Sentenza — n. 26301/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Makhlas El Mahjoub la pena concordata in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione e cessione di sostanza stupefacente) commesso in Vanzaghello, Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate dal 20 luglio 2022 al 31 luglio 2022 (capo 5) nonché per il delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, commi 4 e 8, e 80, comma 2, T.U. Stup. (importazione e detenzione di sostanza stupefacente) commesso in Lonate Pozzolo il 2 agosto 2022 (capo 6).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26301/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, ammissibile in quanto volto a denunciare l'illegalità della misura di sicurezza ex art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è fondatamente 'proposto. 5.1. Nella sentenza impugnata (pag.29) la confisca dei telefoni cellulari (telefonini) sottoposti a sequestro è stata disposta «in quanto cose pertinenti al reato poiché utilizzati dagli imputati - come emerge dalla copiosa attività di intercettazione sopra sintetizzata - per comunicare tra di loro e con i clienti finali al fine di perpetrare l'attività di spaccio di droga». Il giudice ha, dunque, desunto la prova che tutti i cellulari sequestrati fossero confiscabili ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen. in quanto servirono per commettere il reato dall'attività di intercettazione. 5.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAKHLAS EL MAHJOUB nato il 30/09/1996 avverso la sentenza del 20/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla confisca e distruzione del telefono cellulare in sequestro; lette le conclusioni del difensore, che ha insistito per l'annullamento
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Makhlas El Mahjoub la pena concordata in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (detenzione e cessione di sostanza stupefacente) commesso in Vanzaghello, Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate dal 20 luglio 2022 al 31 luglio 2022 (capo 5) nonché per il delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, e 110 cod. pen., 73, commi 4 e 8, e 80, comma 2, T.U. Stup. (importazione e detenzione di sostanza stupefacente) commesso in Lonate Pozzolo il 2 agosto 2022 (capo 6).
2. Makhlas El Mahjoub propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla confisca del telefono cellulare Nokia di colore nero e azzurro Dual Sim avente codici IMEI 356819690987660 e 356819632987668 munito di sim card Wind 3 aventi seriali nn. 8939880825068830872- 89388082566476736. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione e il grave travisamento della prova in quanto con la sentenza è stata disposta la confisca di tutti i cellulari in sequestro motivando tale provvedimento in quanto cose pertinenti al reato poiché utilizzati dagli imputati per comunicare tra di loro e con i clienti finali al fine di perpetrare l'attività di spaccio di droga.
Tuttavia, i fatti per i quali il ricorrente ha riportato condanna, non rivelano alcun rapporto pertinenziale tra il cellulare sequestratogli e i delitti contestatigli in quanto in relazione ai reati di cui ai capi 5) e 6) non vi è stata alcuna attività di intercettazione telefonica; la ricostruzione delle condotte di rilievo penale di cui a tali capi di imputazione è avvenuta soltanto attraverso intercettazione ambientale. Il cellulare sequestrato a Makhlas El Mahjoub non risulta essere stato mai oggetto di intercettazione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca e distruzione del telefono cellulare in sequestro.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento.
5. Il ricorso, ammissibile in quanto volto a denunciare l'illegalità della misura di sicurezza ex art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., è fondatamente 'proposto. 5.1. Nella sentenza impugnata (pag.29) la confisca dei telefoni cellulari (telefonini) sottoposti a sequestro è stata disposta «in quanto cose pertinenti al reato poiché utilizzati dagli imputati - come emerge dalla copiosa attività di intercettazione sopra sintetizzata - per comunicare tra di loro e con i clienti finali al fine di perpetrare l'attività di spaccio di droga». Il giudice ha, dunque, desunto la prova che tutti i cellulari sequestrati fossero confiscabili ai sensi dell'art.240, comma 1, cod. pen. in quanto servirono per commettere il reato dall'attività di intercettazione. 5.2.
Se tale è l'elemento probatorio che sostiene la misura di sicurezza, si sarebbe dovuta indicare l'attività intercettativa svolta sul telefono sequestrato al ricorrente quale indice del fatto che il Makhlas si fosse servito di quel mezzo di comunicazione per commettere i reati ascrittigli. 5.3. Tuttavia, secondo quanto si evince dalla motivazione della sentenza alle pagg. 21-23, da un lato le conversazioni indicative del coinvolgimento del Makhlas El Mahjoub nei reati contestati risultano tutte provenienti da intercettazione ambientale su autovettura BMW nella disponibilità del coindagato Aarsa Abderrazak, dall'altro in una conversazione del 17 luglio 2022 il colloquio tra l'Aarsa e il Makhlas, avente a oggetto proprio la raccomandazione di far tenere il telefono a persone non conosciute e dare ordini a distanza, non è stata considerata prova del rapporto di strumentalità tra il reato e il bene confiscato.
Il giudice ha, come detto, desunto tale prova dall'attività di intercettazione.
6. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza sul punto, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca del telefono cellulare Nokia di colore nero e azzurro Dual Sim munito di sinn card Wind 3 di proprietà di Makhlas El Mahjoub, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa persona fisica. Così d