Sentenza — n. 28660/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Saccomandi Cristian ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trentox ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. - perché in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. - l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28660/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, lett. c) c.p.p. - perché in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. - l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCOMANDI CRISTIAN nato a TRESCORE BALNEARIO il 09/01/1975 avverso l'ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Saccomandi Cristian ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trentox ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
c) c.p.p. - perché in violazione dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. - l'appello proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Con i due motivi proposti, il ricorrente - denunciando erronea applicazione dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. - assume la violazione di legge in relazione:
a) alla circostanza che la normativa in questione non avrebbe potuto applicarsi all'impugnazione de qua in quanto il relativo processo che ha portato alla condanna dell'odierno ricorrente "risale a prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Cartabia", essendo iniziato prima dell'ottobre 2022 e dovendosi considerare il processo "un unicum, in quanto l'appello non costituisce un processo a sé stante, ma una seconda fase del processo complessivamente considerato"; alla circostanza che l'imputato, odierno ricorrente, fosse da considerarsi presente all'udienza del 28 marzo 2022; al fatto che l'imputato avesse già effettuato l'elezione di domicilio con la nomina di difensore avvenuta in primo grado e procura rilasciata al difensore medesimo.
3. Il ricorso è inammissibile. La disposizione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, stabilisce, a pena di inammissibilità, che con l'atto d'impugnazione debba essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. Questa Corte, con orientamento costante e pienamente condivisibile (Sez. 5, 10/01/2024, n. 3118, Mohamad Ahmad Hasa, n.m.), ha posto in evidenza come l'eliminazione della disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti - salva la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche - consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.
Ne consegue che, con la presentazione dell'impugnazione, l'adempimento richiesto non è soddisfatto dalla mera allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell'art.164 cod. proc. pen. e risultando invece necessario che l'interessato fornisca nuovamente, anche nell'ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l 'indicazione di un domicilio dichiarato eletto. Non vi è dubbio, poi, che alla impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 12/06/2023 si applichino le 'nuove ' regole dettate dall'art. 581 cod. proc. pen.
La tesi difensiva prospettata in proposito è infondata, posto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ed è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all 'entrata in vigore del citato decreto (ex multis, Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi Luigi, Rv. 285021). L'imputato, inoltre, pur avendo partecipato ad una udienza svoltasi nel primo grado di giudizio, è stato formalmente dichiarato assente nel giudizio di primo grado e tale era al momento della decisione del Tribunale di Trento del 12/06/2023 emessa a seguito di giudizio ordinario. ! 4:k ule-ii-r1142, - ,h4241Arit ''tP4t4k‘ )2-‘ caLiAtku.k. ,14.C_ KOLL ~"A"..-3- .aktf")L 4V CLA"Li neln et,;• 4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d