Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior renunciation by special prosecutor regarding measure substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Garonfolo inadmissible because the special prosecutor had previously renounced the request for measure substitution. The lower court confirmed the original order replacing prison custody with home arrest, which the prosecutor later abandoned. Consequently, the court rejected the procedural defect argument and ordered the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299 cod. proc. pen; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the special prosecutor has previously renounced the request for measure substitution, rendering the procedural ground moot.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GARONFOLO PIETRO (RINUNCIANTE) nato a CAMPO CALABRO il 12/10/1964 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. RIESAME di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
• „A 1.11 Tribunale del Riesame di Trieste ha confermato l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Trieste del 13.10.2023 con cui era stata respinta l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen formulata da Pietro Garonfolo di sostituzione della misura della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309 commesso in Portogmaro il 30 maggio 2023.
2. Avverso l'ordinanza Garonfolo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al principio di autonoma valutazione del giudice. 3.11 ricorso presentato da Garonfolo deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia del procuratore speciale depositata in data 19.3.2014 con cui si dà atto che nelle more la misura era stata sostituita.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 15 maggio 2024 Il Consiglier sore Il Presc1e7te Anna R Salvator overe DEPOSITATO rtirer