Sentenza — n. 30347/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIGI SIMONE nato a SARZANA il 17/10/1995 avverso la sentenza del 26/07/2023 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: letto l'atto di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositato il 6 maggio 2024 dal difensore avv. Daniele Caprara, nominato procuratore speciale
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 531 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30347/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice di Pace di La Spezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in data 26 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di Frigi Simone, chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose in danno di Frascatore Alexia, avendo accertato l'estinzione del reato per prescrizione. Le contestate lesioni colpose si erano verificate nel corso di una lite, avvenuta in data 9 agosto 2015, tra Frigi Simone ed altri soggetti, culminata in reciproche aggressioni fisiche tra i contendenti, nel corso delle quali il Frigi, involontariamente, aveva provocato la caduta di Frascatore Alessia, presente sul posto ma estranea alla lite, cagionandole lesioni con prognosi superiore a giorni 40.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRIGI SIMONE nato a SARZANA il 17/10/1995 avverso la sentenza del 26/07/2023 del GIUDICE DI PACE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: letto l'atto di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositato il 6 maggio 2024 dal difensore avv. Daniele Caprara, nominato procuratore speciale
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice di Pace di La Spezia, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in data 26 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di Frigi Simone, chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose in danno di Frascatore Alexia, avendo accertato l'estinzione del reato per prescrizione. Le contestate lesioni colpose si erano verificate nel corso di una lite, avvenuta in data 9 agosto 2015, tra Frigi Simone ed altri soggetti, culminata in reciproche aggressioni fisiche tra i contendenti, nel corso delle quali il Frigi, involontariamente, aveva provocato la caduta di Frascatore Alessia, presente sul posto ma estranea alla lite, cagionandole lesioni con prognosi superiore a giorni 40.
Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria svolta, avendo constatato l'intervenuta prescrizione, dichiarava l'estinzione del reato per la suddetta causa. Il difensore dell'imputato ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, invocando la formula assolutoria, più favorevole all'imputato, di assoluzione per non aver commesso il fatto. Nell'atto di appello è stato evidenziato che, sia i coimputati sia i testimoni indicati nella lista dello stesso Frigi, avevano escluso la presenza di quest'ultimo sul luogo dov'era intervenuta la lite in cui era rimasta coinvolta casualmente Frascatore Alessia.
Il Tribunale di La Spezia, avendo rilevato che la sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, pronuncia non soggetta ad appello ma a ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 274/2000, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. In data 6 maggio 2024, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza peraltro alcuna specifica riguardo ai motivi.
Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
Nel caso in esame, detta sanzione viene equitativamente determinata in euro 500,00. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2024 Il consigliere estensore