Cassation court annuls supervision court order rejecting legal aid opposition based on different grounds than first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the supervision court's order rejecting Mohamed Aly's opposition to a denial of state-funded legal aid. Aly argued the original rejection relied on unacknowledged facts regarding his mother's residence, while the supervision court dismissed it based on income declaration issues. The court held that rejecting an opposition on grounds different from those raised by the first instance violates fundamental procedural principles and the prohibition of *reformatio in pejus*. Consequently, the case was remitted to the President of the Milan Supervision Tribunal for a new judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; È illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione è uno strumento impugnatorio regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALY MOHAMED nato a MILANO il 13/08/1977 avverso l'ordinanza del 30/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG dott. Raffaele Piccirillo
RITENUTO IN FATTO
1.11 Magistrato di sorveglianza di Milano ,con ordinanza del 30 gennaio - 1° febbraio 2024. ha respinto il ricorso propoSto ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da Mohamed Aly avverso il provvedimento con cui il 12 luglio 2023 l'Ufficio di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso nell'ambito di un procedimento con oggetto richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Mohamed Aly, tramite Difensore di ufficio, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (art.597 cod. proc. pen.). Rammenta il ricorrente: che il motivo del rigetto della originaria istanza sta nella mancata indicazione della convivenza con la madre; che il ricorso presentato ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è stato impostato sulla circostanza che la richiesta di ammissione al patrocinio è stata sottoscritta il 17 febbraio 2023, essendo il richiedente detenuto dal 2009 e con nucleo familiare composto solo da sé stesso, cioè in data precedente a quella in cui il Tribunale di sorveglianza ha accolto l'istanza di affidamento terapeutico con dimora presso l'abitazione della madre, dichiaratasi disponibile; che il ricorso è stato deciso e disatteso illegittimamente in base a motivi totalmente diversi rispetto a quelli oggetto del contendere, cioè alla annualità dei redditi da dichiararsi.
Ritiene, dunque, essersi verificato nel caso di specie un grave pregiudizio al diritto di difesa e richiama, siccome stimati pertinenti, i precedenti di legittimità di Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli e altro, Rv. 273254, e di Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134, secondo cui, attesa la natura di impugnazione dell'opposizione, è illegittimo il rigetto della opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato basato su motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice. Sottolineato, infine, che il giudice dell'opposizione ben avrebbe potuto esercitare i propri poteri officiosi di accertamento o di sollecitazione istruttoria e così avrebbe potuto acclarare la ricorrenza di tutte le condizioni per il beneficio, si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 27 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2. Il provvedimento impugnato disattende l'opposizione sulla base di un motivo (l'individuazione dalla dichiarazione dei redditi cui fare riferimento) del tutto diverso da quello utilizzato dal primo giudice (il mendacio: mancata indicazione della convivenza con la madre) e che è stato contestato con l'opposizione). Si tratta di impostazione non corretta: infatti, alla stregua dei principi di diritto, puntualmente richiamati nel ricorso ed ai quali occorre dare continuità, «È illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poiché l'opposizione ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus"» (Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli e altro, Rv. 273254; v. già Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134, secondo cui «È illegittimo il rigetto dell'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello stato per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo giudice, poichè l'opposizione è uno strumento impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale in tema di effetto devolutivo e divieto di "reformatio in pejus"»). 3.Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di sorve