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Sentenza — n. 25916/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25916/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Morale Duccio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'11.1.2024 con cui il Tribunale di Siracusa nel processo penale n. 594/2022 R.G.N.R. ha rigettato l'eccezione preliminare sollevata dal difensore in data 30.11.2023 in merito alla genericità del capo di imputazione. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 2 cod.pen, art. 586 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25916/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é inammissibile. In via preliminare va ricordato che a mente dell'art. 586 cod. proc. pen. «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». Si tratta, infatti, non di un provvedimento decisorio, tale da investire il merito della res in iudicio deducta e da essere così idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordinatorio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l'andamento del processo e la scansione degli atti processuali (cfr. tra le altre Sez.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti criminalità persistente pericolo di traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup dubbio circa il carattere di infrazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 2 cod.pen
Si assume che nella fattispecie in questione (artt. 81 comma 2 cod.pen.
art. 586 cod. proc. pen
In via preliminare va ricordato che a mente dell'art. 586 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORALE DUCCIO nato a NOTO il 04/07/1981 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Morale Duccio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'11.1.2024 con cui il Tribunale di Siracusa nel processo penale n. 594/2022 R.G.N.R. ha rigettato l'eccezione preliminare sollevata dal difensore in data 30.11.2023 in merito alla genericità del capo di imputazione. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) in relazione all'art. 417, comma 1, lett.

a) e b) cod.proc.pen. sull'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e lesione del diritto di difesa. Si assume che nella fattispecie in questione (artt. 81 comma 2 cod.pen. e 73 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) non è possibile collocare nel tempo e nello spazio la presunta cessione della sostanza stupefacente ad opera dell'imputato; pertanto l'episodio criminoso contestato non consente all'imputato di essere edotto sui profili fondamentali del fatto che gli viene addebitato violando così il principio costituzionalmente garantito del diritto di difesa.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile. In via preliminare va ricordato che a mente dell'art. 586 cod. proc. pen. «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». Si tratta, infatti, non di un provvedimento decisorio, tale da investire il merito della res in iudicio deducta e da essere così idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordinatorio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l'andamento del processo e la scansione degli atti processuali (cfr. tra le altre Sez.

U, n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398). Ovviamente, il contenuto di un provvedimento siffatto si riverbera sul contenuto della sentenza, quale atto conclusivo del procedimento; ed è per questo che, in forza del citato art. 586 cod. proc. pen., le doglianze relative ad esso possono essere fatte valere con l'impugnazione della sentenza, nei limiti delle censure ammesse per ciascuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge (così Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma).

2. L'ordinanza impugnata non integra neppure un atto abnorme. Premesso che l'abnormità dell'atto processuale è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità allorquando la stessa incida, in termini essenziali, sul "thema decidendum" devoluto alla Corte (Sez. 3, n. 34683 del 14/09/2021,Rv. 282159), la categoria de qua costituisce una deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, segnatamente del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

Tali peculiarità dell'atto abnorme concorrono peraltro, in negativo, a definirne restrittivamente la nozione, dovendosi trattare di situazioni correlate alle più diverse situazioni processuali e sfuggite per la loro peculiarità ad una diversa disciplina, dovendosi escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un'ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (così tra le ultime Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, in motivazione).

Nel caso de quo caso, l'ordinanza impugnata risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall'ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale. Si é affermato in particolare che il riconoscimento, da parte dell'ordinamento, di un potere impugnatorio specifico, benché differito, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., esclude la possibilità di impugnare in via autonoma e immediata, come abnorme, l'ordinanza dibattimentale con la quale il giudice decide cli dare corso o meno alla rinnovazione dell'istruzione (cfr. su tema analogo Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Nocerino, Rv 215957;

Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626;. Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, De Iulio, Rv. 273546; Sez.5, n. 49291 del 15/11/2023, Rv. 285541). In generale non sono quindi immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila