Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31134/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for building abuse, rejecting plea of minor offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a criminal conviction for multiple violations of building codes and the abuse of land. The appellant argued that the mother, not him, was responsible for the main construction and that the offense was too minor to warrant punishment. The court held that the appellant continued unauthorized works to transform an illegal structure into a residence, demonstrating significant criminal intent and substantial harm to public order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 623 cod. proc. pen.: The court must evaluate the extrinsic manifestations of the criminal act to determine its gravity and necessity for punishment, rejecting style clauses that deny liability based on the existence of a minor offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
building abuse minor offense criminal intent procedural admissibility public order violation inviolabilità del domicilio promovimento dell'accesso alla proprietà promessa di donazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
15212 dell'11/01/2022, Savarese, non mass.) limitatamente al tema della applicabilità o meno nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen., mentre erano stati dichiarati inammissibili tutti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Art. 623 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue il rigetto del ricorso e la c:ondanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
c, 64, 71, 65, 72, 83 e 95) e del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art.
art. 131-bis cod. pen
15212 dell'11/01/2022, Savarese, non mass.) limitatamente al tema della applicabilità o meno nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen., mentre erano stati dichiarati inammissibili tutti gli ulteriori motivi di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue il rigetto del ricorso e la c:ondanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 15212 dell'11/01/2022, Savarese
(Sez. 3, n. 15212 dell'11/01/2022, Savarese, non mass.) limitatamente al tema della applicabilità o meno nel caso di specie dell'art.
Sez. 6, n. 13180 del 20/12/2018, Venezia
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVARESE CIRO nato a VICO EQUENSE il 30/04/1981 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli, decidendo il 29 maggio 2023 in sede di rinvio dalla S.C., ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torre Annunziata il 15 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Ciro Savarese responsabile di più violazioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (artt. 44, lett. c, 64, 71, 65, 72, 83 e 95) e del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 181), accertate il 24 febbraio 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, riconosciuti tutti i fatti unificati dal vincolo della continuazione, alla pena stimata di giustizia.

2. L'annullamento con rinvio era stato pronunziato dalla S.C. (Sez. 3, n. 15212 dell'11/01/2022, Savarese, non mass.) limitatamente al tema della applicabilità o meno nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen., mentre erano stati dichiarati inammissibili tutti gli ulteriori motivi di impugnazione. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (i.e. degli artt. 1.31-bis cod. pen, e 623 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe contraddittoria rispetto alle emergenze processuali in atti quanto alla individuazione del committente cui addebitarsi la realizzazione del manufatto ampliato dal ricorrente.

Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente sottopone la stessa a critica, in quanto nei gradi di merito sarebbe emerso che «la realizzazione del manufatto abusivo, la presentazione della domanda di condono attestante la trasformazione in civile abitazione dell'immobile e la sua ultimazione sono da ascriversi unicamente alla madre dell'imputato che, per l'esecuzione di tali condotte è stata condannata anche alla demolizione dell'abuso. Il ricorrente, invece, ha ricevul:o in donazione dalla madre un immobile già realizzato, trasformato ed ultimato e non è mai stato destinatario di ordinanze di demolizione.

La condotta per la quale è stato citato a giudizio, infatti riguarda solo la realizzazione di un modesto ampliamento di 26 mq del preesistente fabbricato» (così alla p. 3 del ricorso); tanto risulterebbe anche dalla lettura delle pp. 6-7 della sentenza del 3 marzo 2021 della Corte di appello, oggetto di annullamento da parte di Sez. 3 della S.C. La rilevanza di tale errore nel caso di specie discenderebbe dalla circostanza che è stato negato il riconoscimento della causa di non punibilità unicamente facendo ricorso alla "consistenza" dell'abuso, c:onsistenza che deve invece, per le ragioni esposte, essere riferita alla genitrice.Per contro, la modestia dell'ampliamento - si ribadisce, di soli 26 metri quadrati - addebitabile all'imputato, la provenienza dell'immobile - per donazione - e la incensuratezza dell'imputato, oltre alla esiguità del danno e del pericolo, avrebbero imposto, ad avviso del ricorrente, l'applicazione nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen.

Si chiede l'annullamento della sentenza.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 21 febbraio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. La motivazione della sentenza impugnata è, testualmente ed integralmente, la seguente (pp. 4-5): «[...] la vicenda oggetto del giudizio [...] trae origine da un sopralluogo effettuato in data 24/02/2017, presso la proprietà dell'imputato Savarese Ciro, sita in Vico Equense in località Montechiaro, dove veniva riscontrata la realizzazione di una serie di opere in assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla legge (diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento lato posteriore per la creazione di un locale cucina, realizzazione di una pista carrabile ecc.).

L'incaricato riferiva che alcune opere esterne erano ancora in corso di realizzazione, in particolare, la pista di accesso al fabbricato e lo spiazzale di 120 m2 innanzi al fabbricato [...] L'intervenuto giudicato sulla responsabilità dell'imputato esonera questa Corte dal considerare tutte le questioni relative alla riferibilità all'odierno imputato dalla responsabilità per l'abusiva edificazione. La richiesta di proscioglimento per tenuità del fatto non può essere accolta perché gli illeciti posti in essere dal Savarese non appaiono essere di lieve entità e rappresentano l'epilogo di una strategia criminosa volta alla realizzazione di un immobile destinato a civile abitazione.

A diminuire l'entità tutt'altro che modesta degli interventi edilizi (analiticamente indicati nel verbale di accertamento tecnico del 12.4.2017 acquisito all'udienza del 4.7.2018) non può rlchiamarsi l'istanza di condono del 3.4.87; atteso che le opere realizzate in nulla richiamavano "per sagoma, dimensioni e consistenza" quelle del locale agricolo oggetto dell'originaria richiesta di sanatoria. Peraltro, anche quelle stesse opere abusive originarie avevano visto concludersi l'iter valutativo in senso negativo come testimoniato dall'ordinanza del 3.4.2008 di diniego del permesso di costruire in sanatoria e reiterazione dell'ordine di demolizione.

Ciononostante, l'imputato anziché ottemperare all'ordine della P.A. ha continuato i lavori trasformando l'originario manufatto abusivo in un'abitazione e corredandola anche delle opere esterne a servizio della stessa. I rilevi fotografici allegati al verbale di sopralluogo evidenziano, infine, che l'imputato aveva inteso fare (come d'altronde ha fatto) di quel manufatto la sua abitazione, in spregio di qualsiasi regolamentazione posta a governo del territorio e dell'impatti sull'ambiente. Va, per le motivazioni evidenziate, esclusa l'invocata causa di proscioglimento e confermata la sentenza di condanna di primo grado». 3.Ebbene, richiamata la circostanza che nella sentenza della Corte di appello del 3 marzo 2021 si legge (p.

8) che è logico che il figlio abbia partecipato ai lavori precedenti, pur riconducibili alla madre, in quella del 29 maggio 2023 la Corte territoriale sottolinea negativamente (p.5), come si è visto, che l'imputato, anziché ottemperare all'ordine della P.A., abbia continuato i lavori trasformando l'originario manufatto, già abusivo, in un'abitazione, in spregio della regolamentazione posta a governo del territorio e dell'impatto sull'ambiente. Si tratta di motivazione che risulta sufficiente non incongrua e non illogica, in linea con l'insegnamento di Sez. 6, n. 13180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940, secondo cui, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, senza poter ricorrere a clausole di stile.

4. Consegue il rigetto del ricorso e la c:ondanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co