Cassation Court dismisses appeal against detention order, rejecting claims of insufficient evidence and improper reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Giada Pino against the Catanzaro court's detention order for her role in a drug trafficking ring. The defense argued that the lower court ignored the 'morbid' bond with her partner, claiming she merely executed his orders without discretion. The court found the appeal's arguments specific yet unsupported by the evidence and noted that the lower court's reasoning was not a mere copy-paste of previous documents but a distinct evaluation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 c.p.p.; Art. 391 ter c.p.; Art. 319 c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal challenging a detention order based on alleged insufficient evidence or improper reasoning must be substantiated by concrete facts and cannot rely on generic complaints or unsubstantiated claims of lack of deliberative capacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PINO GIADA nato a COSENZA il 29/01/1995 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; sentite le conclusioni del PG, KATE TASSONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore, l'avvocato QUINTIERI ANTONIO del foro di COSENZA in difesa di PINO GIADA, che chiede l'accoglimento del ricorso. U.-13
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Giada Pino, avverso l'ordinanza emessa dal GIP di quella città, con la quale è stata applicata, nei confronti della suddetta, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo di organizzatrice, ad una associazione dedita al narcotraffico e alla associazione finalizzata alla commissione di delitti ex artt. 391 ter cod. pen. e 319 cod. pen. oltre che ai reati fine di cui ai capi 19, 23, 27 e 38.
2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse della Pino articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'insufficienza e la contraddittorietà dell'ordinanza in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi, relativamente alla compartecipazione dell'imputata al sodalizio criminale dedito alla commissione di reati di narcotraffico e di cui agli artt. 391 ter e 319 cod. pen.. Ad avviso della difesa il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente il legame morboso che lega la Pino al compagno, Riccardo Gaglianese del quale è stata fedele esecutrice delle sue volontà.
Ciò spiega, in termini di ricostruzione plausibile i numerosi contatti che il Gaglianese, ristretto nel carcere di Catanzaro, intrattiene con la compagna, con la quale riesce a comunicare con telefonini di copertura. Tutti i contatti telefonici ritenuti di interesse tra i due consistono in esortazioni del Gaglianese a che la Pino dia esecuzione alle sue volontà e non presuppongono alcun margine deliberativo nella Pino la quale, peraltro, viene sottoposta ad un controllo asfissiante ascrivibile alla gelosia del compagno. Anche gli incontri documentati tra la Pino e la guardia giurata concorrente nei reati e ritenuta anello di congiunzione poiché consentiva l'ingresso in carcere di droga e telefonini, sono sempre avvenuti su esclusivo impulso del Gaglianese che impartisce disposizioni rispetto alle quali la Pino non ha alcun potere discrezionale.
Dalle indagini emerge il ruolo ancillare della Pino, servente alla figura egemone del compagno; un ruolo che implica contatti con persone ritenute intranee al presunto sodalizio rispetto al quale la donna non si atteggia quale partecipe. Il suo ruolo è stato enfatizzato rispetto ad una debole piattaforma indiziaria che documenta contatti telefonici con il compagno, a fronte di una quasi totale assenza di rapporti registrati con gli altri appartenenti ai due sodalizi, a prescindere da quelli con la guardia giurata, funzionali solo a introdurre il telefonino in carcere.
Elevato grado di attendibilità viene riservato al portato dichiarativo di Francesco Greco recentemente ammesso al programma di protezione e che era nella stessa cella del Gaglianese il quale, tuttavia non ha mai fatto alcun cenno alla Pino, alla stregua dell'altro collaboratore di giustizia, tale Emanuele Mancuso. A favore poi della estemporaneità degli accordi tra la Pino e Gaglianese, depone il limitato lasso di tempo entro il quale si sarebbero verificate le consegne di droga o di telefonini da smerciare all'interno del carcere (dal 17 al 29 giugno e dal 16 al 21 dicembre 2021) 2.2.
Con il secondo motivo la difesa lamenta la tecnica argomentativa prescelta dal Collegio giudicante che produce in larga parte una motivazione contenente ampi richiami per relationem non solo all'ordinanza custodiale genetica ma anche alla richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, in violazione di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità o decadenza per violazione dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del Tribunale della cautela.
3. La Procura generale, in persona del sostituto Kate Tassone, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il difensore di Giada Pino, in data 31 maggio 2024 ha chiesto la trattazione orale. All'udienza il P.G. ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso; il difensore dell'imputata ha chiesto l'accoglimento. Considerato in diritto 1.- Il ricorso è parte infondato e parte inammissibile. 1.1. Con il primo motivo si tende ad una non consentita rivalutazione in punto di fatto delle argomentazioni diffusamente spiegate dal Tribunale del riesame e con le quali il ricorso omette di confrontarsi incorrendo, peraltro, nel vizio di aspecificità. Occorre premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Allorquando, poi, si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame circa la consistenza dei gravi indizi, alla Corte compete solo di verificare, in virtù della natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato e di verificare la congruenza della motivazione relativamente alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460;
Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475).
2. Fatta la superiore premessa, ad avviso di questa Corte il ricorso proposto non si confronta in alcun modo con l'ampia motivazione posta dal Tribunale del Riesame che ha passato in rassegna tutti gli elementi indizianti, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze acquisite nel corso della complessa indagine svolta che ha dato atto della esistenza di due compagini associative all'interno delle quali alla Pino è stato riconosciuto un ruolo di spicco. Si è spiegato con motivazione affatto incoerente che la Pino, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, con ruolo per nulla subalterno al compagno, mantiene i contatti con gli altri sodali operanti all'esterno della casa circondariale ove è ristretto il Gaglianese il quale, insieme a Pierpaolo Tormento e al co-indagato Bartolomeo, ha un ruolo di promotore, nella detenzione della sostanza da introdurre in carcere oltre che nel reperimento dei telefoni cellulari e delle sim card che vengono introdotte all'interno dell'istituto penitenziario. 2.1.
Il Tribunale del riesame, ha dato atto, passando in rassegna le intercettazioni svolte, i sequestri e i servizi di o.c.p., le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della emersione dell'attività di spaccio che avveniva all'interno della Casa circondariale di Catanzaro, favorita dall'agente di Polizia Penitenziaria Maurizio Corasaniti il quale, in cambio di denaro corrisposto su Postepay, introduceva all'interno del carcere sostanza stupefacente. Ha evidenziato il Tribunale come la Pino fosse titolare di carte postepay insieme al compagno, sulle quali sono confluiti gli ingenti proventi dei traffici illeciti (48 mila euro nel volgere di sei mesi).
Ha proseguito il Tribunale con il delineare il ruolo della Pino quale addetta al reperimento dei dispositivi telefonici e delle numerosissime sim card che poi il compagno, approfittando dell'attività lavorativa svolta all'interno del carcere, di addetto alla spesa dei detenuti, rivendeva agli stessi, grazie anche all'agente Corasaniti con il quale è proprio la Pino a intrattenere rapporti. Sono stati poi messi in luce gli elementi acquisiti dai quali si evince che la Pino si è occupata in seno alla consorteria di gestire materialmente la "cassa" del sodalizio riscuotendo gli importi derivanti dagli illeciti per condividerli con i sodali il che porta inevitabilmente ad escludere che si versi, come genericamente si assume, in ipotesi di mero concorso nel reato o, ancora di connivenza. 2.2.
A fronte della corposa quanto logica motivazione, coerente con gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini si assume che la Pino sia legata in maniera morbosa al compagno che dal carcere le ha imposto esortazioni ed ordini che la Gaglianese ha eseguito ma senza alcun margine deliberativo. Quasi che dall'esistenza del rapporto affettivo debba inferirsi la mancata consapevolezza della illiceità delle reiterate condotte illecite poste in essere, tutte funzionali a garantire l'esistenza e l'operatività del sodalizio criminale. Propone la difesa una rilettura delle intercettazioni, in questa sede non consentita, per delineare una ricostruzione alternativa del legame e delle condotte illecite poste in essere dalla Pino, nell'ottica della mera esecuzione di quegli ordini impartiti dal carcere da un uomo geloso.
Sul punto, non può non osservarsi non solo come il motivo sia aspecifico ma come lo stesso si riveli del tutto apodittico in quanto non si confronta in alcun modo con i passaggi motivazionali della ordinanza impugnata che, senza enfasi, descrivono il ruolo e le attività costantemente svolte da quella che è la longa manus del Gaglianese, fuori dalla struttura penitenziaria, peraltro, con piena adesione al programma criminoso del sodalizio capeggiato dal compagno. Il tutto con spregiudicatezza, noncurante degli intervenuti sequestri di droga e di telefonini frattanto operati nel corso delle indagini, come pure degli arresti dei sodali tra i quali Tormento e Garofalo.
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di appello che attiene alla dedotta "tecnica argomentativa prescelta" dal Tribunale che ripropone tanto argomenti spesi nell'ordinanza custodiale generica quanto nella richiesta di misura cautelare. E' costante l'orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato (tra tante, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628, in una fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla).
A parte la genericità delle doglianze espresse dal difensore, tra l'altro, del tutto specifiche, non può non rilevarsi come le stesse siano prive di fondamento atteso che il Tribunale del riesame ha diffusamente esposto le proprie valutazioni in merito tanto al quadro indiziario emerso nel corso delle indagini quanto a quello strettamente afferente le esigenze di cautela sociale, con motivazione che non è affatto una acritica adesione alla ordinanza genetica o alla richiesta del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricor