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Sentenza — n. 30331/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30331/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30331/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILON COSMIN GABRIEL nato il 16/09/1997 - avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 175 cod. pen, art. 623 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30331/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.1.1.La motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state chieste con l'appello alle pp. 8-10 dell'impugnazione di merito, appare sufficiente, non illogica e non incongrua: infatti, alla p. 2 della sentenza impugnata si dà atto della mancanza di elementi che inducano alla concessione delle invocate attenuanti generiche, non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato, con affermazione in linea con il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa caso poco grave attenuazione della pena infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata si dà atto della mancanza di elementi che inducano alla concessione delle invocate attenuanti generiche, non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato, con affermazione in linea con il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 175 cod. pen
art. 623 cod. proc. pen
11-12 dell'atto di appello, 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione relativa al beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia (ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen.) ed il rigetto nel resto.
art. 624 cod. proc. pen
Si dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità (art. 624 cod. proc. pen.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILON COSMIN GABRIEL nato il 16/09/1997 - avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di L'Aquila il 20 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Avezzano il 20 giugno 2022, all'esito del dibattimento, ha ric:onosciuto Filon Cosmin Gabriel responsabile dei reati di cessione di 2,32 grammi circa di hashish dietro corrispettivo di 10 euro, fatto qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), e di porto illegale fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico e di un taglierino (capo B: art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110), fatti entrambi commessi il 13 novembre 2017, in conseguenza condannandolo, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., operato l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, preso atto dell'avvenuta estinzione per prescrizione dell'illecito di c:ui al capo B), ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge, anche sotto il profilo della omissione di pronunzia, e vizio di motivazione: con il primo in relazione alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), poiché il diniego delle stesse, incentrato solo sulla insufficienza della incensuratezza, non si confronterebbe con le ragioni svolte nell'atto di appello a sostegno della relativa richiesta (modestissima quantità, giovane età dell'imputato, buon comportamento processuale); e quanto al beneficio della non menzione della condanna (art. 175 cod. pen.), espressamente chiesto alle pp. 11-12 dell'impugnazione di merito ma totalmente trascurato - si sottolinea - da parte della Corte territoriale.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria del 26 febbraio 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, limitatamente al beneficio della non menzione; con rigetto nel resto.

4. Il Difensore dell'imputato con memoria in data 21 febbraio 2024 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.1.1.La motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state chieste con l'appello alle pp. 8-10 dell'impugnazione di merito, appare sufficiente, non illogica e non incongrua: infatti, alla p. 2 della sentenza impugnata si dà atto della mancanza di elementi che inducano alla concessione delle invocate attenuanti generiche, non essendo sufficiente l'incensuratezza dell'imputato, con affermazione in linea con il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen.

Trascura, peraltro, il ricorrente il principio di diritto secondo il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti„ comunque, dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy Mohamed, Rv. 284096). 1.2. Invece, difetta radicalmente ogni pronunzia circa il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento della non menzione, beneficio che era stato in effetti richiesto alle pp. 11-12 dell'atto di appello, 2.Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione relativa al beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia (ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen.) ed il rigetto nel resto.

Si dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità (art. 624 cod. proc. pen.).

3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidenl:e n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q. M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa al beneficio della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declarat