinvolgimento del ricorrente nell'importazione della sostanza stupefacente così come é emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (art. 606 comma 1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen. nonché la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione rispetto alle emergenze in atti (nella specie esame degli operanti Condoleo e Monteleone circa l'indicazione dell'indirizzo del Serratore ritenuto coinvolto ex art. 606 comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. e la motivazione priva del necessario carattere dialogico richiesto dalla legge ed in particolare dall'art. 546, comma 1, lett.
e) cod.proc.pen. con riferimento ad entrambe le sentenze di merito. Si assume che entrambe dette pronunce confliggono con le emergenze dell'istruttoria dibattimentale in quanto non hanno vagliato l'ipotesi difensiva della mancata consapevolezza del Serratore circa l'arrivo di sostanza stupefacente, fondata sul fatto che l'indicazione dell'indirizzo del Serratore era erronea tanto che erano stati gli investigatori a far giungere la merce presso la sua abitazione. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod.proc.pen. in punto di attribuzione della responsabilità sulla base di una nuova perizia disposta all'esito dell'istruttoria di primo grado che non contiene elementi per l'attribuzione delle voci all'uno o all'altro dei presenti nella masseria ex art. 606, comma1, lett.
b) ed e) cod.proc.pen. nonché la motivazione contraddittoria ed illogica ex art. 606comma 1, lett.
e) cod.proc.pen.Si assume che già il Tribunale, nonostante una seconda perizia trascrittiva, non era riuscito ad attribuire all'uno ed all'altro le voci dei presenti per cui non era chiaro come la Corte di merito avesse potuto ritenere che fosse il Serratore a ricevere una telefonata dal mittente della merce risultando la motivazione sul punto contraddittoria e illogica.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo é inammissibile. Ed invero la censura reitera analoga doglianza proposta nell'atto di appello cui la Corte di merito ha dato adeguata risposta senza confrontarsi con le statuizioni della sentenza impugnata. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). La sentenza impugnata ha invero ricostruito con precisione l'intervento delle forze dell'ordine e la consegna controllata dei colli presso l'abitazione del Serratore, non assumendo alcun rilievo che l'indirizzo non fosse esatto, atteso che il Serratore non ha avuto alcuna remora nel ricevere i colli recapitatigli firmando il documento di trasporto e la bolla di consegna e provvedendo poi insieme alla moglie a collocarne alcuni all'interno ed altri sul balcone coperti da un lenzuolo bianco.
2. Il secondo motivo é parimenti inammissibile per le medesime ragioni. Ed invero la censura non si confronta con quanto statuito dalla Corte di merito che ha evidenziato che le persone presenti all'interno del casolare erano oltre al Serratore, il Cortese ed il Bonavita e che all'attività di captazione delle voci si univa quella di osservazione condotta dagli operanti che si trovavano sul retro del casolare cosicché era per loro possibile abbinare i soggetti osservati alle voci. Inoltre il Bonavita si era allontanato dal casolare e gli unici presenti all'interno erano il Serratore ed il Cortese, escludendosi la presenza di altri soggetti.In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della