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Sentenza — n. 26808/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26808/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, con cui era stata applicata nei confronti di Giovanni Di Maria la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui agli artt.73, 80 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

Parole chiave

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domicilio di una parte motivo della detenzione precedenti penali rilevanti diritti del detenuto traffico aggravato di cocaina aiuto all'evasione di detenuti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIOVANNI nato a SIRACUSA il 08/03/1964 avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. RIESAME di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen, il Tribunale del Riesame di Catania ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, con cui era stata applicata nei confronti di Giovanni Di Maria la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui agli artt.73, 80 lett.

d) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A), artt. 2 e 7 legge 895/67 (capo B) e 648 cod. pen. (capo C) e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. I fatti oggetto del provvedimento cautelare sono i seguenti. In data 27 ottobre 2023, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione di Di Maria, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola Beretta 7.65 dotata di caricatore denunciata smarrita del proprietario nel 2021, oltre a numerose cartucce compatibili con il munizionamento di detta arma, nonché sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di 200 grammi.

Il giudice di prime cure, ravvisato il pericolo di reiterazione, aveva ritenuto adeguata la misura degli arresti donniciliari, rilevando che non vi erano elementi da cui desumere che il ricorrente, mai condannato per evasione, non avrebbe osservato le prescrizioni inerentisura domiciliare. A Il Tribunale del riesame ha, invece, condiviso il giudizio del Pubblico Ministero di inadeguatezza della misura domestica, in ragione della gravità dei fatti e della personalità del soggetto agente.

2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di inadeguatezza della misura originariamente applicata. Il difensore osserva che nel caso di specie la condotta non poteva essere ritenuta grave, in quanto, insieme alla droga, erano stati trovati solo due bilancini ma non anche altro materiale per il ' confezionamento e rileva, altresì/che i precedenti penali non erano significativi, in quanto risalenti nel tempo.

Dall'attività di indagine, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non erano affatto emersi legami di Di Maria con ambienti criminali. 2.2.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, secondo il difensore, non aveva tenuto conto del tempo trascorso e del fatto che durante quattro mesi di applicazione della misura degli arresti domiciliari, Di Maria aveva sempre tenuto una condotta ineccepibile. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il difensore ribadisce quanto già evidenziato con il secondo motivo, ovvero che Di Maria, durante i quattro mesi di detenzione domestica, aveva dato prova di sapere rispettare le prescrizioni inerenti Ara misura in atto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Tutti i motivi, da trattarsi unitariamente in quanto nella sostanza vertenti sulla valutazione in ordine alla scelta della mistira cautelare, sono manifestamente infondati. 3.1.11 principio generale che sovraintende alla applicazione della misura massimamente afflittiva della custodia cautelare in carcere, al di fuori dei casi in cui vengono in rilievo reati per cui opera la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è quello per cui l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intrannuraria a contenere le esigenze di cautela (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, v. 284982 - 01). 3.2.

Il Tribunale, facendo corretta applicazione di tale principio, ha accolto i rilievi del Pubblico Ministero appellante in merito alla valutazione di adeguatezza nel caso concreto della sola misura massimamente afflittiva della custodia cautelare in carcere, sottolineando, a tale fine, la gravità dei fatti descritti, il contesto familiare domestico in cui le condotte illecite erano state perpetrate e la personalità negativa del ricorrente, qualAath desumere dalle precedenti condanne per i gravi delitti di rapina, furto e per reati della specie, inerenti gli stupefacenti e le armi.

L'inferenza in merito ai legami di Di Maria con ambienti criminali organizzati, tratta dal Tribunale dalle modalità di realizzazione dei reati in contestazione e dalle precedenti condanne è ragionevole e così pure la motivazione per cui, essendo stati i reati realizzati in ambiente domestico, la misura degli arresti domiciliari, anche "iforza dei legami predetti, non valeva a garantire rispetto al pericolo di reiterazione, non è manifestamente illogica. Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, dunque/non si presta alle censure dedotte.

I giudici, nel rimarcare l'attualità e la concretezza del pericolo, hanno correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, con un'analisi delle fattispecie concrete, tenendo conto delle modalità realizzative delle condotte, della personalità del ricorrente, del contesto fattuale e hanno altresì rilevato, con indicazioni di elementi concreti non manifestamente illogici e, dunque, non sindacabili, la inidoneità della custodia domestica a fronteggiare detto pericolo. Infine la censura relativa alla mancata considerazione del tempo trascorso non coglie nel segno, posto che la valutazione di adeguatezza della sola misura del carcere è stata operatadistanza di un breve lasso di tempo (pari a qualche mese) rispetto a quello di commissione dei reati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Deciso il 30 io 2024 Il Consiglie ensore Il Presidente , 4 An