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Sentenza — n. 26815/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural non-compliance; appeal must be filed at lower court registry within 20 days.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed at the wrong location and after the statutory deadline. The appellant argued that the lower court's revocation of free legal aid was improper due to a strict interpretation of income variation thresholds, but the court found no merit in the substantive claim. The decision rests on established procedural rules requiring appeals against opposition orders to be lodged at the originating court's registry within twenty days of notification.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583, 591 c.p.p.; appeals against opposition orders in free legal aid proceedings must be filed at the lower court registry within twenty days, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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free legal aid revocation cassation appeal procedure inadmissible appeal statutory time limit wrong filing location canoni non corrisposti revoca del gratuito patrocinio rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 112, lett. a, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ordinanza impugnata ha ritenuto integrata la causa di revoca di cui all'art. 112, lett. a, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il ricorrente non aveva comunicato la variazione dei redditi intervenuta nell'anno 2022, pari ad C 5.911,39.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Austine Kingsley, a mezzo del proprio difensore, lamentandsé in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Con un unico motivo si deduce violazione di legge, in relazioni all'art. 360, comma 1.
Art. 582, 583, 591, comma 1, lett. C, cod. proc. pen.
pen., in relazione alle forme di cui all'art. 582 cod.
art. 582 cod. proc. pen
pen., in relazione alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep.
Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu
265793 - 0; conf., con riguardo alla opposizione avverso il provvedimento di rigetto, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUSTINE KINGSLEY nato il 02/01/1987 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositata dall'avvocato ADRIANO CAPACCIOLI, del foro di Firenze, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. (o

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 ottobre 2023 il Presidente della Corte di appello di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da Austine Kingsley avverso il decreto con cui la stessa Corte, in data 22 giugno 2023, aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dallo stesso in ordine al procedimento penale n. 3520/2020 r.g.n.r. (n. 2240/2021 r. app.). L'ordinanza impugnata ha ritenuto integrata la causa di revoca di cui all'art. 112, lett. a, d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il ricorrente non aveva comunicato la variazione dei redditi intervenuta nell'anno 2022, pari ad C 5.911,39.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione Austine Kingsley, a mezzo del proprio difensore, lamentandsé in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce violazione di legge, in relazioni all'art. 360, comma 1. n. 3, cod. proc. civ., in quanto la revoca dell'ammissione al beneficio può essere disposta, ai sensi dell'art. 112, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, solo nel caso in cui sopravvengano variazioni reddituali rilevanti, ovvero di entità tale da "escludere l'ammissione".

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in quanto, sebbene il predetto art. 112, al comma 1 lett. a), non faccia riferimento all'omessa comunicazione di una variazione rilevante dei limiti di reddito, la norma va letta in relazione all'art 79 lett.

d) dello stesso d.P.R., che invece obbliga a comunicare le sole variazioni rilevanti. Il difensore ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio aderisce, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 2 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, relativamente al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione proposta ai sensi dell'art. 113 del d.P.R. n.115/2002;

Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016; Messana, Rv. 265793 - 0; conf., con riguardo alla opposizione avverso il provvedimento di rigetto, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068 - 01). E' qui integrata l'ipotesi di cui all'art. 591, comma i. lett. C, cod. proc. pen., in relazione alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen.. 2.1. Dalla considerazione per cui trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale discende il mancato rispetto del termine di proposizione. Il ricorso, entro il termine di venti giorni dalla notifica (avvenuta in data 18 ottobre 2023, come indicato anche in ricorso), andava infatti depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, non presso questa Corte, dove invece è stato depositato in data 16 novembre 2023.

3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 giugno 2