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Sentenza — n. 25788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of appeal after first instance granted conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the special prosecutor formally withdrew the appeal on March 19, 2024. Although the defendant argued for a retrial based on procedural errors and new mitigating circumstances, the first instance court had already granted a conditional sentence suspension, terminating the coercive measures. Consequently, the appeal lost its legal interest and was rejected as withdrawn.

Regesto Legislator

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Art. 589, 591 lett. d) c.p.p.; Art. 300 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the special prosecutor formally withdraws the appeal after the first instance judgment, as the legal interest to pursue the appeal ceases upon the termination of coercive measures.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal conditional sentence suspension cessation of coercive measures special prosecutor renunciation procedural inadmissibility sospensione condizionale della pena condizioni della detenzione preventiva liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
Art. 591 lett. d) c.p.p.
Art. 300 c.p.p.
E' pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell'Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 300 cod.
art. 73 D.P.R. n. 309/90
Con ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 5 febbraio 2024, in esito all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di NDIAYE El Hadji Assane, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R.
art. 300 cod. proc. pen
E' pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell'Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE EL HADJI ASSANE nato il 02/09/2002 avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA; letta la dichiarazione di rinuncia depositata dal difensore munito di procura speciale. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica, in data 5 febbraio 2024, in esito all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di NDIAYE El Hadji Assane, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90, veniva applicata al suddetto la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. bi-giornaliero. Il Tribunale per il riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di aggravamento della misura, con provvedimento del 23 febbraio 2024, sostituiva la misura originaria con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso il suddetto provvedimento il difensore di Ndiaye proponeva ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione delle previsioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale per il riesame fondato la maggiore pericolosità sociale del ricorrente su un episodio successivo al fatto per il quale si procedeva, senza tener conto della possibilità per il suddetto di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena come pure la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 2.1- Ha chiesto il ricorrente, trattandosi di causa sopravvenuta alla proposizione del gravame/la cessazione del contendere senza aggravio di spese. Ritenuto in diritto 1. -Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 lett.

d) c.p.p.

2. E' pervenuta, in data 19 marzo 2024, formale rinuncia al gravame di legittimità a firma del procuratore speciale del ricorrente in quanto, con ordinanza dell'Il marzo 2024, in esito al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. è stata dichiarata cessata la misura cautelare applicata al ricorrente al quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.

3. Trattandosi di una causa sopravvenuta di interesse a coltivare l'impugnazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende ma solo quella al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dec