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Sentenza — n. 30050/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls traffic court sentence for omitting mandatory license suspension sanction in plea bargain. The court ruled that administrative sanctions must be applied even if parties agree otherwise.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30050/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding the mandatory suspension of the driver's license, remanding the case for a new decision. The appellant argued the trial court violated the law by failing to apply the accessory administrative sanction despite the plea bargain agreement. The court held that such sanctions are non-negotiable and must be applied by law regardless of party consent.

Regesto Legislator

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Art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992; In plea bargain proceedings, mandatory administrative sanctions such as license suspension must be applied by the court and cannot be waived by the parties' agreement.

Parole chiave

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mandatory administrative sanction license suspension penalty plea bargain procedure non-negotiable legal provisions accessory criminal sanction court of cassation traffic code violation guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 30 aprile 1992
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna ha applicato la pena su richiesta delle parti a Ayoub Khalfouni per la fattispecie di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett.
Art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992
a), e 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso, quanto alla dedotta omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è fondato nei termini di seguito specificati, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 111, sesto e settimo comma, Cost.
pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod.
art. 444 cod. proc. pen
strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché l'«eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato».
art. 606 cod. proc. pen
Le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019
«patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. U., n. 21369 del 26/09/2019
Sez. U., n. 8488 del 27/5/1998
Sez. 4, n. 671 del 19/10/2023
Sez. 4, n. 671 del 19/10/2023, dep.
Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022
2024, Ojenabor, in motivazione; Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022, dep.
Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018
2023, in motivazione; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017
273826; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv.
Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014
271326; Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, Giannella, Rv.
Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013
258622; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv.
Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008
257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv.
Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006
241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv.
Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003
234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep.
Sez. 4, n. 959 del 25/11/2022
strada, e non in relazione alla lettera c) del citato comma 2 (per l'inammissibilità per difetto di specificità di ricorso avverso sentenza di applicazione di pena priva della statuizione sulla confisca, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 959 del 25/11/2022, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: KHALFOUNI AYOUB nato il 11/07/2000 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto PG, ELISABETTA CENICCOLA, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Enna ha applicato la pena su richiesta delle parti a Ayoub Khalfouni per la fattispecie di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 30 aprile 1992 (c.d. «cod. strada»).

2. Avverso la sentenza la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanissetta ha proposto ricorso articolando un unico motivo. Con esso si deduce la violazione del citato art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, e 186- bis, comma 3, cod. strada, per non aver il Tribunale applicato, ancorché con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché l'«eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato».

3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, quanto alla dedotta omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è fondato nei termini di seguito specificati, oltre che ammissibile, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ferma restando l'inammissibilità del profilo di censura deducente l'omessa «eventuale confisca del veicolo qualora lo stesso dovesse appartenere all'imputato», tanto per la sua aspecificità, circa l'eventuale appartenenza del veicolo, quanto per la sua formulazione perplessa e ipotetica in relazione, peraltro, a fattispecie di cui all'art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, cod. strada, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, e non in relazione alla lettera c) del citato comma 2 (per l'inammissibilità per difetto di specificità di ricorso avverso sentenza di applicazione di pena priva della statuizione sulla confisca, si veda, ex plurimis, Sez. 4, n. 959 del 25/11/2022, dep. 2023, Colangelo, in motivazione).

2. Le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), sia, principio che rileva nella specie, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Ciò posto, nel merito cassatorio deve rilevarsi la fondatezza della questione. 3.1. Invero, occorre innanzitutto richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui, in caso di patteggiamento devono sempre essere applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto e, in particolare, quella in oggetto (ex plurimis, Sez. U, n. 8488 del 27/5/1998, Bosio, Rv. 210981; si veda sul punto altresì Sez. U, n. 21369 del 2020, Melzani, cit., in motivazione che, oltre a ritenere il principio positivamente riscontrato da Corte cost. n. 25 del 1999, fa esplicito riferimento al consolidato orientamento di legittimità citato per il quale si vedano, a titolo esemplificativo:

Sez. 4, n. 671 del 19/10/2023, dep. 2024, Ojenabor, in motivazione; Sez. 4, nn. 5426, 5427 e 5428 del 21/12/2022, dep. 2023, in motivazione; Sez. 4, n. 37804 del 23/05/2018, Castiello, Rv. 273826; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326; Sez. 4, n. 8022 del 28/01/2014, Giannella, Rv. 258622; Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 6, n. 40591 del 29/05/2008, Mesiti, Rv. 241359; Sez. 5, n. 12607 del 02/03/2006, Colangelo, Rv. 234543; Sez. 4, n. 12208 del 09/12/2003, dep. 2004, Augusto, Rv. 227910). 3.2. Orbene, il Tribunale con la sentenza impugnata ha violato il principio di cui innanzi in quanto ha recepito l'accordo delle parti ma non ha provveduto ad applicare la relativa obbligatoria sanzione annmnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ex art. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, in relazione all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada.

4. Ne consegue, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente ma per la cui durata necessitano apprezzamenti di merito, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Enna, in diversa persona fisica

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa statuizione in merito alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Enna, diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 23 maggio 2024 Il • i igli e e e r