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Sentenza — n. 26560/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26560/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato El Fangra Abdelsalam e Terziu Luhim responsabili del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Capriate San Gervasio, Brembate e Madone tra gennaio 2015 e aprile 2016, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26560/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazione dell'art. 86, T.U. Stup., il giudice ha omesso di ordinare l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata, omettendo di fornire motivazione sull'assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente evidenzia come già dalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale di entrambi gli imputati, tali da giustificare l'ordine di espulsione. In particolare, a pag.5 della sentenza il giudice ha evidenziato che El Fangra Abdelsalam risulta denunciato per violazione dell'art. 73 T.U.

Parole chiave

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espulsione giudiziaria allontanamento malgrado rischio di persecuzione ripetute violazioni del diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione criminalità persistente uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIBRESCIA nel procedimento nei confronti di: EL FANGRA ABDELSALAM, nato in Marocco il 23 giugno 1974 C.U.I. 03MLOTO TERZIU LUHIM, nato in Albania il 11 luglio 1966 avverso la sentenza del 20/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato El Fangra Abdelsalam e Terziu Luhim responsabili del reato previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Capriate San Gervasio, Brembate e Madone tra gennaio 2015 e aprile 2016, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il Procuratore ricorrente censura la pronuncia in quanto, in violazione dell'art. 86, T.U. Stup., il giudice ha omesso di ordinare l'espulsione degli imputati dal territorio dello Stato a pena espiata, omettendo di fornire motivazione sull'assenza di pericolosità sociale. Il ricorrente evidenzia come già dalla sentenza emergano plurimi elementi di pericolosità sociale di entrambi gli imputati, tali da giustificare l'ordine di espulsione. In particolare, a pag.5 della sentenza il giudice ha evidenziato che El Fangra Abdelsalam risulta denunciato per violazione dell'art. 73 T.U.

Stup. e che Terziu Luhim è gravato da plurime condanne per analoghi reati; a pag.7 il giudice ha rimarcato «le strutturate modalità di cessione della droga a Kamel... la frequenza quasi settimanale della condotta e la protrazione della stessa per circa un anno». Entrambi gli imputati, secondo quanto emerge dall' annotazione dei Carabinieri operanti, sono irregolari sul territorio dello Stato; El Fangra Abdelsalam è destinatario di decreti di espulsione e Terziu Luhim è destinatario di rifiuto di permesso di soggiorno; entrambi hanno plurimi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti e altri reati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Il ricorso è fondatamente proposto. Il Procuratore ha evidenziato come già dalla sentenza fossero desumibili indici di pericolosità sociale degli imputati, in relazione ai quali il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza, o motivare circa l'insussistenza, dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'ordine di espulsione degli imputati dal territorio dello Stato, secondo quanto prescritto dall'art. 86 T.U. Stup.

5. La fondatezza del ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283639 - 01). Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità delle altre parti della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GUP del Tribunale di Bergamo in diversa persona fisica, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso il 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore , Il Presidente i / - k. Sr rrao , 14 Tt izia PiTialli