Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's subsequent waiver of the challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally waived the challenge before the proceedings concluded. Although the defense argued for a review of the precautionary measure, the appellant later renounced the lawsuit due to a change in the measure to home detention. The court ruled that this waiver rendered the appeal legally non-existent, resulting in no decision on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant renounces the challenge with a declaration reaching the court registry and ritually presented by the defender; such a waiver precludes any further judicial review of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALEMI ROSARIO (RINUNCIANTE) nato a NOTO il 24/08/1971 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, rigettava la impugnazione di SALEMI Rosario proposta avverso il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale di Catania aveva rigettato la richiesta di sostituzione della cautela con misura meno afflittiva.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha interposto ricorso per cassazione la difesa di SALEMI Rosario denunciando plurimi profili di illegittimità. Con istanza ritualmente depositata il difensore di SALEMI Rosario, munito di procura speciale, allegata alla istanza, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse sopravvenuta in quanto il SALEMI, medio tempore, era stata sostituita la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, conformemente a quanto richiesto nel presente giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen., in quanto nelle more della discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione pervenuta presso la cancelleria della Corte di cassazione e ritualmente presentata dal difensore del ricorrente SALEMI Rosario, munito di procura speciale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia alla impugnazione non consegue una pronuncia sulle spese in quanto, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624;n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 19 aprile 202