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Sentenza — n. 29327/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29327/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di Mattia Gianluca avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 27 gennaio 2024 con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di detenzione a fine di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione, invero unicamente riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo l'impossibilità di accogliere l'invocata sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari sul presupposto che, stante la ricorrenza di un panorama indiziario particolarmente gravoso, l'applicazione di presidi cautelari meno invasivi non potrebbe scongiurare un pericolo di recidiva particolarmente pressante, trattandosi di soggetto abitualmente dedito allo spaccio di diverse sostanze stupefacenti, per come evincibile dalla gravità del fatto ascrittogli e dalla scaltrezza e spregiudicatezza con cui l'indagato, alla vista degli inquirenti, aveva tentato di recuperare le droghe per gettarle dalla finestra, infine venendo bloccato solo a fatica.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 275 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29327/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti detenuto traffico aggravato di stupefacenti motivo della detenzione dipendenza da sostanze stupefacenti riabilitazione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Napoli Nord del 27 gennaio 2024 con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di detenzione a fine di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Mattia Gianluca, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MATTIA GIANLUCA nato a FRATTAMAGGIORE il 16/05/1998 avverso l'ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Di Mattia Gianluca avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord del 27 gennaio 2024 con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione dei delitti di detenzione a fine di spaccio e di cessione di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, ritenuto l'infondatezza della proposta impugnazione, invero unicamente riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo l'impossibilità di accogliere l'invocata sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari sul presupposto che, stante la ricorrenza di un panorama indiziario particolarmente gravoso, l'applicazione di presidi cautelari meno invasivi non potrebbe scongiurare un pericolo di recidiva particolarmente pressante, trattandosi di soggetto abitualmente dedito allo spaccio di diverse sostanze stupefacenti, per come evincibile dalla gravità del fatto ascrittogli e dalla scaltrezza e spregiudicatezza con cui l'indagato, alla vista degli inquirenti, aveva tentato di recuperare le droghe per gettarle dalla finestra, infine venendo bloccato solo a fatica.

D'altro canto, la circostanza che, per come chiarito dal Tribunale del riesame, i suoi familiari presenti in "casa non si meravigliassero del continuo via vai di estranei all'interno dell'appartamento avvalorerebbe vieppiù la tesi per cui il Di Mattia fosse individuo svolgente, in modo abituale, la sua attività di spaccio all'interno della propria abitazione. In conclusione, per i giudici del riesame, è del tutto inidonea a salvaguardare le esigenze cautelari l'applicazione della invocata misura degli arresti domiciliari, eventualmente anche con apposizione del braccialetto elettronico, trattandosi di indagato che aveva provveduto ad allestire un vero e proprio punto di spaccio nella propria dimora familiare.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Mattia Gianluca, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., deducendo che il Tribunale del riesame avrebbe errato nell'assimilare indebitamente la mera applicazione di una circostanza relativa alle modalità di integrazione del reato, e cioè l'avvenuta perpetrazione della condotta illecita presso il domicilio dell'indagato, al previsto obbligo motivazionale gravante sul giudice della cautela, e da questi non assolto, di esplicazione delle ragioni per cui l'applicazione della custodia cautelare in carcere nella specie rappresenti l'unico strumento di difesa sociale effettivamente applicabile per la tutela delle esigenze di cautela sussistenti.

L'applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente con contestuale utilizzo del braccialetto elettronico, sarebbe, a suo dire, invece sufficiente a garantire le suddette esigenze, valutata la specifica efficacia deterrente della misura, nonché la rilevanza di aspetti quali: il suo stato di incensuratezza, la sua giovane età, la possibilità di accedere ad un domicilio alternativo quale luogo di restrizione, l'attuale suo svolgimento di una regolare attività lavorativa, la natura rudimentale dell'attività di spaccio perpetrata.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Ed infatti, le doglianze espresse dal Di Mattia risultano palesemente generiche e assertive, oltre che reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come il G.I.P., nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, abbia, diversamente da quanto ritenuto dall'indagato, logicamente fondato la ricorrenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, nonché della necessità di salvaguardare le esigenze di cautela unicamente mediante l'applicazione della più grave misura custodiale, dalla circostanza che il Di Mattia fosse individuo abitualmente dedito all'attività di spaccio, per come evincibile dalla gravità del fatto nonché dalla scaltrezza e spregiudicatezza manifestate tentando di disfarsi della droga alla vista degli inquirenti, che solo con difficoltà erano, infine, riusciti a bloccarlo.

Particolarmente significativa, poi, è la circostanza, debitamente evidenziata dal giudice della cautela, per cui il Di Mattia aveva gestito la sua attività illecita all'interno della propria abitazione, ed in particolare nella sua stanza, rendendola un vero e proprio punto di spaccio domiciliare ben organizzato, svolto con il benestare degli altri occupanti della casa, mai meravigliatisi per il continuo via vai di soggetti interessati all'acquisto della droga. A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione elencati dal Mattia nell'ambito del suo ricorso, in quanto insufficienti a modificare il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, unica misura adeguata alla tutela delle sussistenti esigenze di cautela.

3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non pile) non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.