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Sentenza — n. 26821/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls drug possession confiscation but dismisses appeal on charge qualification due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order for confiscation of seized funds while dismissing the appeal regarding the legal qualification of the crime. The defendant argued for a different charge classification, but the court found no manifest error since the agreed penalty allowed for some flexibility in legal characterization. Conversely, the court ruled that confiscation was illegal because the money lacked a direct link to drug trafficking profits, as only possession was proven.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 240 c.p.: In plea-bargain proceedings, confiscation of seized funds is permissible only if proven as proceeds of drug trafficking; mere possession without proven trafficking activity precludes confiscation.

Parole chiave

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drug possession confiscation of funds plea bargain manifest error proceeds of crime Cassation annulment drug trafficking detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Tribunale di Varese il 6.2.2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 240 c.p.
È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 27.9.2023; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell'art. 73, commi 4 e 5 del d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Varese il 6.2.2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché appare erroneo il richiamo del Tribunale all'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013
con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv.
Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990
253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL KHAOUA ACHRAF nato il 17/01/2003 avverso la sentenza del 06/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Varese il 6.2.2024 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a El Khaoua Achraf (e ad altri coimputati) la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificato come violazione dell'art. 73, commi 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 27.9.2023; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per erronea qualificazione giuridica del fatto e per avere erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell'attività di spaccio di droga.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.

4. Il motivo sulla qualificazione giuridica del reato è manifestamente infondato, essendo noto che, in sede di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (con riferimento all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cfr. Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), come nel caso.

5. Il motivo avverso la disposta confisca del denaro è, invece, fondato. È insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché appare erroneo il richiamo del Tribunale all'art. 240 cod. pen. per giustificare la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Varese. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consig