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Sentenza — n. 26308/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26308/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 4 gennaio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida della perquisizione ed il contestuale sequestro probatorio, emesso in data 24 gennaio 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la richiesta di restituzione dei beni in sequestro avanzata nell'interesse di Palmieri Maria.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 240 bis cod.pen, artt. 111 Cost, art. 325 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26308/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Simile documentazione era poi stata trovata in casa di Onorato e Palmieri Maria, unitamente alla somma di danaro suddivisa in mazzetti, sopra descritti. Di contro, le deduzioni difensive si mostravano generiche e quanto alla confiscabilità della somma, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, in danno di Onorato e Palmieri, a fronte della complessiva situazione patrimoniale del loro nucleo familiare (essendo stato accertato in conto scalare un indicatore di sproporzione addirittura pari in negativo ad euro 728.784,29) era evidente che la somma rinvenuta fosse del tutto ingiustificata rispetto alle entrate ed alle uscite dichiarate.

Parole chiave

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bene sequestrato impiego illecito di valori patrimoniali causa di carattere pecuniario occultamento di beni valore patrimoniale reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 4 gennaio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito ai sensi dell'art. 324 cod.
art. 240 bis cod.pen
Di contro, le deduzioni difensive si mostravano generiche e quanto alla confiscabilità della somma, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen.
artt. 111 Cost
239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il già menzionato mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost.
art. 325 cod. proc. pen
Il ricorrente, in effetti, deduce l'esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MARIA nato a CASERTA il 21/06/1977 avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA t •

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 gennaio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di convalida della perquisizione ed il contestuale sequestro probatorio, emesso in data 24 gennaio 2024 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha respinto la richiesta di restituzione dei beni in sequestro avanzata nell'interesse di Palmieri Maria.

2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza, il 24 gennaio 2024 i Carabinieri di Castello di Cisterna eseguirono perquisizioni personali e locali a carico di Maria Palmieri, nella corte comune delle abitazioni site ai numeri 9 e 10 di via Cairoli di Caivano; gli operanti rinvennero sostanze stupefacenti di tipo hashish, occultato sui tetti in corrispondenza della corte delle abitazioni di Falco Francesco (agli arresti domiciliari perché gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti) e Palmieri Filomena. Vi rinvennero, inoltre, vario materiale di confezionamento di dosi, fogli e bigliettini verosimilmente riconducibili ad attività contabile relativa allo spaccio di stupefacenti.

Analoghi fogli e bigliettini venivano ritrovati nella casa di Onorato Antonio e Maria Palnnieri, sottostante quella del Falco. In tale abitazione fu trovata la somma di danaro pari ad euro 33.705, 20, poi sottoposta a sequestro, suddivisa in undici mazzetti, singolarmente confezionati con cellophane e riposti in buste sottovuoto, con all'interno annotazioni e sigle chiaramente riconducibili allo spaccio di stupefacenti (ad es. con scritta CRAK).

3. Il sequestro è stato convalidato dal Pubblico Ministero con decreto in data 24 gennaio 2024. La convalida è stata disposta sostenendo che i beni in sequestro costituiscono corpo del reato o cose pertinenti al reato e che il vincolo cautelare reale deve essere mantenuto a fini di evitare la dispersione del danaro.

4. Il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, infatti, condividendo le motivazioni del GIP del Tribunale di Napoli Nord, che è presente il fumus commissi delicti in capo a Maria Palmieri relativamente al reato contestato in via provvisoria. In particolare, dalla informativa di reato dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, si apprende che la sostanza stupefacente poi sequestrata, gr. 180 di hashish, è stata rinvenuta in un contesto ambientale situato in parti comuni del complesso condominiale di via Cairoli di Caivano, fra i civici 9,10 e 14, ove senza dubbio veniva perpetrata l'attività di spaccio di stupefacenti.

Tale spazio, unitamente ad una significativa porzione dell'ambiente circostante, esteso a via Grannsci ed a via Garibaldi, risultava monitorato con rete di telecamere attraverso le quali si avvistavano le parti antistanti e retrostanti dell'immobile ove si trovano le abitazioni di Onorato Antonio e Palmieri Maria e di Falco Francesco e Palmieri Filomena, quest'ultima sorella di Maria. Lo stupefacente era stato ritrovato sui tetti in corrispondenza della corte della abitazione Falco Francesco e Palmieri Filomena, ove erano stati ritrovati i fogli ed i biglietti relativi verosimilmente alla contabilità dello spaccio.

Simile documentazione era poi stata trovata in casa di Onorato e Palmieri Maria, unitamente alla somma di danaro suddivisa in mazzetti, sopra descritti. Di contro, le deduzioni difensive si mostravano generiche e quanto alla confiscabilità della somma, ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990, in danno di Onorato e Palmieri, a fronte della complessiva situazione patrimoniale del loro nucleo familiare (essendo stato accertato in conto scalare un indicatore di sproporzione addirittura pari in negativo ad euro 728.784,29) era evidente che la somma rinvenuta fosse del tutto ingiustificata rispetto alle entrate ed alle uscite dichiarate.

Anche dagli esiti della documentazione prodotta dal difensore, dalla quale emergevano accrediti in favore della Palmieri per poche migliaia di euro su un conto corrente a lei intestato, a fronte di numerosi prelievi effettuati, emergeva la detta sproporzione essendo presente un saldo di euro 3.190, 28 al 31 dicembre 2023. Secondo il Tribunale, considerate tutte tali circostanze non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che la somma di denaro sia di provenienza illecita attività di narcotraffico. Quanto poi al periculum in mora il Tribunale ha evidenziato che il denaro è soggetto a facilissimo occultamento e dispersione, con estrema facilità di reinvestimento nell'attività illecita.

5. Contro il provvedimento del Tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso, a mezzo del proprio difensore, Maria Palmieri. 5.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione dell'art.321 cod. proc. pen. Il difensore sottolinea che la necessità di mantenere il sequestro sulla somma rinvenuta è stata affermata sull'assunto che la stessa costituirebbe il profitto dell'attività di spaccio, ma in realtà tale evidenza non sarebbe presente in quanto lo stupefacente è stato rinvenuto fuori dall'abitazione della ricorrente, che è incensurata come il marito.

Si è argomentato sulla ritenuta sproporzione tra i redditi percepiti da Maria Palmeri e le somme rinvenute nella sua disponibilità. 5.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione. Si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare la documentazione reddituale prodotta e sostiene che, invece di spiegare perché il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato dovrebbe rappresentare il profitto del reato, il Tribunale si è limitato "a negare cittadinanza" a tale documentazione, in tesi difensiva idonea ad attestare "una capacità reddituale proporzionata alla somma di denaro rinvenuta".

6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso, sottolineando l'adeguata e lineare motivazione addotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la difesa sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe solo apparente. Osserva che il denaro contante in sequestro è stato apoditticamente qualificato come provento del reato, senza spiegare perché sia da considerare legato a vincolo di pertinenzialità col delitto per cui si procede e che il Tribunale si sia accontentato a tal fine delle generiche indicazioni fornite dal Pubblico ministero nel decreto di convalida.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto è basato su censure non proponibili in sede di legittimità.

3. È principio consolidato quello in base al quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Mannolo, Rv. 285608-01; n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692-01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con il già menzionato mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett.

b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), stesso codice (sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468-01). Questa Corte, peraltro, ha in più occasioni chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119;

Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 13/02/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Infatti, il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 6, n n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104).

4. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame, va osservato che non emergono violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo del danaro rinvenuto all'interno dell'abitazione della ricorrente e del marito. L'apparato argomentativo è stato in concreto diffusamente prospettato in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto all'affermata sussistenza del periculum in mora del reato contestato, del nesso di pertinenzialità tra condotta criminosa e danaro e dell'ascrivibilità dell'illecito alla parte ricorrente.

La ricostruzione della vicenda criminosa è stata svolta mediante un'accurata combinata ricomposizione degli elementi rinvenibili da tutte le fonti investigative, delle quali comunque è stata fornita una chiave di lettura completa e plausibile. Il Tribunale del riesame, con motivazione logica ed immune da censure, ha correttamente rilevato che la detenzione del denaro era stata realizzata mediante la suddivisione dell'intera somma in mazzette sigillate e tenute sotto vuoto, addirittura con etichette intestate alle tipologie di stupefacente, all'interno dell'abitazione; il possesso di tale somma non trovava adeguata giustificazione, soprattutto perché in ambienti vicini a disposizione della Palnneri e del coniuge, come anche della sorella e del cognato, era custodito e rinvenuto anche lo stupefacente; per cui era evidente l'intento dell'indagata di nascondere parte dei profitti ad eventuali sguardi indiscreti o a possibili controlli delle forze dell'ordine.

5. La ricorrente esplicitamente ripropone vizi motivazionali non deducibili nella presente sede e, in ogni caso, il Tribunale del riesame ha fornito una risposta lineare e coerente Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata„ si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che la Corte di merito giudicava idonei a integrare il compendio indiziario. Il ricorrente, in effetti, deduce l'esistenza di presunte illogicità argomentative estranee ai limiti della procedura ex art. 325 cod. proc. pen. e propone non consentite letture del materiale investigativo, alternative a quelle fornite dai giudici di merito.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del