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Sentenza — n. 30622/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30622/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Schingaro Tiziana impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari, il 21/02/24 ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del provento dell'attività criminosa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 bis cod. proc. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 30622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Premessa l'ammissibilità del ricorso ex art. 448 bis cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e i motivi depongono per l'accoglimento in quanto si tratta di confisca che avrebbe dovuto essere disposta e motivata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..

Parole chiave

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confisca penale detenzione di stupefacenti reati economici traffico di cocaina flussi finanziari illeciti confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La ricorrente, condannata su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 bis cod. proc. pen
Premessa l'ammissibilità del ricorso ex art. 448 bis cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e i motivi depongono per l'accoglimento in quanto si tratta di confisca che avrebbe dovuto essere disposta e motivata ai sensi dell'art.
art. 240-bis cod. pen
pen., in linea con la giurisprudenza, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e i motivi depongono per l'accoglimento in quanto si tratta di confisca che avrebbe dovuto essere disposta e motivata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHINGARO TIZIANA nato a BARI il 28/09/1974 avverso la sentenza del 21/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Schingaro Tiziana impugna la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari, il 21/02/24 ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del provento dell'attività criminosa.

2. La ricorrente, condannata su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (per 776 dosi), marijuana (per 8.543 dosi), con unico motivo lamenta la mancanza di motivazione e la violazione di legge con riferimento al collegamento eziologico tra il reato di detenzione di stupefacenti e la confisca del denaro disposta dal giudice.

3. Ritiene la ricorrente che la confisca del denaro proveniente dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti, rinvenuta nella disponibilità del reo, non costituisce il profitto del reato perché non può qualificarsi quale vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecita detenzione ed è stata disposta senza alcuna motivazione sul punto.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa l'ammissibilità del ricorso ex art. 448 bis cod. proc. pen., in linea con la giurisprudenza, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e i motivi depongono per l'accoglimento in quanto si tratta di confisca che avrebbe dovuto essere disposta e motivata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen..

2. Infatti, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 — 01).

3. Nella motivazione, il Tribunale ha omesso ogni considerazione che giustifichi la confisca del denaro ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e pertanto deve annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 13 giugno