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Sentenza — n. 28645/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28645/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28645/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Tropea Antonio impugna la sentenza emessa in data 16/02/2024 dalla Corte d'appello di Catanzaro n. 497 del 2024 che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 24/02/2021, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115. Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice di primo grado e successivamente il giudice di appello, non avrebbero rilevato la mancata notifica all'indagato e al difensore d'ufficio di tale avviso. Richiede la difesa, quindi, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 28645/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 497 del 2024 che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 24/02/2021, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115. Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice di primo grado e successivamente il giudice di appello, non avrebbero rilevato la mancata notifica all'indagato e al difensore d'ufficio di tale avviso. Richiede la difesa, quindi, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni delle norme procedurali procedimento dilatorio indigenza processuale non provata contumacia ritardo ingiustificato dell'azione penale omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. proc. pen
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROPEA ANTONIO nato a BOTRICELLO il 21/01/1961 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. udito il difensore y

RITENUTO IN FATTO

1. Tropea Antonio impugna la sentenza emessa in data 16/02/2024 dalla Corte d'appello di Catanzaro n. 497 del 2024 che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 24/02/2021, condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115.

2. Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione alla mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto il giudice di primo grado e successivamente il giudice di appello, non avrebbero rilevato la mancata notifica all'indagato e al difensore d'ufficio di tale avviso. Richiede la difesa, quindi, la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che l'unico motivo di ricorso, succintamente esposto, non sia ammissibile.

2. L'eccezione sollevata dalla difesa avrebbe dovuto essere esposta nel giudizio di primo grado ed eventualmente successivamente introdotta in quello di secondo grado quale motivo di appello. Dato processuale che non emerge dagli atti.

3. Peraltro, non risulta che sia stato rappresentato in sede di gravame il vizio di notifica che viene qui lamentato in sede di legittimità. L'appello è fondato sostanzialmente soltanto sulla mancata concessione delle attenuanti generiche effettivamente concesse.

4. Pertanto, attesa la palese eccentricità e genericità del motivo di ricorso, il Collegio deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.n

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 giugno 2