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Sentenza — n. 30049/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by absent defendant, ruling restitution remedy inapplicable to post-2014 absence proceedings requiring rescission instead.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30049/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, having been tried in absentia under the 2014 absence procedure, incorrectly sought a time-limited restitution remedy. The applicant argued he lacked knowledge of the judgment and requested to be reinstated to challenge the conviction. The court ruled that the restitution remedy applies only to pre-2014 absent proceedings, while the 2014 law mandates rescission of the final judgment for those tried in absence.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis cod. proc. pen.; Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: The remedy of restitution within the time limit applies exclusively to proceedings defined by pre-2014 absentee trial norms, whereas defendants tried in absence under the 2014 law must utilize the extraordinary remedy of rescission of the final judgment.

Parole chiave

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restitution within time limit rescission of final judgment trial in absence absence procedure 2014 inadmissible appeal contumacy norms judicial finality controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Izoui Youssef, in data 7 ottobre 2023, ha proposto al GIP presso il Tribunale di Torino istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.
Art. 420-bis cod. proc. pen.
Orbene, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
Legge 28 aprile 2014, n. 67
pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art.
Art. 11 comma 5 della legge 28 aprile 2014, n. 67
67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez.
art. 420-bis cod. proc. pen
Orbene, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
art. 625-ter cod. proc. pen
Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art.
art. 629-bis cod. proc. pen
non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art.
art. 175 cod. proc. pen
pen., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba
270726-01), laddove si è qualificata la rescissione del giudicato quale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv.
Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati
259992 - 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv.
Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, Okoro
Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian
282566 - 01, Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez.
Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, Di Buono
20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, Di Buono; Sez.
Sez. 5, n. 28346 del 30/04/2021, Abrashi
38961 del 18/06/2021, Di Buono; Sez. 5, n. 28346 del 30/04/2021, Abrashi).
Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica
Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IZOUI YOUSSEF nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 03/02/1983 avverso il provvedimento del 07/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto convertirsi il ricorso in richiesta di rescissione del giudicato

RITENUTO IN FATTO

1. Izoui Youssef, in data 7 ottobre 2023, ha proposto al GIP presso il Tribunale di Torino istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen, deducendo :

1) di essere in espiazione del provvedimento di cumulo emesso il 21 settembre 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

2) di aver appreso di aver riportato condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 73, V, comma DPR 309/1990, commesso il 30 settembre 2017, in forza della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino il 1/10/2019;

3) di non aver mai avuto effettiva conoscenza del provvedimento, essendo stato, all'epoca del processo, ristretto nel carcere di Ivrea per altra causa. Chiedeva quindi di essere rimesso in termini per impugnare la citata sentenza della Corte d'appello di Torino.

2. Il GIP presso il Tribunale di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione quale giudice competente sulla impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta, dall'esame della sentenza della Corte d'appello di Torino allegata all'istanza, che il ricorrente è stato giudicato in assenza. Orbene, nei procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l'istituto della rescissione del giudicato introdotto dall'art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione, dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della indicata legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01, e, più di recente, Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., ora sostituito dall'art. 629-bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione.

Nel caso di specie, dunque, poiché l'imputato era stato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., non vi è dubbio che l'unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse quello della rescissione del giudicato e non quello di cui all'art. 175 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, Okoro, Rv. 282566 - 01, Sez. 6, n. 20949 del 20/04/2022, Grafian; Sez. 1, n. 38961 del 18/06/2021, Di Buono; Sez. 5, n. 28346 del 30/04/2021, Abrashi). E' stata invero esclusa la natura impugnatoria dell'istanza di restituzione nel termine (Sez U, n 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726-01), laddove si è qualificata la rescissione del giudicato quale mezzo di impugnazione straordinario (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01, nel medesimo senso Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 aprile 2024