Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and failure to raise prior violation at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense submitted its written memorial late, after the hearing date. The appellant argued that a positive administrative outcome regarding a prior violation should negate the current criminal charge of driving without a license. The court rejected this, noting the appeal was untimely and that the specific argument regarding the 2018 violation was not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be filed within the statutory time limit and raise issues previously presented; late submissions or arguments not raised at the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a COSENZA il 15/11/1975 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Giuseppe Martino propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catanzaro, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada (fatto del 17.8.2019). Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado, omettendo di valutare gli elementi di doglianza della difesa sulla ragionevolezza del dubbio in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; in particolare, contesta la sussistenza di una (seconda) analoga violazione "definitivamente accertata".
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
3. La difesa del ricorrente ha depositato in data 27.5.2024 - quindi tardivamente rispetto all'odierna udienza - memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. L'unico motivo dedotto in parte è generico, in parte è manifestamente infondato, là dove sostiene che l'asserito esito positivo del ricorso amministrativo proposto avverso la violazione per cui è processo avrebbe l'effetto di rendere insussistente il reato per cui si procede. Non è così. Sul punto, la sentenza impugnata rileva correttamente come la problematica relativa alla definitività dell'accertamento della violazione (amministrativa) riguarda soltanto la violazione precedente a quella per cui si procede, poiché quella successiva fonda la configurabilità del reato in disamina, in quanto conseguente ad una situazione di reiterazione della medesima violazione (guida senza patente) nel termine biennale previsto dalla legge.
Per altro verso, la doglianza cui fa cenno il ricorrente, relativamente alla asserita insussistenza della (precedente) violazione risalente al 2018, non è stata dedotta in sede di appello (tanto che la sentenza impugnata afferma che tale presupposto non è messo in dubbio né dal Giudice di primo grado né dallo stesso appellante) e, pertanto, essa non è ammissibile in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 — 01).
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 m