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Sentenza — n. 30824/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30824/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Gonella Margherita ricorre avverso la sentenza n. 86 del 2024 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché alla guida dell'autovettura di sua proprietà cagionava la morte di Anna Vanacore per colpa consistita nella violazione del limite di velocità e dell'obbligo della concessione di precedenza. Il Giudice applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 589-bis cod. pen; Sentenza — n. 30824/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo, al netto dell'errata qualificazione della sospensione Come pena accessoria, è da rigettare perché in base all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. le parti possono sottoporre al giudice un accordo su pene accessorie anche obbligatorie come recentemente ribadito da Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, Rv. 286386 - 01 per cui in tema di patteggiamento ccl. "allargato", a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel potere negoziale delle parti anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie. Ma le parti non hanno discrezionalità su una sanzione amministrativa accessoria qual è la sospensione del patente.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale revoca della licenza condurre sospensione di pena prescrizione della pena sanzioni penali abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
86 del 2024 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 589-bis cod. pen
dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché alla guida dell'autovettura di sua proprietà cagionava la morte di Anna Vanacore per colpa consistita nella violazione del limite di velocità e dell'obbligo della concessione di precedenza.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GONELLA MARGHERITA nato a BRENDOLA il 10/06/1953 avverso la sentenza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette le conclusioni del PG per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Gonella Margherita ricorre avverso la sentenza n. 86 del 2024 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché alla guida dell'autovettura di sua proprietà cagionava la morte di Anna Vanacore per colpa consistita nella violazione del limite di velocità e dell'obbligo della concessione di precedenza. Il Giudice applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due anni.

2. Rispetto a quest'ultima statuizione la difesa dell'imputata presenta tre motivi di ricorso. Con il primo motivo la difesa lamenta l'errata applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida )2( perché il giudice non avrebbe applicato l'accordo delle parti che avevano escluso l'applicazione della pena accessoria.

3. Con un secondo motivo si rileva che il giudice non ha diminuito la pena di un terzo come previsto dall'art. 222, comma 2 -bis cod. strada.

4. Con un terzo motivo la difesa lamenta che il giudice non ha motivato Sulla determinazione della sanzione accessoria secondo i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, al netto dell'errata qualificazione della sospensione Come pena accessoria, è da rigettare perché in base all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. le parti possono sottoporre al giudice un accordo su pene accessorie anche obbligatorie come recentemente ribadito da Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, Rv. 286386 - 01 per cui in tema di patteggiamento ccl. "allargato", a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nel potere negoziale delle parti anche l'esclusione delle pene accessorie obbligatorie. Ma le parti non hanno discrezionalità su una sanzione amministrativa accessoria qual è la sospensione del patente.

2. In tal caso l'eventuale clausola con cui le parti concordano tale condizione deve ritenersi come non apposta. Si legga al riguardo ex plurimis Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426 - 01, che specificamente stabilisce il principio per cui in tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'ari:. 25, comma i, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti.

3. Il secondo motivo è fondato perché il giudice in base all'art. 222, comma 2 bis, cod. strada, avrebbe dovuto diminuire la sospensione della patente, prevista ex lege fino a 4 anni, di un terzo; anche tenendo conto della media edittale, il giudice avrebbe dovuto esporre il calcolo della sanzione amministrativa accessoria, spiegando la base di calcolo e la diminuente per il rito, come pacificamente ribadito da questa Corte. Si veda, ad esempio, Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, Rv. 283490 — 01, laddove ritiene che in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada. • 4. Il terzo motivo di ricorso rimane evidentemente assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

5. Pertanto, il Collegio annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica. Per il resto rigetta il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. Così deci