Sentenza — n. 28481/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Alessandria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di Nainni Maraouan ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, ultimo comma, cod. pen. commesso in Alessandria in data 11-21 dicembre 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 590 quater cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 28481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'esame della richiesta di applicazione della pena formulata dalla difesa, alla quale il pubblico ministero ha prestato il consenso, si evince che le parti avevano ritualmente chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla pena aggravata ai sensi dell'art.589 bis, comma 5, cod. pen., indicando la pena finale di quattro anni di reclusione, sostituita dalla detenzione domiciliare, così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 5, cod. pen., cinque anni di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a quattro anni di reclusione, aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 589 bis, ult. comma, cod. pen. a sei anni di reclusione, diminuita per la scelta del rito a quattro anni di reclusione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: NAIMI MAROUAN nato a ALESSANDRIA il 12/02/2000 inoltre: PARISI ANTONIO SCIACCA CARMELA PARISI ANGELO SCIACCA VINCENZO LO PUZZO ANTONELLA RENELLA MARIA PIA MASPI GIOVANNI PELECHACZ KATARZYNA IANINA avverso la sentenza del 15/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria del difensore di Naimi Marouan, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Alessandria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di Nainni Maraouan ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 589 bis, ultimo comma, cod. pen. commesso in Alessandria in data 11-21 dicembre 2022.
2. Il Procuratore generale della Corte di appello di Alessandria propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per difetto di correlazione tra la richiesta e la pronuncia e per illegalità della pena conseguente alla violazione della regola del computo delle circostanze stabilita dall'art. 590 quater cod. pen. Il procuratore ricorrente si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti in violazione del disposto dell'art. 590 quater cod. pen., che vieta il giudizio di bilanciamento qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 589 bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, cod. pen., dovendosi invece operare la diminuzione sulla pena determinata all'esito dell'applicazione delle circostanze aggravanti. La richiesta di applicazione della pena e il conseguente consenso prestato dal pubblico ministero prevedevano un accordo sul riconoscimento delle circostanze generiche ma non che queste fossero poste in regime di prevalenza.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore di Naimi Marouan ha depositato memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Dall'esame della richiesta di applicazione della pena formulata dalla difesa, alla quale il pubblico ministero ha prestato il consenso, si evince che le parti avevano ritualmente chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla pena aggravata ai sensi dell'art.589 bis, comma 5, cod. pen., indicando la pena finale di quattro anni di reclusione, sostituita dalla detenzione domiciliare, così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 589 bis, comma 5, cod. pen., cinque anni di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche a quattro anni di reclusione, aumentata per la continuazione ai sensi dell'art. 589 bis, ult. comma, cod. pen. a sei anni di reclusione, diminuita per la scelta del rito a quattro anni di reclusione.
3. Il giudice ha puntualmente riportato nella motivazione della sentenza la richiesta delle parti ma, nella esplicitazione del calcolo della pena, ha specificato che le Circostanze attenuanti generiche potevano valutarsi come prevalenti sulle contestate aggravanti, in violazione del chiaro disposto dell'art.590 quater cod. pen. che vieta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti di cui agli artt. 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, e le concorrenti circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114.
4. Considerato, tuttavia, che tale errore non incide sulla pena finale né quest'ultima è da considerarsi illegale, il Collegio intende ribadire il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «E inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, Di Bernardo, Rv. 282104 - 01; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1