Sentenza — n. 28652/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza con la quale il 17/04/2023 il Tribunale di Messina aveva dichiarato Triolo Giuseppe responsabile del delitto di cui agli artt. 99, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Taormina il 20 luglio 2021 perché, per conseguire profitto per sé o per altri, si era impossessato dei quattro deflettori dell'autovettura Renault Clio che il proprietario Arcuri Marcello aveva lasciato nel parcheggio dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, con le aggravanti dell'esposizione alla pubblica fede e di aver impiegato violenza sulle cose.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 28652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò nonostante, i giudici avevano omesso ogni valutazione in merito, così risultando la sentenza priva di motivazione su tale punto. L'omessa motivazione su tale punto ridonda anche sulla motivazione di rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. in quanto, venendo meno la circostanza aggravante, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'istituto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIOLO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/02/1981 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore Avv. GIUSEPPE IRRERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza con la quale il 17/04/2023 il Tribunale di Messina aveva dichiarato Triolo Giuseppe responsabile del delitto di cui agli artt. 99, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Taormina il 20 luglio 2021 perché, per conseguire profitto per sé o per altri, si era impossessato dei quattro deflettori dell'autovettura Renault Clio che il proprietario Arcuri Marcello aveva lasciato nel parcheggio dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, con le aggravanti dell'esposizione alla pubblica fede e di aver impiegato violenza sulle cose.
2. Giuseppe Triolo propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla istanza di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. e alla mancanza delle condizioni di applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. La difesa si duole del fatto che, nei termini di legge, aveva depositato conclusioni scritte con le quali avanzava richiesta di esclusione della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in quanto il parcheggio dell'ospedale ove si trovava parcheggiata l'autovettura di proprietà del querelante era dotato di sistema di videosorveglianza e di vigilanza e uno dei dipendenti, attraverso tale sistema, aveva costantemente osservato l'imputato mentre si impossessava dei deflettori oggetto di furto prima che uscisse dal parcheggio stesso.
Ciò nonostante, i giudici avevano omesso ogni valutazione in merito, così risultando la sentenza priva di motivazione su tale punto. L'omessa motivazione su tale punto ridonda anche sulla motivazione di rigetto della richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. in quanto, venendo meno la circostanza aggravante, sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'istituto.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Dall'esame degli atti è emerso che l'esclusione della circostanza aggravante non aveva formato oggetto dei motivi di appello e che è stata introdotta nelle sole conclusioni depositate in vista dell'udienza di discussione dell'Il marzo 2024. 2.1. Deve, in proposito, ribadirsi il principio secondo il quale «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01;
Sez. 2, n.53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01. 2.2. Ne consegue che costituisce motivo nuovo non ammissibile la richiesta di esclusione di una circostanza aggravante, ove con l'appello principale siano state formulate, come nel caso in esame, doglianze relative al giudizio di riconducibilità all'imputato della condotta oggetto di contestazione, istanza di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e richiesta di applicazione di circostanze attenuanti, trattandosi di punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione (in termini, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). 2.3.
L'inammissibilità della doglianza inerente alla circostanza aggravante rende ultroneo l'esame dell'ulteriore doglianza, subordinata all'accoglimento della prima.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente deve essere condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de