Extraordinary appeal for factual error dismissed as it targets a prior inadmissibility ruling, not the current one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeals filed by five individuals inadmissible, ruling that they targeted a previous inadmissibility decision rather than the current one. The applicants argued that the prior ruling concealed a substantive rejection of their legal grievances, but the Court found no specific factual error in the latest judgment. Consequently, the appeals were rejected, and the applicants were ordered to pay fines and procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 220 disp. att. c.p.p.: An extraordinary appeal for factual error is inadmissible if it challenges a ruling on inadmissibility that merely examines the merits of prior grievances, as such a ruling constitutes a legal evaluation rather than a factual error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DOLCI GIOVANNI PAOLO nato a MAROSTICA il 25/07/1974 DORIGATTI RENATO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 23/11/1961 SCODELLARO VANNA nato a SPILIMBERGO il 13/11/1971 PEZZOTTI DOMENICO nato a TREVIGLIO il 07/04/1968 SAVIETTO LINA nato a MAROSTICA il 14/12/1948 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 21274 del 3.5.2022, la Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione - per quanto qui rileva - ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti nell'interesse di Dolci Giovanni Paolo e altri, avverso la sentenza della Quarta Sezione penale della stessa Corte n. 7980/2021, che aveva a sua volta dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti dagli stessi ricorrenti avverso la sentenza n. 50009/2019, con la quale la Terza sezione penale di questa Corte aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse dei predetti, nell'ambito del procedimento svoltosi con le forme del rito abbreviato in relazione a più reati ai sensi degli artt. 110 co, 2, 8 e 3 d.lgs. n. 74/2000.
2. Avverso la citata sentenza n. 21274/2022, propone distinti ricorsi straordinari per cassazione il difensore di Giovanni Paolo Dolci, Renato Dorigatti, Vanna Scodellaro, Domenico Pezzotti e Lina Savietto, chiedendone l'annullamento e, per l'effetto, invocando l'assoluzione dei ricorrenti con ogni conseguente effetto di legge. Si deduce, in sintesi, l'erroneità della sentenza gravata, la quale ha sostenuto come gli errori percettivi evidenziati nel ricorso avverso la sentenza n. 7980/2021 si risolvessero in valutazioni giuridiche, già proposte e confutate.
In realtà, l'errore percettivo invocato era afferente alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, nella sentenza n. 50009/2019, che nascondeva nel .contenuto una pronuncia di rigetto sul merito di tutte le doglianze in punto di diritto dispiegate nel ricorso proposto. Si contesta, inoltre, la ritenuta genericità dei motivi di ricorso sull'utilizzabilità del compendio probatorio e sulla qualificazione come amministratore di fatto del Dolci, sulla base di una corretta applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
5. Occorre muovere dal principio per cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 2018, Rv. 272724 - 01).
Nella specie, si evince chiaramente dal tenore delle censure dedotte che i ricorsi non lamentano vizi specifici dell'ultima sentenza di questa Corte che ha dichiarato inammissibile la precedente impugnazione straordinaria dei medesimi ricorrenti, vale a dire quella emessa dalla Terza Sezione penale n. 21274/2022, bensì vizi asseritamente riconducibili alla sentenza n. 50009/2019, sempre emessa dalla Terza Sezione penale, costituente la sentenza originaria avverso la quale i ricorrenti avevano proposto il loro primo ricorso straordinario. , 6. Va solo aggiunto, per completezza, che la principale doglianza dedotta dai ricorrenti, con cui si lamenta l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione, non integra un errore di fatto o percettivo, atteso che, per giurisprudenza costante, non è configurabile un errore percettivo, sindacabile con il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione dichiari inammissibile il ricorso originario con una pronuncia che, esaminando il merito delle doglianze ivi dedotte, possa essere nel contenuto riferibile ad un giudizio di rigetto, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica in ordine alla esistenza delle cause normative di inammissibilità, al più riconducibile ad un errore di diritto (Sez. 3, Ordinanza n. 31754 del 16/09/2020, Rv. 280023 - 01).
7. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il