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Sentenza — n. 27827/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27827/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: VENERI ENRICO nato a ROMA il 01/07/1969 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto All'udienza pubblica del 23 giugno 2023, questa Sezione della Corte di cassazione ha deciso, tra gli altri, anche il ricorso presentato da VENERI Enrico (nato a Roma il 1/7/1969) con sentenza n. 39528 del 2023 (proc. n. 10204/23). Con nota 28 giugno 2023, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha rilevato che il VENERI era deceduto nelle more del ricorso (in Roma, il 27/5/2023), rimettendo gli atti a questa Corte per i provvedimenti di competenza.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27827/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, risulta che il decesso del VENERI è avvenuto il 27/5/2023, dunque prima che la sentenza n. 39528/2023 di questa Corte venisse deliberata (23/6/2023). L'errore, effettivamente esistente, è rilevabile d'ufficio con il procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis comma 3, cod. proc. pen. e, pertanto, la sentenza deve essere revocata nei confronti di VENERI Enrico, nato a Roma il 1/7/1969 e ivi deceduto il 27/5/2023. L'inesistenza della sentenza d'appello sul punto, siccome impugnata, tra gli altri, anche dal VENERI, ne impone dunque l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Parole chiave

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vizi procedurali vecchiaia e morte errore giudiziario correzione di errore materiale termine processuale perentorio disposizione a causa di morte
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: VENERI ENRICO nato a ROMA il 01/07/1969 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Ritenuto in fatto All'udienza pubblica del 23 giugno 2023, questa Sezione della Corte di cassazione ha deciso, tra gli altri, anche il ricorso presentato da VENERI Enrico (nato a Roma il 1/7/1969) con sentenza n. 39528 del 2023 (proc. n. 10204/23). Con nota 28 giugno 2023, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha rilevato che il VENERI era deceduto nelle more del ricorso (in Roma, il 27/5/2023), rimettendo gli atti a questa Corte per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente titolare ha disposto l'iscrizione del procedimento per la correzione dell'errore materiale. Considerato in diritto 1. Va premesso che, secondo il diritto vivente, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato e che il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; sez. 3, n. sez. 1, n. 18692 del 10/6/2016, Caffiero, Rv. 269865-01; in motivazione, più di recente sez. 3, n. 25995 del 6/3/2019, Falcone).

Inoltre, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può esser considerata errore di fatto paragonabile a quello materiale, soggetto dunque al procedimento di correzione, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (sez. 5, n. 5210 del 13/1/2006, Rv. 233636-01, in cui si è affermato, per l'appunto, in tema di condizioni di procedibilità, che il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo, ma che tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine e che, con riferimento al giudizio di legittimità, l'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen. prevede che l'errore materiale disciplinato dal comma primo può essere rilevato anche d'ufficio dalla Corte di cassazione in ogni momento, con la conseguenza che l'ipotesi in questione - proprio per l'inesistenza giuridica della sentenza che essa determina - prescinde dalle condizioni di legittimazione disciplinate dall'art. 625 bis, comma secondo, che parifica, quanto ad iniziativa, quella del Procuratore Generale a quella del condannato che, nella specie, è inesistente; sez.2, n.7632 del 16/11/2017, 2018, Rv.272372-01).

2. Nella specie, risulta che il decesso del VENERI è avvenuto il 27/5/2023, dunque prima che la sentenza n. 39528/2023 di questa Corte venisse deliberata (23/6/2023). L'errore, effettivamente esistente, è rilevabile d'ufficio con il procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis comma 3, cod. proc. pen. e, pertanto, la sentenza deve essere revocata nei confronti di VENERI Enrico, nato a Roma il 1/7/1969 e ivi deceduto il 27/5/2023. L'inesistenza della sentenza d'appello sul punto, siccome impugnata, tra gli altri, anche dal VENERI, ne impone dunque l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 39t del 23.6.2023 della Quarta Sezione della Corte di cassazione e per l'effetto annulla la sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 19.7.2022 nei confronti di VENERI Enrico per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Deciso il 4 luglio 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello S