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Sentenza — n. 30814/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30814/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20.12.2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Aristide Maurizio Maltecca responsabile del reato di lesioni stradali in danno di Federico D'Agostini, in relazione all'incidente stradale avvenuto il 23.12.2016 in Roma: l'imputato, alla guida dell'autovettura Ford Fiesta, percorrendo viale Oceano Atlantico, giunto all'intersezione con via Cesare Pavese non rispettava il semaforo rosso, collidendo con il veicolo VW Golf condotto dal D'Agostini, il quale riportava le lesioni in atti refertate.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30814/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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incidente stradale infrazione al codice della strada violazione del segnale luminoso guida in stato di inattitudine abbandono del procedimento per infrazione stradale causalità dell'infortunio

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: MALTECCA ARISTIDE MAURIZIO nato a MILANO il 10/08/1951 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.12.2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Aristide Maurizio Maltecca responsabile del reato di lesioni stradali in danno di Federico D'Agostini, in relazione all'incidente stradale avvenuto il 23.12.2016 in Roma: l'imputato, alla guida dell'autovettura Ford Fiesta, percorrendo viale Oceano Atlantico, giunto all'intersezione con via Cesare Pavese non rispettava il semaforo rosso, collidendo con il veicolo VW Golf condotto dal D'Agostini, il quale riportava le lesioni in atti refertate.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione, per mancata corrispondenza logico-giuridica tra gli elementi assunti con l'istruttoria dibattimentale e le motivazioni svolte dal giudice. Si duole, inoltre, del mancato accoglimento dell'istanza istruttoria di ammissione delle testimonianze degli operanti della polizia stradale intervenuti successivamente al sinistro.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Le censure articolate dalla difesa ricorrente sviluppano generiche censure di merito, che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza, limitandosi a sostenere che la ricostruzione della dinamica dell'evento, alla luce delle prove assunte, sarebbe incerta e lacunosa, senza indicare specifici vizi logico-giuridici nel percorso motivazionale della decisione impugnata, che appare, per contro, immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.

3. I giudici di merito, infatti, sulla scorta di quanto dichiarato da due testi oculari reputati motivatamente attendibili, hanno esaurientemente appurato che, nell'incrocio in questione, l'auto condotta dalla persona offesa (D'Agostini), che doveva svoltare a sinistra verso via Cesare Pavese, era ripartita quando era scattata la luce semaforica verde. Sulla base di quanto riferito dall'agente della polizia locale, Rivarbelli, l'impianto semaforico collocato sull'incrocio era perfettamente funzionante e comportava che, quando la luce del semaforo per svoltare a sinistra in via Cesare Pavese diveniva verde, la luce del semaforo per proseguire su viale Oceano Atlantico (strada percorsa dall'autovettura condotta dall'imputato) era già rossa. Conseguentemente, i giudici territoriali hanno ritenuto non credibile la versione fornita dall'imputato, secondo cui egli avrebbe impegnato l'incrocio con luce semaforica gialla, circostanza logicamente ritenuta impossibile alla luce delle menzionate modalità di funzionamento dell'impianto semaforico a presidio dell'incrocio.

4. Con riferimento alla censura con cui si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, mediante assunzione delle testimonianze degli operanti della polizia stradale intervenuti successivamente al sinistro, i quali — a detta del ricorrente — avrebbero visto il D'Agostini nell'atto di asportare materiale dal bagagliaio della sua autovettura, è appena il caso di rilevare che non è dato comprendere la rilevanza di tale circostanza rispetto al sinisl:ro, né il ricorrente spiega le ragioni di decisività di tale prova rispetto alla ricostruzione del fatto- reato in disamina.

5. Stante l'inamMissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza . di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Nulla va disposto sulle spese in favore della parte civile, atteso che tale parte non ha fornito alcun fattivo contributo alla dialettica processuale, limitandosi a depositare telematicamente conclusioni scritte e inota spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese alla parte civile. Così deciso il 29 maggio 2024 I