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Sentenza — n. 25914/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25914/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 8.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Rubino Sergio avverso l'ordinanza datata 17.1.2024 con cui il Gip presso il locale Tribunale x gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen., 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché degli artt. 81 cpv, 56, 629 e 416 bis comma 1 cod.pen.k 2. Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare, va premesso che l'odierno ricorrente é stato sottoposto a fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 70) e 71) dell'incolpazione provvisoria/ emergendo dal copioso compendio captativo in atti che lo stesso, già in passato attivo nel settore degli stupefacenti, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare, riforniva gli spacciatori della zona di sostanza stupefacente per ingenti quantitativi / cercando poi di recuperare i crediti accumulati per le pregresse forniture mediante reiterate minaccei anche evocando la parentela con un personaggio di spicco della locale criminalità.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25914/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Veniva pertanto ritenuta la ricorrenza del concreto ed attuale pericolo di recidivanza di cui all'art. 274 lett.

Parole chiave

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riabilitazione semiprigionia diritti del detenuto pena privativa della libertà estratto del casellario giudiziale misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ricorre l'indagato, con atto a firma del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo/ sinteticamente riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., di violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO SERGIO nato a CATANZARO il 20/02/1977 avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Rubino Sergio avverso l'ordinanza datata 17.1.2024 con cui il Gip presso il locale Tribunale x gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen., 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 nonché degli artt. 81 cpv, 56, 629 e 416 bis comma 1 cod.pen.k 2. Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare, va premesso che l'odierno ricorrente é stato sottoposto a fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 70) e 71) dell'incolpazione provvisoria/ emergendo dal copioso compendio captativo in atti che lo stesso, già in passato attivo nel settore degli stupefacenti, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare, riforniva gli spacciatori della zona di sostanza stupefacente per ingenti quantitativi / cercando poi di recuperare i crediti accumulati per le pregresse forniture mediante reiterate minaccei anche evocando la parentela con un personaggio di spicco della locale criminalità.

Veniva pertanto ritenuta la ricorrenza del concreto ed attuale pericolo di recidivanza di cui all'art. 274 lett.

c) cod.proc.pen 7 tenuto conto sia 41 parametro oggettivo che dilla personalità dell'indagato, giudizio che veniva confermato in sede di riesame.

2. Avverso detta ordinanza ricorre l'indagato, con atto a firma del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo/ sinteticamente riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., di violazione dell'art. 606/ n.1 , lett. c) / cod.proc.pen.l in relazione all'art. 274 comma lt lett. c/cod.proc.pen. Si assume che l'ordinanza impugnatFIcontrasto con il dettato normativo, non ha evidenziato elementi sufficienti per ritenere che presentatasi l'occasione, sia tp-ntci probabile per il prevenuto la commissione di reati analoghi. Inoltre le esigenze cautelari di concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato possono essere salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari anche mediante l'uso del braccialetto elettronico.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Quanto alla sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione criminosa l'ordinanza impugnata ha posto in luce sia le modalità della condotta integrante i reati contestati sia la biografia criminale del prevenuto / che evidenzia una spiccata propensione criminosa. Per quanto attiene al capo 70) la consistente quantità di stupefacente e l'ammontare del credito vantato nei confronti del Longo sono stati ritenuti indicativi della non occasionalità della condotta e dell'inserimento in un giro d'affari più ampioitale da consentirgli la cessione a credito.

Con riguardo al reato di cui al capo 71) 1 1a contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bisi1 comporta la presunzione del pericolo di recidiva, non superata nella specie da elementi di segno contrario. Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata motiva congruamente la scelta della sola misura della custodia cautelare stante la palese inidoneità di una misura gradata tenuto conto che le condotte in contestazione sono state realizzate mentre il prevenuto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In conclusione il ricorsg manifestamente infondato/va dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

úchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.p