Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the appeal after filing it. The appellant had challenged a detention order based on the passage of time since the alleged crimes and the lack of positive indicators for continued detention. The court ruled that the withdrawal extinguished the interest in pursuing the appeal, rendering it procedurally invalid under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible due to withdrawal loses its legal effect, and the appellant is liable for procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANGJELI ERVIS (RINUNCIANTE) nato il 23/03/1986 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO; sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso per intervenuta rinuncia; preso atto che nessuno è presente per il ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato, nei confronti di Vangjeli Ervis, la misura della custodia cautelare in carcere. Più in particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in territorio italiano; è stato inoltre ritenuto il concorso nelle condotte di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo, costituenti attuazione del programma delittuoso A suo carico sono stati valorizzati, oltre ai controlli sul territorio, la serialità delle condotte e la compartecipazione alle vicende associative.
2. Avverso tale ordinanza, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al tempo intercorso tra i fatti contestati e l'esecuzione della misura. Né il tribunale ha valutato gli indicatori positivi dedotti e documentati dalla difesa, da cui avrebbe dovuto derivare il superamento della presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen..
3. Successivamente è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e procuratore speciale dell'imputato.
3. Richiesta e disposta la trattazione orale, all'odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Essendo intervenuta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. La parte rinunciante ha anche specificato le ragioni - emerse successivamente alla presentazione del ricorso - che hanno fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione, ovvero l'intervenuta concessione degli arresti domiciliari.5. In considerazione del fatto che con il ricorso si deduceva l'assenza delle esigenze cautelari, non ricorrono ipotesi di esonero, e pertanto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile (proprio in considerazione della rinuncia) in euro cinquecento. 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il