Sentenza — n. 31192/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul riesame proposto da Marco Recupero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi di applicazione nei suoi della misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990 [capi 3), 5), 7), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 18), 19), 21), 22), 23), 27), 30), 31), 32), e 33)] ha annullato l'ordinanza con riferimento al capo 22) della provvisoria imputazione e ha confermato nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/90, art. 310 c.p, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (così Cassazione penale sez. VI, 21/09/2023, n.43948).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: RECUPERO MARCO nato a TAURIANOVA il 22/05/1986 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero (
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul riesame proposto da Marco Recupero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi di applicazione nei suoi della misura della custodia cautelare in carcere in ordine a plurimi reati di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990 [capi 3), 5), 7), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 18), 19), 21), 22), 23), 27), 30), 31), 32), e 33)] ha annullato l'ordinanza con riferimento al capo 22) della provvisoria imputazione e ha confermato nel resto.
Le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia presentata da Marcello Anastasi il quale aveva riferito alla polizia giudiziaria che la figlia diciannovenne aveva incominciato a fare uso di droghe, marijuana e cocaina. A seguito della denuncia erano stati effettuati, il 20 marzo 2020, l'arresto in flagranza di Giancarlo Recupero e, il 24 aprile 2020, l'arresto di Michele Carbone e era stato rinvenuto, il 13 luglio 2020, nel casolare di campagna di Marco Recupero un bunker occultato a circa tre metri da terra, fornito di sistema di areazione e ventilazione, adibito a coltivazione della marijuana ed a centro per il deposito della droga.
Era così emersa (attraverso operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientale, attività di osservazione anche tramite sistema di videosoverglianza, acquisizione di tabulati telefonici e del tracciati dei movimenti delle auto mediante sistema GPS) una serie di reati inerenti gli stupefacenti posti in essere da una pluralità di indagati nei comuni di Platì, Rosarno e Taurianova e in altre parti del territorio calabrese. In tale contesto era stata identificata la figura di Marco Recupero, quale soggetto coinvolto nelle fattispecie di reato su indicate. 1.2.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che in relazione alla fattispecie di cui al capo 22) relativa alla cessione a Giuseppe Franchetti di 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marjuana contestata come accertata in Taurianova e commessa in data anteriore e prossima al 10 luglio 2020 non sussistessero il gravi indizi di colpevolezza.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Palmi, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria del delitto di cui al capo 22). Il ricorrente osserva che l'annullamento è frutto di un chiaro vizio di motivazione, in quanto il Tribunale aveva omesso di valutare nella sua interezza l'intercettazione ambientale del 10 luglio 2020 (n.56). I giudici avevano preso in considerazione esclusivamente una parte della conversazione, (t? ovvero quella in cui Marco Recupero aveva manifestato a Caruso l'intenzione di cedere 100 grammi di sostanza stupefacente appena acquistata al Franchetti, rilevando che, sulla base di tale passaggio, non era possibile ravvisare la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, ma non aveva tenuto conto del passaggio successivo del dialogo.
Nel prosieguo della conversazione, infatti, Recupero aveva riferito a Caruso di aver in passato ceduto 100 grammi a Franchetti, identificato quale Peppe Lucio, il quale "lavorava " con Rosario Capogreco, aggiungendo di aver avuto qualche problema, dopo che questi aveva venduto 10 grammi della sostanza a tal Domenico di Varapodio: successivamente alla cessione, infatti, Recupero aveva ricevuto una telefonata da Domenico, che si era lamentato del quantitativo di stupefacente comprato da Capogreco, in quanto inferiore a quello pattuito. La contestazione, dunque, non era riferita alla manifestazione dell'intenzione di vendere, bensì ad una vendita pregressa, tanto che nel capo di imputazione il reato era indicato come commesso in data anteriore al 10 luglio 2020, giorno della conversazione intercettata.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (così Cassazione penale sez. VI, 21/09/2023, n.43948).
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
2. Si deve, in primo luogo premettere, che la giurisprudenza invocata dal Procuratore Generale, a sostegno della inammissibilità del ricorso per non aver il ricorrente indicato le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non può trovare applicazione nel caso di specie. Le sentenze richiamate, invero, affermano che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza, ex art. 310 cod. proc. pen., di annullamento della misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n.43948 del 21/09/2023, Paterno Raddusa, Rv. 285400;
Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355). Si tratta di principio che ha' riguardo ai casi in cui l'annullamento della misura da parte del Tribunale del Riesame sia stato con riferimento alla insussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutti i reati e in cui, di conseguenza, il Tribunale non aveva preso in esame il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari. Così non è stato nel caso di specie, in cui il Tribunale ha confermato l'ordinanza applicativa con riferimento a tutti i restanti reati e si è soffermato anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Nel merito, la censura coglie nel segno, essendo il Tribunale incorso in un vizio di travisamento probatorio per omissione, deducibile con ricorso per cassazione ex art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. lett. Ricorre tale vizio quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registrazioni ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante queste risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fossero astrattamente idonee a disarticolare l'impianto logico della decisione di condanna in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado). (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P. Rv. 278457 - 01) Invero, come segnalato dal Procuratore ricorrente, il Tribunale si è soffermato solo sulla prima parte del dialogo intercettato in data 10 luglio 2022 e non ha preso in considerazione la parte successiva (dalle ore 11:05 alle ore 11:08) nella quale Recupero aveva spiegato di avere in passato ceduto cento grammi a tale Franchetti (identificato come Peppe Lucio), con un racconto dettagliato e circostanziato.
Si tratta di travisamento che ha riguardo ad una parte decisiva del compendio indiziario, la cui analisi e valutazione è stata del tutto omessa.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 22 di imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 22) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Deciso il 19 giugno 2023 Il Consigl tensore Il