Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31137/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court civil ruling on civil interests when criminal prescription is declared without full defense examination.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's decision regarding civil interests following a declaration of criminal prescription. The defense argued the lower court failed to fully examine their appeal under Article 578 of the Criminal Procedure Code, merely applying the economic criteria of Article 129. The court ruled that when a crime is extinguished by prescription, the appellate judge must comprehensively evaluate the defense's arguments to determine if the civil liability should stand, rather than simply confirming the first-instance findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 578, comma 1; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: When a crime is declared extinguished by prescription, the appellate court must fully examine the defendant's appeal arguments to decide on civil interests, rather than relying solely on the economic criteria of Article 129.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal prescription civil interests appellate review full examination Article 578 Article 129 civil liability condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 578, comma 1 cod. proc. pen.
per un proscioglimento nel merito dell'imputato, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di appello proposti dalla difesa e di valutare il compendio probatorio in atti ai fini del giudizio ex art. 578, comma 1, cod.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, si è limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 622 cod. proc. pen.
Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, si è limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 578 cod. proc. pen
In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, ma confrontandosi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati cori i motivi di appello.
art. 622 cod. proc. pen
Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009
(Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep.
Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017
245876; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv.
Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012
Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep.
sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino
pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI FERNANDO ANTONIO nato a CARPINO il 09/05/1965 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udensil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'annullamento agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 10/06/2021 nei confronti di Lombardi Fernando Antonio, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato allo stesso ascritto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili assunte nella sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di difesa della costituita parte civile relativa al secondo grado di giudizio.

2. Avverso la sentenza di appello propone ric:orso il difensore dell'imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 578, comma 1 e 129 cod. proc. pen., nonché assoluta mancanza di motivazione laddove la sentenza impugnata, preso atto che il reato per cui l'appellante era stato ritenuto responsabile e condannato in primo grado si era estinto per prescrizione nelle more del giudizio di secondo grado, e rilevato altresì che non sussistevano le condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per un proscioglimento nel merito dell'imputato, ha omesso di esaminare compiutamente i motivi di appello proposti dalla difesa e di valutare il compendio probatorio in atti ai fini del giudizio ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, limitandosi invece al criterio di economia processuale dettato dall'art. 129 cod. proc. pen.

3. In data 26/03/2024, sono pervenute nomina, memoria e nota spese dell'avv. Gianluca Madonna, difensore della parte civile.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, siano tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 245876; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890;

Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331). Nel caso di specie, la Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, si è limitata a rilevare il decorso del termine prescrizionale e l'assenza di elementi dai quali dedurre, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estraneità dell'imputato rispetto al fatto contestato, limitandosi a richiamare le considerazioni della sentenza di primo grado e a confermare le statuizioni civili. In tal modo, ha omesso di considerare che, in presenza della parte civile,, avrebbe dovuto decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., senza arrestarsi alla sola sostanziale applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, correlato al criterio dell'evidenza della prova liberatoria verso una delle formule assolutorie in esso previste, ma confrontandosi con le doglianze e i rilievi difensivi formulati cori i motivi di appello.

Ha, pertanto, espresso un percorso argomentativo, che, incentrato sulla constatazione dell'assenza della prova evidente della non colpevolezza dell'imputato e sulla correttezza della ricostruzione dei dati fattuali contenuta nella pronuncia di primo grado e coerente ai fini penali, non ha dato risposta, ai fini civili, alle censure rivolte a detta sentenza con il gravame di merito e che, non dichiarate nè implicitamente ritenute inammissibili, dovevano formare oggetto, di specifico apprezzamento in coerenza con la stessa funzione del controllo devoluto al giudice superiore, attraverso il giudizio di impugnazione.

3. Il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,, alla luce del condiviso principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). All'anzidetto giudice civile va altresì rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in data 11 ap