Sentenza — n. 26819/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Spoleto il 30.9.2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Frroku Orgen la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. •309; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 26819/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Frroku Orgen la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. •309; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRROKU ORGEN nato il 10/10/2003 avverso la sentenza del 30/09/2023 del TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Spoleto il 30.9.2023 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Frroku Orgen la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. •309; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., per avere erroneamente ritenuto che il denaro in sequestro costituisse provento dell'attività di spaccio di droga.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. L'unico motivo di censura è stato prospettato in maniera generica e non si confronta con la logica motivazione della sentenza impugnata, che ha specificamente disposto la confisca del denaro in questione sulla scorta delle accertate condotte — commesse dall'imputato — di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dalle quali è conseguito un profitto pari alla somma di denaro di euro 8.415,00 rinvenuta in contanti nella abitazione ove dimorava il prevenuto; costui, del resto, come osservato dal giudicante, al momento del fatto si trovava in Italia da soli due mesi e risultava privo di occupazione lavorativa o di legami con il territorio italiano, sicché la consistente somma di denaro trovata in suo possesso non poteva che derivare dall'illecita attività oggetto di imputazione.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Cons ere estensore I