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Sentenza — n. 27517/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions, upholding the existence of a criminal organization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27517/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by multiple defendants manifestly unfounded and inadmissible. The defendants challenged their convictions for drug trafficking and the specific qualification of their actions as part of a criminal organization under Article 74 of the relevant decree. The court affirmed that the lower courts correctly identified the organizational structure and the defendants' roles within it, rejecting the claim that the evidence was insufficient to prove the requisite elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; The crime of criminal organization requires not only an agreement to commit a series of crimes but also the existence of an organization with concrete means and permanent structural bonds that allow the realization of the criminal program.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal organization drug trafficking Italian criminal law manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility organizational structure joint criminal enterprise dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
deduce l'inosservanza o la falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
Proposto appello avverso detta sentenza da parte degli imputati, avendo rinunciato alcuni di essi ai motivi di appello diversi dalla richiesta di riduzione della pena, a seguito di accordo intervenuto con il Procuratore generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen.
Art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Art. 134 c.p.
artt. 34 cod.proc.pen
b), c) ed e) , cod.proc.pen.ianche in relazione agli artt. 34 cod.proc.pen., 74 d.p.r.
art. 599 bis cod.proc.pen
Si assume che Corte di merito ha rigettato la proposta di accordo avanzata nell'interesse di Tuku Valentin per poi passare alla discussione senza rinviare ad altra sezione.Inoltre con riferimento alla posizione di Deda Zef, definita con accordo ex art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 74 d.p.r. 309 del 1990
in relazione all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 nonché l'omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art.
art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990
e) cod.proc.pen..la i carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti previsti ai capi di imputazione 33), 35), 39), 41), 43) e 131) nel meno grave reato di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990.
artt. 110 cod. pen
n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 dep. 2019 Rv. 275550
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tr
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DEDA ZEF nato a LEZHE( ALBANIA) il 03/03/1991 KHAIR SAID nato il 18/01/1982 RACHDI OTHMANE nato il 14/12/1976 EL MZIAR KHALID nato il 18/03/1972 ACHAB MOHAMMED nato il 20/05/1980 TUKU VALENTIN nato il 18/11/1982 KOLA TAULAND nato il 12/09/1986 LECINI ALFRED nato il 04/08/1981 QOSHKU ERALD nato il 06/02/1997 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15.11.2021 il Gip del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Haddi Mounir, El Maniani Mohamed, Plaka Redjan, Rachdi Othamane, Achab Mohamed, Lecini Alfred. Sucea Stefan Cosmin, Kola Taulantl Deda Zef, El Mziar Khalid, Tuku Valentin, Laci Dorian, Qoshku Erald e Khair Said responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti (artt. 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990).

2. Il procedimento traeva origine da una complessa attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia che consentiva di individuare un'associazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina operante nella zona di Modena. L'attività investigativa, costituita da intercettazioni e videoriprese, consentiva di accertare la sussistenza di ben tre gruppi, di cui l'uno facente capo a Daimallah Said, di etnia magrebina, e gli altri due composti da soggetti di etnia albanese strutturati per smerciare ingenti quantitativi di stupefacente, l'uno facente capo a Deda Zef e l'altro a Lecini Alfred.

3. Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità degli imputati sulla base delle risultanze degli atti di indagine (CNR della Squadra Mobile di Reggio Emilia e relative annotazioni di P.G. nonché verbali di arresto, perquisizione e sequestro, intercettazioni telefoniche, interrogatori degli imputati contenenti parziali ammissioni degli addebiti e chiamate in correità, tracciati GPS) condannando gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle pene accessorie ed alla confisca di quanto in sequestro. Ha assolto invece gli imputati Pisha Albio per non aver commesso il fatto, Haddi Mounir dai capi 2), 26), 48) e 58) perché il fatto non sussiste, Deda Zef dai reati sub 1), 15) e 59) perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Plaka Redjan per i capi 99) e 101) stante il divieto di ne bis in idem.

4. Proposto appello avverso detta sentenza da parte degli imputati, avendo rinunciato alcuni di essi ai motivi di appello diversi dalla richiesta di riduzione della pena, a seguito di accordo intervenuto con il Procuratore generale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen. / con conseguente declaratoria di inammissibilità per rinuncia con riguardo agli altri motivi, la Corte d'appello di Bologna ha invece esaminato nel mi erito le posizioni degli imputati Rachdi Otnnane, Achab Mohamed, Kola Taulani El Mziar Khalid, Tuku Valentin, Qoshku Erald e Khair Said, rigettando gli appelli con conseguente conferma della sentenza impugnata.5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori, con separati atti Rachdi Othmane, Deda Zef e Tuku Valentin (con il medesimo atto), Lecini Alfred, Kola Taulant, Khair Said e Achab Mohammed (con il medesimo atto), El Mziar Khalid, Qoshku Erald. 5.1. Ricorso per Rachdi Othmane: si articola in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e). in relazione all'erronea applicazione di norme della legge penale nonché la contraddittorietà, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla costruzione della prova dell'elemento soggettivo doloso del reato associativo in capo all'imputato (art. 74, commi 1 e 2, d.p.r. n. 309 del 1990). Si assume che il giudice del gravame J:4— 7 onnesso qualsiasi vaglio critico sugli specifici motivi di appello, adagiandosi su quanto già esposto dal giudice di primo grado con la pronuncia di una sentenza assolutamente carente dal punto di vista motivazionale.

In particolare la sentenza impugnata non motiva sulla responsabilità e quindi / sulla specifica prova dell'elemento soggettivo per Rachdi Othmane in ordine alla partecipazione al reato associativo. Si assume che l'odierno imputato era consumatore di stupefacenti ma al contempo sempre assolutamente libero ed indipendente rispetto ai terzi fornitori per quanto abituali. Non viene in alcun modo affrontato il quid pluris soggettivo e psicologico discriminante rispetto ad una sostanziale relazione di reciproco affidamento meramente sinallagmatico con il fornitore e neppure la sussistenza dell'affectio societatis.

Inoltre la Corte di merito valorizza massime di esperienza non corrispondenti all'"id quod plerunnque accidit", ovvero alla storiografia giudiziaria quale l'elemento della restituzione della merce al fornitore perché non gradita dal cliente. 5.2. Ricorso per Deda Zef e Tuku Valentin : si articola in un solo complesso motivo di ricorso. t7 Sr Con detto motivo deduce la violazione ~1. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod.proc.pen.ianche in relazione agli artt. 34 cod.proc.pen., 74 d.p.r. n. 309 del 1990 nonché l'assenza e l'insufficienza motivazionale.

Si assume che Corte di merito ha rigettato la proposta di accordo avanzata nell'interesse di Tuku Valentin per poi passare alla discussione senza rinviare ad altra sezione.Inoltre con riferimento alla posizione di Deda Zef, definita con accordo ex art. 599 bis cod.proc.pen. si sostiene chela difesa non ha mai rinunciato ai motivi / diversi da quelli inerenti alla riduzione della pena. Con riguardo a Tuku Valentin ed a Deda Zef, la Corte di merito ha omesso ogni motivazione riguardante la sussistenza del reato associativo, l'attività di indagine non ha messo in luce collegamenti se non con riguardo a Kola Taulant.

Non ci sono collegamenti tra il Tuku e Deda Zef. Con riguardo al reato fine di cui al capo 59) iascritto a Tuku Valentin, il giudice d'appello non ha preso in considerazione le argomentazioni difensive. Con riguardo ai reati fine contestati a Deda Zef (capi 3), 5), 7), 9), 11), 13), 17), 19), 21), 29), 53), 61)), si assume che il capo 61) non é sorretto da alcun elemento probatorio. 5.3. Ricorso per Lecini Alfred: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen.,la violazione di legge processuale in relazione all'art. 599 bis cod.proc.pen. Ci si duole del fatto che sia stata applicata la pena di anni sette e mesi quattro di reclusione in luogo di quella di anni sette in relazione alla quale era intervenuto l'accordo. 5.4. Ricorso per Kola Tauland: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. deduce l'inosservanza o la falsa applicazione dell'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume che la sentenza impugnata non ha provveduto a verificare se nella specie siano riscontrabili i requisiti previsti dalla fattispecie astratta di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, a fronte peraltro di un numero esiguo di partecipanti all'associazione e dopo che, a seguito della sentenza di primo grado, il ruolo di Deda Zef sia mutato da quello di capo a quello di organizzatore. Con il secondo motivo deduce; ai sensi dell'art. 606 lett. e) / cod.proc.pen la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza della partecipazione del Kola Tauland al reato associativo di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 Si assume che la Corte di merito ha fondato la ritenuta partecipazione del Kola che aveva il ruolo di corriere al numero di consegne effettuate ed al legame con Deda Zef, circostanza questa che in realtà sarebbe stata desunta proprio da dette consegne, non risultando pertanto enucleati gli elementi atti ad integrare la partecipazione al sodalizio criminoso. 5.5.

Ricorso per Khair Said e Achab Mohammed : si articola in un motivo di ricorso.Con detto motivo deduce la mancanza di motivazione e l'assenza di correlazione tra devoluto e decisione. Si assume che la sentenza impugnata, nonostante dia conto degli articolati motivi di appello proposti dagli imputati, non ha effettuato alcun richiamo agli atti di indagine, non ne ha valutato il contenuto e non ha effettuato alcun riferimento all'atto di appello /limitandosi la motivazione alla elencazione delle contestazioni e delle condotte da esse descritte. 5.6.

Ricorso per Mziar Khalid: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 nonché l'omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 con riferimento / al ritenuto coinvolgimento di Mziar. (con riferimento al reato di cui al capo 132)). Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non vi sono riscontri in merito alla stabilità del rapporto di fornitura né allo smistamento e riscossione del denaro non potendosi ritenere che vi sia stabilità di rapporti o di forniture mentre la sporadicità dei contatti (una volta al mese) attesta che non può considerarsi affiliato. Inoltre il Mziar essendo un acquirente1 paga ciò che acquista non trattandosi di acquisto in conto vendita inoltre restituisce la sostanza che non è stata ritenuta di qualità. La sentenza impugnata inoltre non ha fornito una puntuale risposta alle doglianze difensive non indicando gli elementi probatori significativi della partecipazione del Mziar all'accordo criminoso. 5.7. Ricorso per Qoshku Erald: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 74 d.p.r. 309 del 1990 per avere i giudici di merito illegittimamente ritenuto 'b 12 A 7 t sussistente nel caso di specie. T tf Inoltrei ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen.i deduce la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità pronunciata per il capo 134) e con peculiare riferimento all'esistenza di una compartecipazione tra i vari soggetti coinvolti che possa qualificarsi in termini di associazione/secondo quanto previsto dall'art. 74 d.p.r. 309 del 1990. ed alla qualifica in capo al ricorrente di partecipe dell'associazione criminale.Si assume che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di un sodalizio criminoso mentre le risultanze istruttorie portavano a ritenere che si trattasse di compartecipazione in attività criminose. Quanto al ruolo del Qoshku quale partecipe dell'associazione, la sentenza menziona solo i rapporti con il Lencini. Con il secondo motivo deduce a sensi dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen..la i carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti previsti ai capi di imputazione 33), 35), 39), 41), 43) e 131) nel meno grave reato di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309 del 1990. Si assume l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione in ragione delle "concrete modalità delle condotte, attesi gli elevati quantitativi di cocaina ceduti e la frequenza delle cessioni e dei contatti" / atteso che con riguardo alle cessioni ascritte all'odierno ricorrente non ne é emersa la consistenza nonessendo stato possibile stabilire né il dato qualitativo né quello quantitativo.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Rachdi Othmane é manifestamente infondato. Premesso che il prevenuto risponde del reato di cui ai capi 119) (art. 73, commi 1 e 4 d.p.r. n. 309 del 1990) e 132 ) (art. 74, commi 1 e 2 d.p.r. n. 309 del 1990, in qualità di partecipe quale stabile destinatario della sostanza stupefacente acquistato dall'associazione per poi rivenderlo ai clienti finali), la doglianza verte sulla valutazione dell'elemento soggettivo con riguardo a tale ultima fattispecie di reato. Sul punto la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta partecipativa del Rachdi, come ricostruita sulla base del compendio intercettivo, si concretizzasse nell'acquisto della sostanza dai vertici dell'associazione per poi rivenderla a terzi. con ciò garantendo la riscossione di denaro da impiegare in nuovi acquisti recependo l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado di primo grado che ha compiutamente delineato la struttura del sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti / con particolare riguardo al gruppo facente capo a Dainnallah Said laddove il Rachdi ha il ruolo di stabile destinatario delle partite di droga trattandosi di soggetto che con i suoi acquisti regolari consentiva all'associazione di collocarsi sul mercato e di perseguire il proprio fine di lucro.

Va a riguardo ribadito che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450).

2. I ricorsi proposti per Deda Zef e Tuku Valentin sono manifestamente infondati. Il primo motivo nell'interesse di Tuku Valentin é manifestamente infondato. Ed invero, non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente. (Nell'occasione la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37 e 599 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi d'appello, la incompatibilità del giudice pronunciante)( Sez. 4, n. 26904 del 15/05/2019, Rv. 276271).

Manifestamente infondata anche la seconda censura formulata solo per l'imputato Deda Zef. Ed invero dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'imputato ha -ntt A rinunciato a tutti i motivi, tranne a quello inerente pena, con la conseguenza che i motivi di ricorso oggi proposti sugli altri aspetti sono inammissibili. Per quanto attiene al reato di cui al capo 59), contestato a Tuku Valentin (afferente alla cessione in concorso con Deda Zef - assolto da tale contestazione- di un quantitativo imprecisato di cocaina), la sentenza di appello ha recepito la ricostruzione operata dal giudice di primo grado ( ritenendo per converso infondati i rilievi difensivi), basata sull'inequivoco contenuto delle intercettazioni nonché delle immagini registrate che riprendevano l'imputato nell'atto di nascondere qualcosa nella giacca prima di entrare a casa dell'Haddi l che consentiva di ricostruire l'episodio come una cessione di stupefacenti. 3.11 ricorso proposto da Lecini Alfred é manifestamente infondato.

Ed invero nella richiesta di concordato avanzata dall'imputato si fa riferimento ad anni sette e mesi quattro di reclusione e tale é la pena indicata nel verbale di udienza del giudizio di appello.

4. Il ricorso proposto da Kola Tauland_é manifestamente infondato. Manifestamente infondato é il primo motivo con cui si contesta la sussistenza del reato associativo di cui al capo 133) (sodalizio facente capo a Deda Zef). Ed invero la sentenza impugnata richiama la sentenza di primo grado che,sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali nonché delle videoriprese/ha ricostruito un gruppo criminoso non costituito da tante persone ed inserito in una organizzazione più estesa di cui non sono chiari i contorni avente Deda Zef come organizzatore.

Giova a riguardo ribadire che l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione la S.C. ha precisato che la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017 Rv. 270396) Del pari manifestamente infondato é il secondo motivo.

Ed invero la partecipazione del Tauland al sodalizio, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, viene desunta dal numero di consegne che attesta lo stretto legame del Taulant con Deda Zef e la messa a disposizione delle proprie energie.

5. Il ricorso proposto da Khair Said e Achab Mohammed é manifestamente infondato. La censura con cui ci duole della mancata valutazione dei motivi di appello con riguardo al capo 132), non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che, sia pure con motivazione sintetica, ha dato atto di aver recepito la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, così implicitamente disattendendo le censure difensive. Il quadro restituito dalle intercettazioni nonché dalle altre attività di indagine é quello di un sodalizio criminoso all'interno del quale il Said svolgeva le funzioni di corriere essendo individuato mentre andava a casa dell'Haddi per ricevere lo stupefacente da consegnare agli acquirenti; del pari veniva individuato il ruolo dell'Achab Mohammed in quello di acquirente della sostanza dai vertici del sodalizio per poi venderla a terzi g rantendo così il flusso del denaro necessario a per nuove forniture.

6. Il ricorso proposto da Mziar Khalid é manifestamente infondato. Va premesso che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagnnatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma, nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico dell'indagato nell'associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso) (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450).

Nella specie, con riguardo alla partecipazione al reato contestato al capo 132), la Corte ha condiviso la motivazione del primo giudice che ha ritenuto dimostrata la responsabilità per il reato ascritto, sulla base delle intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite, individuandolo come un cliente particolarmente fidelizzato che contribuiva, con acquisti regolari e cadenzati, a consentire all'associazione di posizionarsi sul mercato, nella consapevolezza di poter fruire di un'offerta pressoché inesauribile a condizioni particolarmente vantaggiose, anche nei pagamenti.

Rispetto a tale impianto motivatorio il ricorrente ha proposta una lettura alternativa dei dati probatori tesa a sollecitare un'indebita rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

7. Il ricorso proposto da Qoshku Erald é manifestamente infondato. Manifestamente infondata é la prima censura. Va premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento< in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie) (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 dep. 2019 ) Rv. 275550).

Ebbene nel caso in esame, con riguardo alla sussistenza del sodalizio criminoso , L7 / , 7(1 t r ( t di cui al capo 134), le sentenze di merito hanno con un unitario apparato argomentativo l'esistenza di un gruppo avente caratteristiche tipicamente imprenditoriale/ facente capo a Lecini Alfred, caratterizzato dalla continua disponibilità di stupefacente e con una struttura a rete ove alla L E t c,!(// centralità del 'pa~ si contrappongono una serie di corrieri dimoranti in diverse zone d'Italia incaricati del trasporto dello stupefacente, in grado di imporre anche i prezzi sul mercato,potendo contare su una vasta rete di approvvigionamento.

A corroborare tale ipotesi depone anche l'utilizzo di telefoni non intercettabili e di auto non direttamente intestate ai componenti del gruppo. In tale contesto il ruolo ricoperto stabilmente dal Qoshku era quello di corriere Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha motivato la mancata derubricazione delle singole fattispecie di art. 73 d.p.r. 309 del 1990 ascritte all'imputato nell'ipotesi del comma 5 in relazione alle modalità della condotta, agli elevati quantitativi di stupefacente ceduto ed alla frequenza dei contatti e delle cessioni.

8. In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tr