Cassation court annuls preliminary hearing costs award due to lack of detailed justification and violation of minimum tariff standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preliminary hearing judge's decision awarding €500 in costs to the civil party, finding it insufficiently motivated and below statutory minimums. The appellant argued the judge failed to itemize fees and ignored the required tariff schedule for legal representation stages. Consequently, the specific costs award was overturned and remitted to a civil court for a new determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 4 D.M. 13 agosto 2022, n.147: The judgment on civil party costs must be adequately motivated regarding individual fee items and must respect the minimum tariff values established by the relevant decree.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PICCOLOMO NUNZIA nato a CORATO il 04/10/1958 nel procedimento a carico di: IEVA SABINO nato a ANDRIA il 10/05/1983 inoltre: DI PASCA ANGELA DI PASCA CARMINE ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. avverso la sentenza del 26/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello
RITENUTO IN FATTO
1. Piccolomo Nunzia, parte civile costituita nel procedimento a carico di leva Sabino, imputato del reato di cui all'art. 589 bis, commi 1 e 7, cod. pen. commesso in Trani il 14 giugno 2021, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato ascritto e ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile liquidandole in euro 500 oltre IVA e CPA.
2. La ricorrente deduce violazione degli artt. 444 cod. proc. pen., 153 d. Igs. 28 luglio 1989, n.271 e 4 D.M. 13 agosto 2022, n.147 nonché mancanza della motivazione con riferimento alla statuizione e alla quantificazione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile. La difesa evidenzia che l'udienza non era destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena e che la scelta dell'imputato è stata avanzata solo in un momento successivo alla costituzione di parte civile. Liquidando la somma di euro 500 oltre IVA e CPA il giudice ha eluso l'onere motivazionale, tralasciando di giustificare le singole voci riferibili all'attività svolta dal difensore di parte civile, e violato l'art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato dal D.M. n.147/2022 liquidando le spese in misura inferiore ai minimi tariffari.
L'omessa indicazione delle voci e della distinzione tra onorari, competenze e spese, non consente il controllo sulle modalità di quantificazione operate dal giudicante. Si sarebbero dovute considerare quantomeno la fase di studio della controversia, quella introduttiva e le spese forfettarie, in relazione alle quali il giudice avrebbe dovuto riconoscere un compenso almeno pari a euro 1.607,00 oltre spese forfettarie.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandata anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.2. E' opportuno richiamare la recente sentenza delle Sezioni Unite che ha riconosciuto al danneggiato la legittimazione a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione (Sez. U, n.16403 del 30/11/2023, dep. 2024, G., Rv. 286242 - 01), per cui a fortiori il diritto alla pronuncia sulle spese di assistenza va riconosciuto alla persona offesa costituitasi parte civile antecedentemente alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.
3. Si deve, anche, ricordare che il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile contenuta nella sentenza di patteggiamento è ammissibile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 27690001; Sez. 6, n. 28013 del 21/03/2019, Matteucci, Rv. 27622501; in tal senso già Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 25068001).
4. Con riguardo all'onere motivazionale gravante sul giudice, vige il principio secondo il quale, trattandosi di un autonomo capo della sentenza, esso deve essere adeguatamente motivato con riguardo alle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e in merito alla congruità delle somme liquidate (Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 27234201).
5. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a indicare la somma di 500,00 euro complessivi senza ulteriore specificazione, senza dare conto delle singole voci riconosciute e del criterio utilizzato per valutare la congruità delle correlative somme e finanche violando il minimo previsto dalla tabella allegata al D.M. n.55/2014, che per il procedimento dinanzi al G.I.P. prevede per lo studio della controversia un valore medio di 851 euro, per la fase introduttiva del giudizio di 756 euro e per la fase decisionale di 1.418 euro, suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione in misure diversificate a seconda delle particolari occorrenze.
6. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte civile Piccolorno Nunzia, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art.622 cod.proc. pen. (Sez. 4, n.48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 - 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte civile Piccolomo Nunzia e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente