Sentenza — n. 28478/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Crotone ha respinto l'opposizione proposta da Carolei Salvatore avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale, in data 23 gennaio 2023, aveva revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativa al procedimento penale n. 3381/2019 r.g.n.r.. Sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che nel reddito complessivo dovessero essere considerate anche le somme percepite dalla figlia del ricorrente, Calmi& Valentina, con conseguente superamento della soglia prevista per l'ammissione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28478/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Occorrerà a tal fine fare riferimento alía situazione emergente dall'ultima dichiarazione, ovvero a quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione, sommando i redditi dei conviventi, secondo quanto si evince dalla lettura dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare dal riferimento, contenuto nell comma 2, ai "redditi conseguiti nel medesimo periodo" da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Non è quindi pertinente l'argomento del Carolei secondo il quale la condizione di convivenza deve essere valutata al momento della domanda.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAROLEI SALVATORE nato a CIRO' MARINA il 21/01/1957 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Crotone ha respinto l'opposizione proposta da Carolei Salvatore avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale, in data 23 gennaio 2023, aveva revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativa al procedimento penale n. 3381/2019 r.g.n.r.. Sulla scorta degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che nel reddito complessivo dovessero essere considerate anche le somme percepite dalla figlia del ricorrente, Calmi& Valentina, con conseguente superamento della soglia prevista per l'ammissione.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione C:arolei Salvatore, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un primo motivo si deduce violazione di legge, in relazionall'art. 360, comma 11 n. 3, cod. proc. civ., in quanto il Tribunale non avrebbe potuto superare il contenuto dell'autocertificazione, nella parte in cui si indicano i familiari conviventi per l'anno di riferimento. 2.2. Con un secondo motivo)si deduce violazione di legge, in relaziona all'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., in quanto la condizione di convivenza deve essere valutata al momento della domanda„ poiché altrimenti l'ammissione al beneficio verrebbe a dipendere da redditi di persone che, non facendo più parte del nucleo familiare, non sono più tenute a contribuire al sostentamento economico.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate, Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto, ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, occorre prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza, se successivamente cessata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Preliminarmente si osserva che, pur a fronte dei numerosi riferimenti, contenuti nel ricorso, alla legge processuale civile, il ricorso deve reputarsi ammissibile, perché tempestivamente proposto mediante deposito telematico all'indirizzo p.e.c. dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, e dunque nel rispetto delle norme che governano le impugnazioni nel processo penale. 1.1. Il primo motivo non è fondato. I giudici di merito non hanno affatto sindacato I contenuto della autocertificazione ma, piuttosto, hanno prima ammesso il richiedente al beneficio e, poi, sulla scorta degli accertamenti finanziari, lo hanno revocato.
Né sembra pertinente l'orientamento richiamato con il ricorso, che assegna una determinata valenza in ordine ai redditi indicati con l'autocertificazione, ma nel (solo) senso che il giudice non può entrare nel merito della stessa per valutarne l'attendibilità, non certo negando che g44 possa revocare il beneficio a seguito `Al dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza (cfr., Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Rv. 280939 - 01). 1.2. Il secondo motivo di ricorso deve invece essere ac:colto, nei seguenti termini. Va richiamato un pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio aderisce, secondo il quale ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il reddito annuale dei familiari conviventi, ove nell'anno di riferimento cessi il rapporto di convivenza, non può essere computato per l'intero, dovendosi invece prendere in considerazione la sola frazione di reddito corrispondente al periodo di effettiva convivenza (Sez. 4, n. 35674 del 26/06/2019, Benedetto, Rv. 276673 - 01; conf., Sez. 4, n. 43527 del 4/05/2017, Palumbo, non mass.).
Esiste infatti una innegabile correlazione, logica prima ancora che normativa, tra la effettiva convivenza e la contribuzione al sostentamento del nucleo familiare. In questa prospettiva, i redditi percepiti dopo il venir meno della convivenza non potranno concorrere a determinare il reddito complessivo valutabile per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nella istanza vanno quindi indicati anche i redditi dei familiari la cui convivenza, durante l'anno di riferimento, sia venuta meno, ferm4 restando la rilevanza dei soli redditi percepiti fino a quel momento.
Occorrerà a tal fine fare riferimento alía situazione emergente dall'ultima dichiarazione, ovvero a quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione, sommando i redditi dei conviventi, secondo quanto si evince dalla lettura dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ed in particolare dal riferimento, contenuto nell comma 2, ai "redditi conseguiti nel medesimo periodo" da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Non è quindi pertinente l'argomento del Carolei secondo il quale la condizione di convivenza deve essere valutata al momento della domanda.2.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Crotone per nuovo giudizio, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato. P.Q. M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giu