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Sentenza — n. 26956/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26956/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pirastru Antonio in relazione all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 12/02/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché illecitamente acquistava, deteneva, trasportava e cedeva in concorso con altri a Pileri Massimiliano, che acquistava al fine di cederla a terzi, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 182.500,00, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg.5, custodita presso l'abitazione di Minasi Antonia in Cesano Boscone, trasportata e consegnata a Pirastru Antonio detto «il camionista» in Sesto fiorentino, per essere recapitata al destinatario finale.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 26956/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tali argomenti risultano pienamente legittimi, atteso che a norma dell'art.274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. le esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione del reato devono desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione carcerazione giudiziaria semiprigionia pena privativa della libertà aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRASTRU ANTONIO nato a SASSARI il 26/10/1960 avverso l'ordinanza del 13/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame in materia di misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Pirastru Antonio in relazione all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 12/02/2024, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché illecitamente acquistava, deteneva, trasportava e cedeva in concorso con altri a Pileri Massimiliano, che acquistava al fine di cederla a terzi, dietro corrispettivo in denaro pari a euro 182.500,00, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg.5, custodita presso l'abitazione di Minasi Antonia in Cesano Boscone, trasportata e consegnata a Pirastru Antonio detto «il camionista» in Sesto fiorentino, per essere recapitata al destinatario finale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone e dell'ingente quantitativo in Milano, Cesano Boscone e Sesto Fiorentino, tra il 14 marzo 2022 e il 15 marzo 2022 la consegna della cocaina, e il 24 marzo 2022 la riscossione della somma di euro 164.800,00.

2. Antonio Pirastru propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., omessa motivazione e motivazione apparente. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame non ha motivato la decisione di non applicare la misura degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettronico, essendosi il Tribunale limitato a giustificare l'inidoneità di tale diversa misura con il fatto che l'indagato potrebbe allontanarsi dal domicilio, dunque senza tenere in considerazione il fatto che con la misura di controllo del braccialetto elettronico tale possibilità è del tutto esclusa.

Con il secondo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen. per avere il Tribunale ravvisato le esigenze cautelari nella eventualità che l'indagato riprenda l'attività illecita anche con altri gruppi di venditori all'ingrosso di stupefacenti, trascurando che il ruolo di intermediario ipotizzato dal Tribunale esula dal compito di mero trasportatore contestato nel capo di imputazione sul quale si fonda la misura cautelare. La possibilità adombrata dal Tribunale che l'indagato, col mero uso del telefono, possa contattare altri gruppi di venditori dello stupefacente e promuovere un nuovo traffico illegale è mera congettura, priva di connessione con i fatti concreti.

Il provvedimento cautelare ha come unico episodio il trasporto della sostanza, avvenuto due anni prima del provvedimento custodiale, a dimostrazione dell'assoluta assenza in capo all'indagato di possibilità di fungere da promotore di traffici illeciti con indefiniti gruppi criminali. Per il ruolo contestato al ricorrente, per la risalenza e unicità del fatto di reato attribuitogli, per le sue reali condizioni di vita e familiari, la misura degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, si assume, è sicuramente idonea a garantire le esigenze cautelari prospettate dall'accusa.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Entrambi i motivi di ricorso si incentrano sul giudizio di inidoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari con presidio elettronico a soddisfare le esigenze di cautela dal rischio di recidiva. Si osserva, in primo luogo, che il Tribunale ha fornito specifica illustrazione delle ragioni per le quali unica misura idonea sia stata considerata la custodia cautelare in carcere, non potendosi condividere l'allegazione difensiva circa la carenza motivazionale.

3. Premesso che la valutazione negativa circa la personalità dell'indagato può desumersi anche dalle modalità e dalla gravità del fatto, il Tribunale ha richiamato il fatto che il Pirastru non si sia limitato a svolgere il compito di mero corriere dello stupefacente dalla Toscana alla Sardegna, oltre che del denaro costituente il prezzo dall'acquirente ai fornitori, ma risulta aver svolto un importantissimo ruolo logistico per il tramite di strumenti criptati facendo da tramite tra il clan Calaiò e l'acquirente Pileri anche con riguardo alla ripresa dei rapporti commerciali dopo i fatti contestati, essendovi prova di contatti quantomeno fino al 7 febbraio 2023 tra il Pirastru e Luca Calaiò.

A seguito del sequestro del telefono cellulare di quest'ultimo, inoltre, risultano emersi ulteriori contatti con il Pirastru anche in data successiva al 7 febbraio 2023. L'attualità del quadro cautelare desunta da queste emergenze investigative è stata ritenuta indiscutibile anche ipotizzando la fine dei rapporti con l'associazione milanese, non operando i Calaiò in regime di monopolio. 3.1. Elemento ulteriore, indicativo della personalità criminale dell'indagato, è stato considerato il suo «curriculum criminale», che riporta accertamenti di responsabilità penale per truffa, ricettazione, riciclaggio e falsità materiale del privato in atto pubblico.3.2.

Tali argomenti risultano pienamente legittimi, atteso che a norma dell'art.274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. le esigenze cautelari inerenti al pericolo di reiterazione del reato devono desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

4. Con riguardo all'idoneità di una misura meno afflittiva rappresentata dalla difesa, il Tribunale ha ritenuto che le superiori considerazioni siano indicative del rischio che il ricorrente violi gli obblighi connessi a qualsivoglia misura meno afflittiva della custodia in carcere al fine di riprendere l'attività illecita, non essendo possibile ritenere che il Pirastru sia dotato di una capacità di autocontrollo compatibile con la misura degli arresti domiciliari, tanto più che dagli atti di indagine è emerso che gli abbia svolto un ruolo di intermediario anche mediante comunicazioni telefoniche. A fronte di tale argomentata motivazione, conforme all'obbligo di motivazione specificamente indicato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Lovisi (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016,Rv. 266651 — 01), il ricorso risulta privo di adeguato confronto con i temi trattati dal Tribunale del riesame, dunque aspecifico, e tendente in definitiva a proporre una inammissibile rivalutazione del fatto.

5. Per tali ragioni s'impone il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p